Il danno biologico è definito come lesione dell’integrità psicofisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui, doloso o colposo, suscettibile di valutazione medico-legale della persona.
I requisiti sono:
L’indennizzo viene erogato sotto forma di capitale (in un’unica soluzione) per gradi di invalidità superiore al 6% ed inferiore al 16% e in rendita a partire dal 16%.
Per menomazioni inferiori al 6%, come si è visto, non spetta alcun indennizzo (salvo l’eventuale indennità giornaliera), in caso di aggravamento entro dieci anni dalla data dell’infortunio o 15 dalla data di denuncia della malattia professionale hanno diritto a chiedere:
Per i casi con punteggio tra il 6% e il 15% è possibile ottenere:
L’art.1, c.303, L. n. 208/2015 ha stabilito che a decorrere dal 2016, a partire dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail sono rivalutati, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertati dall’Istat rispetto all’anno precedente. Gli incrementi si aggiungono a quello complessivo del 16,25%.
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