La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata su domanda ai lavoratori in cui sia accertata una totale inabilità lavorativa, l’inabilità identifica uno stato di invalidità al 100% in cui il soggetto non può svolgere alcuna attività lavorativa.
Gli aventi diritto rientrano nelle seguenti categorie:
Il soggetto deve vantare almeno 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, almeno 3 dei quali maturati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione, a differenza di quanto accade con l’assegno ordinario di invalidità è possibile sommare i contributi versati in diversi fondi di previdenza di natura obbligatoria.
La prestazione non ha una durata prefissata a differenza dell’assegno ordinario di invalidità, essa tuttavia, può essere sottoposta al processo di revisione a seguito di iniziativa dell’INPS. In tale circostanza, essa può essere confermata, trasformata in assegno ordinario di invalidità oppure revocata, qualora il titolare dimostri il recupero della capacità lavorativa a più di un terzo.
Essa non si trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia come invece accade per l’assegno ordinario di invalidità, il soggetto deve presentare apposita domanda all’ente. La pensione è reversibile ai superstiti, in caso di decesso del titolare, i familiari possono conseguire la pensione di reversibilità.
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