La pensione di vecchiaia.

Sino al 31 dicembre 2024, non ci sarà nessun aumento dell’età pensionabile.

 Di conseguenza, sia l’età richiesta per la pensione di vecchiaia che quella dell’assegno sociale rimangono ferme a 67 anni.

Il limite di 67 anni interessa dipendenti pubblici e privati.

Eccezione per gli invalidi e i non vedenti.

La legge ha mantenuto in vigore il requisito di età ridotta di 55 anni (uomini) e di 50 (donne) per i lavoratori non vedenti e nel caso di soggetti con invalidità pari o superiore all’80% i limiti di età per la pensione di vecchiaia rimangono confermati in 62 anni per gli uomini e 57 per le donne.

La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si raggiungono o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Per poter avere la pensione di vecchiaia è assolutamente necessario abbandonare il posto di lavoro: l’Inps eroga la rendita solo se il dipendente ha già dato le dimissioni.

Il minimo contributivo.

Nulla di nuovo per quanto riguarda il minimo contributivo che dà diritto alla pensione di vecchiaia già fissato a 20 anni.

Una interessante novità riguarda il part-time, secondo la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, per i contratti di lavoro a tempo parziale, verticale o ciclico, il numero delle settimane da includere nel computo dell’anzianità utile a fini del diritto alla pensione, è determinato rapportando il totale della contribuzione annua al “minimale contributivo” settimanale.

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione.

La legge Amato 503/1992 prevede tre diverse deroghe.

  • La prima consente di andare in pensione con 15 anni di contributi qualora siano stati versati entro la data del 31 dicembre 1992.
  • La seconda deroga consente di accedere alla pensione con 15 anni di contributi qualora entro la data del 31 dicembre 1992 il lavoratore sia stato autorizzato al versamento dei contributi volontari.
  • La terza consente di andare in pensione con 15 anni di contribuzione a coloro che possiedono un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni.

Utilizzando la contribuzione estera.

I lavoratori possono perfezionare il requisito sommando alla contribuzione italiana quella estera. Si tratta dei Paesi che hanno sottoscritto apposite convenzioni con l’Italia.

Il periodo di lavoro all’estero viene valutato esclusivamente ai fini del diritto a pensione, e non per determinane l’importo.

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