Il decreto legge 4/2019 ha ammesso la possibilità di sistemare la posizione assicurativa a condizioni semplificate e con oneri agevolati, la manovra consente il recupero dei buchi contributivi tra un lavoro e l’altro ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
La facoltà è definita pace contributiva ed è riconosciuta in via sperimentale per un triennio (2019-2021) in favore dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata dell’inps nonché agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. È riservata ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e non può essere utilizzata dai soggetti già titolari di pensione diretta.
Periodi riscattabili
il periodo da riscattare deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato, purchè riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e semprechè sia compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 28 gennaio 2019. Il periodo massimo riscattabile è di 5 anni, anche non continuativi.
La misura si rivolge esclusivamente ai lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995, non può quindi essere utilizzata dai soggetti con contribuzione a qualsiasi titolo accreditata prima del 1.1.1996.
L’onere del riscatto è calcolato sulla base dell’art. 2 co.5 del dlgs 184/1997, cioè sulle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l’operazione moltiplicate per l’aliquota contributiva Ivs della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto.
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.
La domanda
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019-2021. La domanda di riscatto quindi può essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 e fino al 31 dicembre 2021.
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
L’onere può essere versato in un’unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi.