A decorrere dal 1° maggio 2015, con il D.lgs. n. 22/2015, è istituita la Nuova prestazione sociale per l’impiego (Naspi), una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione involontaria.
La nuova indennità si applica ai lavoratori dipendenti privati, ne sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli, per i quali resta in vigore la disoccupazione agricola.
La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
Rientrano in queste casistiche anche i lavoratori che sia siano dimessi per giusta causa (tra cui in particolare le lavoratrici madri), colore che abbiano risolto il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione nonché i licenziati per motivi disciplinari.
L’indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33, e fino ad un massimo di 24 mesi. Ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano state retribuite o meno.
La domanda va presentata all’INPS o ad un patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Essa è sospesa in caso di:
Essa decade in caso di:
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