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Messaggio numero 1320 del 23-03-2022


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Differimento del periodo transitorio

1. Premessa

Con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 sono state fornite le indicazioni operative riguardo alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), nonché dell’assegno ordinario (dal 1° gennaio 2022, a seguito della riforma introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegno di integrazione salariale – AIS), connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso UniEmens-Cig.

Inoltre, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto, è stata prevista una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta viene operata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”.

Con il successivo messaggio n. 3556 del 19 ottobre 2021 è stato prorogato il periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi a tutto il 2021 e sono stati illustrati alcuni nuovi controlli in accoglienza introdotti sia per l’invio dei flussi UniEmens-Cig che per l’invio di flussi Uniemens ordinari con eventi di cassa integrazione gestiti con il sistema del Ticket.

Tanto premesso, con il presente messaggio, alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio nonché delle esigenze rappresentate da diverse aziende e intermediari, si comunica l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022.

Di conseguenza, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con una decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.

Si evidenzia che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con tale sistema.

In ogni caso, si ricorda che restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.

Parimenti, restano escluse le richieste di pagamento diretto della prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41 semplificato”.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

1. Premessa

Con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 sono state fornite le indicazioni operative riguardo alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), nonché dell’assegno ordinario (dal 1° gennaio 2022, a seguito della riforma introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegno di integrazione salariale – AIS), connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso UniEmens-Cig.

Inoltre, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto, è stata prevista una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta viene operata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”.

Con il successivo messaggio n. 3556 del 19 ottobre 2021 è stato prorogato il periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi a tutto il 2021 e sono stati illustrati alcuni nuovi controlli in accoglienza introdotti sia per l’invio dei flussi UniEmens-Cig che per l’invio di flussi Uniemens ordinari con eventi di cassa integrazione gestiti con il sistema del Ticket.

Tanto premesso, con il presente messaggio, alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio nonché delle esigenze rappresentate da diverse aziende e intermediari, si comunica l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022.

Di conseguenza, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con una decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.

Si evidenzia che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con tale sistema.

In ogni caso, si ricorda che restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.

Parimenti, restano escluse le richieste di pagamento diretto della prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41 semplificato”.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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