A decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuta una indennità ai lavoratori autonomi dello spettacolo per la disoccupazione involontaria.
L’indennità è riconosciuta se il lavoratore:
- Non ha in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato
- Non è titolare di trattamento pensionistico diretto
- Non è beneficiario di reddito di cittadinanza
- Deve aver maturato almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
- Avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultanti dai versamenti contributivi effettuato al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, è pari al 75% dello stesso reddito, nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore all’importo di 1.227,55 euro. Nel caso in cui il reddito sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo, entro il limite massimo di 1.335,40.
L’indennità è corrisposta per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l’indennità non può superare la durata massima di sei mesi.