Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili non ammessi ai trattamenti emergenziali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021. Riapertura dei termini per la trasmissione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021
Premessa e quadro normativo
L’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito, anche “decreto Fiscale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha previsto un ulteriore periodo massimo di 9 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
La materia è stata disciplinata con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, cui si rinvia per tutti gli aspetti di tipo normativo.
In particolare, al paragrafo 3.3 della citata circolare, è stato chiarito che potevano richiedere il periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto Fiscale, solamente i datori di lavoro che risultavano già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a prescindere dalla durata di quest’ultimo.
L’accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto-legge n. 146/2021 poteva essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato ai sensi del decreto Sostegni-bis.
In ordine alla portata della norma, è emerso che la lettura della disposizione ha generato dubbi interpretativi, poi chiariti dalla circolare n. 183/2021, tali da indurre i datori di lavoro appartenenti ai settori merceologici interessati a presentare, nelle more della pubblicazione della predetta circolare, domanda di accesso ai trattamenti utilizzando una causale errata.
Al fine, quindi, di consentire ai suddetti datori di lavoro di accedere, in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) secondo la disciplina di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per i medesimi periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i cui termini di invio delle istanze sono già trascorsi, con il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative.
1. Datori di lavoro che possono trasmettere domanda di cassa integrazione ordinaria
La possibilità di richiedere un periodo di trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi della disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015 è riservataesclusivamenteai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis. Le domande respinte devono essere state presentate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare n. 183/2021 (10 dicembre 2021).
2. Caratteristiche degli interventi e disciplina di riferimento
In ordine alle caratteristiche dei trattamenti, si precisa che alle richieste di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui trattasi si applica la disciplina ordinaria dettata in materia dal D.lgs n. 148/2015. Stante il periodo interessato, detta disciplina rimane ancorata alle disposizioni antecedenti al riordino della materia attuato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato e integrato dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cfr. la circolare n. 18/2022).
Ne consegue che trovano applicazione tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio: l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande (art. 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015), l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti (articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015), l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016) che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione, l’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto, nonché l’obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.
Riguardo alla causale, non sarà ritenuta ammissibile quella connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
In ordine agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, si precisa che sarà considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta.
In assenza di tale informativa, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022.
Infine, in merito alle modalità di pagamento, si ribadisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015.
3. Termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria
In relazione a quanto illustrato in premessa, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività da parte dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili disciplinate con il presente messaggio dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.
In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015. Si ricorda che gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
Premessa e quadro normativo
L’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito, anche “decreto Fiscale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha previsto un ulteriore periodo massimo di 9 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
La materia è stata disciplinata con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, cui si rinvia per tutti gli aspetti di tipo normativo.
In particolare, al paragrafo 3.3 della citata circolare, è stato chiarito che potevano richiedere il periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto Fiscale, solamente i datori di lavoro che risultavano già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a prescindere dalla durata di quest’ultimo.
L’accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto-legge n. 146/2021 poteva essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato ai sensi del decreto Sostegni-bis.
In ordine alla portata della norma, è emerso che la lettura della disposizione ha generato dubbi interpretativi, poi chiariti dalla circolare n. 183/2021, tali da indurre i datori di lavoro appartenenti ai settori merceologici interessati a presentare, nelle more della pubblicazione della predetta circolare, domanda di accesso ai trattamenti utilizzando una causale errata.
Al fine, quindi, di consentire ai suddetti datori di lavoro di accedere, in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) secondo la disciplina di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per i medesimi periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i cui termini di invio delle istanze sono già trascorsi, con il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative.
1. Datori di lavoro che possono trasmettere domanda di cassa integrazione ordinaria
La possibilità di richiedere un periodo di trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi della disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015 è riservataesclusivamenteai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis. Le domande respinte devono essere state presentate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare n. 183/2021 (10 dicembre 2021).
2. Caratteristiche degli interventi e disciplina di riferimento
In ordine alle caratteristiche dei trattamenti, si precisa che alle richieste di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui trattasi si applica la disciplina ordinaria dettata in materia dal D.lgs n. 148/2015. Stante il periodo interessato, detta disciplina rimane ancorata alle disposizioni antecedenti al riordino della materia attuato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato e integrato dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cfr. la circolare n. 18/2022).
Ne consegue che trovano applicazione tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio: l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande (art. 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015), l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti (articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015), l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016) che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione, l’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto, nonché l’obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.
Riguardo alla causale, non sarà ritenuta ammissibile quella connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
In ordine agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, si precisa che sarà considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta.
In assenza di tale informativa, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022.
Infine, in merito alle modalità di pagamento, si ribadisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015.
3. Termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria
In relazione a quanto illustrato in premessa, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività da parte dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili disciplinate con il presente messaggio dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.
In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015. Si ricorda che gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.
Il Direttore Generale | ||
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