Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Indicazioni operative
Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 sono state illustratele novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), sull’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.
Al paragrafo 1.1.1 (“Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali”) è riportato che la legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei soggetti ai quali si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale che vengono estesi a categorie di lavoratori finora escluse da tali tutele.
L’articolo 1 della legge in commento, attraverso i commi 191 e 192, infatti, modifica gli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 148/2015, stabilendo che, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 e dal Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del medesimo decreto) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato qualunque sia la tipologia (compresi, dunque, anche gli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca).
Tanto rappresentato, in relazione ai conseguenti adempimenti contributivi concernenti le tipologie contrattuali suddette, con il presente messaggio si precisa che i codici evento da indicare nella compilazione della denuncia UniEmens sono quelli attualmente in uso per la generalità dei lavoratori. I codici evento aggiornati sono rilevabili nell’Allegato Tecnico UniEmens.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 sono state illustratele novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), sull’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.
Al paragrafo 1.1.1 (“Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali”) è riportato che la legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei soggetti ai quali si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale che vengono estesi a categorie di lavoratori finora escluse da tali tutele.
L’articolo 1 della legge in commento, attraverso i commi 191 e 192, infatti, modifica gli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 148/2015, stabilendo che, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 e dal Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del medesimo decreto) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato qualunque sia la tipologia (compresi, dunque, anche gli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca).
Tanto rappresentato, in relazione ai conseguenti adempimenti contributivi concernenti le tipologie contrattuali suddette, con il presente messaggio si precisa che i codici evento da indicare nella compilazione della denuncia UniEmens sono quelli attualmente in uso per la generalità dei lavoratori. I codici evento aggiornati sono rilevabili nell’Allegato Tecnico UniEmens.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |