L’invalidità civile è rappresentata dalla difficoltà a svolgere funzioni tipiche della vita quotidiana a causa di minorazioni sia fisiche che psichiche e comporta l’erogazione di una prestazione economica corrisposta a coloro che vengono dichiarati invalidi civili.
L’invalidità civile dà diritto ad una serie di prestazioni assistenziali e il suo riconoscimento è subordinato alla combinazione di tre requisiti: sanitari, reddito, età.
L’invalidità civile viene disciplinata dalla Legge 118/1971 art. 2, e le nuove procedure per il riconoscimento sono definite dalla Legge 102/2009.
Per avere diritto alla pensione d’invalidità occorre rispettare determinati limiti di reddito:
In entrambi i casi l’importo mensile della pensione è 333,33.
Ai sensi dell’art.38, cc. 1/6 L. n 448/2001 spetta agli invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti e titolari di pensione di inabilità Inps ex art. 2, L. n. 222/1984 di età pari o superiore a 60 anni.
La prestazione viene riconosciuta in automatico dall’ Inps, qualora ciò non avvenga, il titolare può recarsi presso qualunque patronato per fare domanda di ricostituzione reddituale, per farsi riconoscere questo diritto.
L’assegno parziale di invalidità civile è incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, e con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità (art. 3, Legge 407/1990). Si potrà esercitare il diritto di opzione.
La pensione di invalidità civile non è incompatibile con altri trattamenti pensionistici.
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