Lo prevede un emendamento al disegno di legge conversione del decreto fisco lavoro (dl n. 146/2021) approvato durante l’esame in Senato con l’obiettivo di superare l’orientamento seguito da alcune sentenze della Corte di cassazione fatto recentemente dall’Inps (messaggio n. 3495/2021).
L’assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili con una invalidità tra il 74% e il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro.
L’intervento chiarisce che il requisito dell’inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo, cioè 4.931,29 annui (2021).
Si parla di una norma di interpretazione autentica (avente effetto retroattivo) in merito ai requisiti per l’attribuzione dell’assegno mensile riconosciuto agli invalidi civili parziali dall’articolo 13 della legge n. 188/1971(287 euro al mese).