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Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche: sospensione adempimenti e versamenti

12/02/2021


Con la circolare n. 7 dell’11 febbraio 2021 sono fornite istruzioni in merito alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

L’art. 1, co. 36, legge 178/2020 stabilisce che possono beneficiare della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
 
Ai fini dell’applicazione della sospensione, la circolare n. 7 dell’11 febbraio 2021 chiarisce che i beneficiari devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e devono dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e dei decreti che si sono succeduti in materia, specificando quale sia  la competizione sportiva cui prendono parte..
 
Sono, pertanto, sospesi la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021 e la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, che devono essere effettuati dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021.

Per quanto riguarda i versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese, ad eccezione delle rate in scadenza a dicembre 2021 e 2022 il cui pagamento deve avvenire entro il 16 del mese.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
 
Coloro che applicano la sospensione devono presentare apposita comunicazione, entro il 1° marzo 2021, utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile fino al 1° marzo 2021.
 
Per maggiori informazioni, consultare la circolare.

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