Disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuta una indennità ai lavoratori autonomi dello spettacolo per la disoccupazione involontaria.

L’indennità è riconosciuta se il lavoratore:

  • Non ha in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato
  • Non è titolare di trattamento pensionistico diretto
  • Non è beneficiario di reddito di cittadinanza
  • Deve aver maturato almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
  • Avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultanti dai versamenti contributivi effettuato al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, è pari al 75% dello stesso reddito, nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore all’importo di 1.227,55 euro. Nel caso in cui il reddito sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo, entro il limite massimo di 1.335,40.

L’indennità è corrisposta per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l’indennità non può superare la durata massima di sei mesi.

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