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Coronavirus – fase 3: ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza in tutta Italia

15/01/2021


Prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza ed emanate nuove misure precauzionali per contrastare e contenere il contagio da Covid-19 valide fino al 5 marzo 2021.

Il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 prescrive misure urgenti di contenimento del contagio, confermando l’obbligo di indossare sempre un dispositivo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, l’arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00 per gli spostamenti, la raccomandazione che le attività professionali siano attuate anche in modalità di lavoro agile, con specifiche restrizioni per le attività commerciali e per quelle dei servizi di ristorazione.
 
Continuano ad essere sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, e, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, la raccomandazione di svolgere le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
 
Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
 
Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 d.l. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla l. 77/2020, le pubbliche amministrazioni continuano ad assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.
 
È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale. 
 
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo in modalità a distanza. Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale), i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.
 
Le disposizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM del 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

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