Ai Dirigenti centrale e periferici |
OGGETTO: | Contribuzione “atipica” ex INPDAI. |
L’art.
4, 2° comma, della legge n. 44 del 15/03/1973, ha previsto che l’INPDAI consentisse al dirigente e
all’azienda la possibilità di
proseguire i versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo venissero
conferite dall’azienda stessa cariche sociali comportanti la perdita del
requisito della subordinazione:tale forma
contributiva, per la sua specificità è stata definita “atipica”. Per
essere autorizzati al pagamento di tale forma contributiva, era sufficiente
avere un anno di contribuzione presso
detto Ente antecedente la data della
domanda di autorizzazione, fino alla emanazione della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’INPDAI del 26/03/1999e, successivamente a tale data, almeno un mese di
contribuzione versata, in qualsiasi epoca, dalla stessa azienda conferente la
carica sociale. Tale
prosecuzione, ai sensi del 3° comma del medesimo articolo di legge, è
avvenuta dal 1973 al 31/12/2002, mediante il versamento all’ex INPDAI di
importi contributivi per i quali, quanto alla misura ed alla periodicità, si
sono applicate le norme relative alla contribuzione volontaria. L’onere del
versamento della contribuzione cosiddetta “atipica”, nonché l’onere di comunicare all’ex INPDAI ogni
variazione intervenuta nel rapporto di amministrazione col dirigente, faceva
carico all’azienda datrice di lavoro. Inoltre
la particolarità del rapporto giuridico previdenziale che vincolava i
soggetti interessati (azienda, assicurato e specifico ente percettore), ha
fatto sì che le forme di incompatibilità stabilite dalle norme per la
contribuzione volontaria non fossero estensibili a quella “atipica”, ivi compresa quella dovuta
alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge 335/95. L’art.
42 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, nel disporre la confluenza
dell’INPDAI nell’INPS, ha di fatto abrogato la legge n. 44/73, con la
conseguente impossibilità di procedere alle autorizzazioni a tale forma
contributiva. In
linea con quanto convenuto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, relativamente alla salvaguardia dei diritti dei dirigenti già
autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 01/01/2003, o che
abbiano presentato domanda di autorizzazione a tale forma contributiva
anteriormente al 31/12/2002, sarà mantenuta la possibilità che le aziende e i
dirigenti, autorizzati alla prosecuzione della contribuzione “atipica” anteriormente al 1° gennaio
2003, continuino ad effettuare i relativi versamenti. Considerato
che la legge n. 44/73 poneva a carico del datore di lavoro l’onere di detto
versamento, si è ritenuto opportuno, al solo fine di semplificare gli
adempimenti, a partire dal gennaio 2003, di modificare le modalità di
versamento del suddetto contributo, utilizzando il modello F24 e riportando i
dati sul modello DM10/2, unitamente a quelli dei dipendenti dell’azienda. Modalità operative: In considerazione di quanto esposto, per il
versamento della contribuzione “atipica”
le aziende interessate dovranno utilizzare il codice di nuova istituzione “M553”, da esporre nei quadri B-C del modello DM10/2. In corrispondenza del
codice occorre indicare: il numero dei dirigenti interessati alla predetta
contribuzione, la retribuzione di riferimento ed il contributo dovuto. Le aziende interessate (ed i contribuenti
per conoscenza), con comunicazione trasmessa dalla struttura INPDAI,
riceveranno gli importi aggiornati ai livelli 2003 delle retribuzioni di
riferimento e del relativo contributo. Versamento contribuzione anno 2003 Le aziende sono tenute a versare la
contribuzione relativa a tutti i trimestri 2003 (compreso il 4°
trimestre) con il modello DM10/2 relativo al periodo di paga dicembre 2003.
Il versamento della contribuzione di cui trattasi dovrà essere effettuato
entro il 16/01/2004. Versamento
contribuzione dal 2004 A
partire dal gennaio 2004 la contribuzione dovrà essere versata con cadenza
trimestrale, e precisamente: Trimestre | DM10/2 sul quale deve essere esposta la
contribuzione atipica | Versamento con F24 | 1° trimestre | Marzo | 16/04/2004 | 2° trimestre | Giugno | 16/07/2004 | 3° trimestre | Settembre | 16/10/2004 | 4° trimestre | Dicembre | 16/01/2005 |
Nei
primi mesi del prossimo anno saranno quindi trasmessi alle aziende
interessate i nuovi livelli retributivi sui quali saranno calcolate, con le
modalità della contribuzione volontaria, le contribuzioni dovute. Nel
caso che il versamento del saldo del modello
DM10/2 con il modello F24
venga effettuato in ritardo rispetto al termine di scadenza, gli importi
risulteranno indebiti e quindi rimborsati senza interessi e rivalutazione
monetaria. Modalità compilazione CUD e 770I periodi per i quali è stata versata la contribuzione
atipica vanno dichiarati nel CUD e nel mod. 770 compilando i seguenti
punti della parte C “dati previdenziali ed assistenziali INPS” come segue: punto 1 (qualifica): indicare il
codice di nuova istituzione “A” punti 4 (matricola) e 5
(provincia lavoro) punto 6 (assicurazioni coperte): IVS Nella
sezione 2 “retribuzioni
particolari” compilare : – nel
punto 26 (tipo) il codice “AT” – nei
punti 27 (data inizio) e 28 (data fine periodo) indicare
periodo di riferimento dei trimestri, ovvero la data iniziale e finale del
trimestre a cui si riferisce la contribuzione atipica – nel
punto 29 (retribuzione)
indicare la retribuzione di riferimento presa a base per il calcolo della
contribuzione atipica per il periodo considerato. – nel
punto 30 (settimane
retribuite) indicare il numero delle
settimane corrispondenti Nessun
dato va indicato nella sezione 3. IL
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