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Messaggio numero 1244 del 18-03-2022


Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita’ Civile

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Introduzione nuove categorie nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (ex Casellario assistenza) nell’ambito del SIUSS

1. Premessa

Per rispondere alle esigenze emerse successivamente all’adozione delle norme che disciplinano il Sistema informativo unitario dei servizi sociali – SIUSS (art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147) o che riguardano prestazioni sociali che devono alimentarlo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha consentito, nel tempo, di introdurre nuove categorie di prestazioni sociali rispetto a quelle elencate nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento del Casellario dell’assistenza).

Recentemente, si è reso necessario intervenire in tale senso per consentire agli enti erogatori di prestazioni sociali di trasmettere informazioni per altre due tipologie di misure per le quali, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato ritenuto necessario introdurre nuove categorie apposite.

Si tratta, nello specifico, delle categorie seguenti:

  1. A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza;
  2. A1.04.03: Misure delle Provincie autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza (art. 13, co. 2, D.L. 4/2019).

2. Descrizione delle nuove categorie

a. Contributi affitto

La categoria A1.05.01contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di cittadinanza – accoglierà i contributi per gli affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale indicato, per consentire di dare adempimento alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 6, del decreto 19 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in base al quale: “I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”.

In merito a tale adempimento, l’Istituto ha previsto di gestire i dati afferenti ai descritti contributi affitto erogati dai Comuni a decorrere dal 2021, rendendoli disponibili, così come inviati dagli stessi Comuni al SIUSS – Casellario assistenza alla procedura Reddito di Cittadinanza (RdC), attuando in modalità automatizzata le dovute compensazioni.

In ordine a tale aspetto si rappresenta che i Comuni dovranno inviare, nella categoria indicata, i dati relativi ai contributi affitto erogati a partire dal 2021, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le locazioni. I contributi affitto diversamente finanziati o riguardanti altre annualità dovranno essere trasmessi nella categoria preesistente A1.05 – contributi economici per alloggi (considerati cumulabili con il Reddito di cittadinanza).

Quindi:

  • A1.05 – Contributi Economici per Alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze. Tale contributo si ritiene cumulabile con la quota b del Reddito di cittadinanza;
  • A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di cittadinanza.

I dati relativi ai contributi affitto in questione dovranno essere trasmessi al SIUSS come “prestazioni periodiche” indicando obbligatoriamente:

– la data inizio dell’erogazione;

– la data fine dell’erogazione;

– l’importo mensile erogato.

I dati relativi alle nuove prestazioni saranno trasmessi al SIUSS utilizzando le consuete modalità di trasmissione.

Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.

b. Misure delle Province autonome

La categoriaA1.04.03: Misure delle Provincie autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza accoglierà le misure aventi finalità analoghe a quelle del Reddito di cittadinanza erogate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tali misure sono adottate e finanziate dalle stesse Province autonome secondo i propri ordinamenti e “comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc” ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Le Province autonome trasmetteranno pertanto al SIUSS le informazioni relative a tali misure a partire dall’annualità 2022.

3. Divulgazione

In merito a quanto sopra evidenziato, le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano dell’Istituto sono invitate a fornire le relative notizie agli enti erogatori interessati presenti nel proprio territorio, comunicando le istruzioni descritte anche per il tramite delle ANCI regionali.

Si segnala che, contestualmente alla pubblicazione del presente messaggio, sarà pubblicato apposito avviso consultabile dagli enti nella pagina del sito internet dell’Istituto dedicata al SIUSS, raggiungibile al seguente percorso: “Dati, ricerche e bilanci” > “SIUSS (già Casellario assistenza)” e all’interno della procedura “SIUSS – Casellario assistenza” per la trasmissione dei dati via web.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

1. Premessa

Per rispondere alle esigenze emerse successivamente all’adozione delle norme che disciplinano il Sistema informativo unitario dei servizi sociali – SIUSS (art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147) o che riguardano prestazioni sociali che devono alimentarlo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha consentito, nel tempo, di introdurre nuove categorie di prestazioni sociali rispetto a quelle elencate nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento del Casellario dell’assistenza).

Recentemente, si è reso necessario intervenire in tale senso per consentire agli enti erogatori di prestazioni sociali di trasmettere informazioni per altre due tipologie di misure per le quali, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato ritenuto necessario introdurre nuove categorie apposite.

Si tratta, nello specifico, delle categorie seguenti:

  1. A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza;
  2. A1.04.03: Misure delle Provincie autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza (art. 13, co. 2, D.L. 4/2019).

2. Descrizione delle nuove categorie

a. Contributi affitto

La categoria A1.05.01contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di cittadinanza – accoglierà i contributi per gli affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale indicato, per consentire di dare adempimento alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 6, del decreto 19 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in base al quale: “I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”.

In merito a tale adempimento, l’Istituto ha previsto di gestire i dati afferenti ai descritti contributi affitto erogati dai Comuni a decorrere dal 2021, rendendoli disponibili, così come inviati dagli stessi Comuni al SIUSS – Casellario assistenza alla procedura Reddito di Cittadinanza (RdC), attuando in modalità automatizzata le dovute compensazioni.

In ordine a tale aspetto si rappresenta che i Comuni dovranno inviare, nella categoria indicata, i dati relativi ai contributi affitto erogati a partire dal 2021, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le locazioni. I contributi affitto diversamente finanziati o riguardanti altre annualità dovranno essere trasmessi nella categoria preesistente A1.05 – contributi economici per alloggi (considerati cumulabili con il Reddito di cittadinanza).

Quindi:

  • A1.05 – Contributi Economici per Alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze. Tale contributo si ritiene cumulabile con la quota b del Reddito di cittadinanza;
  • A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di cittadinanza.

I dati relativi ai contributi affitto in questione dovranno essere trasmessi al SIUSS come “prestazioni periodiche” indicando obbligatoriamente:

– la data inizio dell’erogazione;

– la data fine dell’erogazione;

– l’importo mensile erogato.

I dati relativi alle nuove prestazioni saranno trasmessi al SIUSS utilizzando le consuete modalità di trasmissione.

Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.

b. Misure delle Province autonome

La categoriaA1.04.03: Misure delle Provincie autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza accoglierà le misure aventi finalità analoghe a quelle del Reddito di cittadinanza erogate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tali misure sono adottate e finanziate dalle stesse Province autonome secondo i propri ordinamenti e “comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc” ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Le Province autonome trasmetteranno pertanto al SIUSS le informazioni relative a tali misure a partire dall’annualità 2022.

3. Divulgazione

In merito a quanto sopra evidenziato, le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano dell’Istituto sono invitate a fornire le relative notizie agli enti erogatori interessati presenti nel proprio territorio, comunicando le istruzioni descritte anche per il tramite delle ANCI regionali.

Si segnala che, contestualmente alla pubblicazione del presente messaggio, sarà pubblicato apposito avviso consultabile dagli enti nella pagina del sito internet dell’Istituto dedicata al SIUSS, raggiungibile al seguente percorso: “Dati, ricerche e bilanci” > “SIUSS (già Casellario assistenza)” e all’interno della procedura “SIUSS – Casellario assistenza” per la trasmissione dei dati via web.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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