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Disoccupazione

DIS-COLL

di cosa si parla

In breve

L’art. 15, D.lgs. n. 22/2015 ha istituito, l’indennità di disoccupazione mensile denominata Dis-Coll, rivolta ai collaboratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Criteri di raggiungimento

L’indennità è riconosciuta ai soggetti che siano:

La nuova indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione.

La misura iniziale è pari al 75% del reddito medio mensile, nel caso in cui il reddito sia pari o inferiore nel 2020 all’importo di 1.227,55 euro, se essa è superiore si aggiunge il 25% del differenziale tra il reddito medio e il predetto importo.

L’indennità non può in ogni caso superare l’importo di 1.355,40 nel 2020, annualmente rivalutato. A partire dal primo giorno del quarto mese è ridotta progressivamente nella misura del 3%.

La Dis-Coll è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro. L’indennità non può in ogni caso superare i sei mesi.

La domanda va presentata all’INPS o ad un patronato entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il beneficiario decade dall’indennità in caso di:

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