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Messaggio numero 1459 del 31-03-2022


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Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali

Articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti

Premessa

In sede di riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha inserito all’articolo 44 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter, con cui si prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Con il presente messaggio si illustrano i contenuti della nuova misura e le condizioni di accesso alla prestazione e si forniscono altresì le relative istruzioni procedurali e operative.

1. Destinatari dell’intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

Ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro cui si rivolge la disposizione di cui trattasi, il comma 11-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, richiama l’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, i cui commi 3-bis e 3-ter identificano la platea dei soggetti per i quali trova applicazione, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS).

Si ricorda che, dopo l’intervento operato dalla menzionata legge n. 234/2021 (cfr. la circolare n. 18/2022), rientrano nel campo di applicazione della CIGS:

  1. i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015;

  2. le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Per i soggetti indicati alla lettera b), ai fini dell’applicazione della disciplina, non rileva il requisito dimensionale dei datori di lavoro.

1.1 Condizioni di accesso all’intervento straordinario di integrazione salariale

Possono accedere alla misura introdotta dall’articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, così come precedentemente descritti, che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – non possono accedere ai trattamenti di CIGS.

Inoltre, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 6/2022, l’impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva dei trattamenti, può scaturire anche da aspetti di tipo “oggettivo” che precludono all’azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario tipizzate nel D.lgs n. 148/2015. È il caso, in particolare, in cui opera la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 22 del medesimo decreto legislativo, secondo cui “una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione”, ovvero qualora l’impresa non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga CIGS di cui all’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015, in quanto non “presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale”.

Il nuovo periodo di CIGS – concesso in deroga ai menzionati articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – può avere una durata massima di 52 settimane fruibili – anche in modo frazionato – nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Il trattamento in parola è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai fini del rispetto del citato tetto, la norma affida all’Istituto le attività di monitoraggio e prevede altresì che “qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.

Al riguardo si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Tanto premesso, si fa presente che l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

2. Istruzioni procedurali

In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento:

145 – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – art. 44 comma 11 ter

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti gli appositi codici di conguaglio del flusso UniEmens e i relativi conti, di seguito illustrati.

3. Istruzioni operative

3.1 Pagamento diretto

Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica in uso in ambiente “EAP” (“Procedura pagamenti diretti CIG”) è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “145”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

3.2 Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro opereranno come segue:

successivamente all’autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L090”, avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E608”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

4. Istruzioni contabili

L’onere derivante dall’intervento di integrazione salariale straordinaria in argomento, riconosciuto a favore delle imprese di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015, come novellato dall’articolo 1, comma 198, della legge n. 234/2021, sarà rilevato nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Per la rilevazione contabile delle prestazioni, definite dal nuovo codice evento “145 – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – art. 44 comma 11 ter”, erogate direttamente ai beneficiari tramite la procedura pagamenti accentrati, si istituisce il conto:

GAU30347 – per rilevare il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro di cui all’articolo 20 del D.lgs. 148/2015 – art. 44, comma 11-ter del D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L’onere attribuito al conto sopra descritto deve essere assunto in contropartita del conto di debito in uso GPA10029, mediante l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170.

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate nell’ambito del partitario contabile GPA10031 con il codice bilancio già esistente:

“3074 – somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito GA (Gestione assistenziale)”.

Eventuali recuperi di prestazioni erogate indebitamente andranno attribuite al nuovo conto:

GAU24347 – per rilevare il recupero e/o il reintroito del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro di cui all’articolo 20 del D.lgs. 148/2015 – art. 44, comma 11-ter del D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al suddetto conto di entrata viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio in uso:

“1094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

Eventuali partite che alla fine dell’esercizio risultino ancora da definire saranno imputate mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura RI, al conto esistente GAU00030.

Il codice bilancio “1094” dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Il finanziamento della prestazione in argomento avverrà con versamento tramite F24 della contribuzione addizionale da parte delle imprese autorizzate al trattamento. La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento “0000000005”. A tale biglietto saranno associati i seguenti conti di nuova istituzione:

GAU00347 per la rilevazione del credito accertato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale, autorizzate al trattamento straordinario di integrazione salariale, erogato direttamente ai beneficiari – art. 44, comma 11-ter del D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

GAU21347 per la rilevazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende autorizzate al trattamento straordinario di integrazione salariale, erogato direttamente ai beneficiari – art. 44, comma 11-ter del D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale corrisposte dalle imprese che usufruiscono del conguaglio, verrà rilevata dalla procedura di ripartizione del DM, con il codice “L090”, avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter”, imputando il relativo onere al conto di nuova istituzione:

GAU30307 – per rilevare il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro di cui all’articolo 20 del D.lgs. 148/2015, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 44, comma 11-ter del D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale, l’evidenza degli importi esposti con il nuovo codice “E608”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter”, consentirà alla procedura di ripartizione DM di attribuire l’entrata al nuovo conto:

GAU21307 – per la contribuzione addizionale dovuta dalle aziende di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 148/21015, che sono state autorizzate al trattamento straordinario di integrazione salariale – art. 44, comma 11-ter, del D.Lgs. 148/2015 introdotto dall’art. 1, comma 216 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire al conto (sezione Dare):

GAU32347 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria- art. 44, comma 11-ter, del D.Lgs. 148/2015 introdotto dall’art. 1, comma 216 della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Tale conto andrà utilizzato in contropartita dei conti già in uso della serie XXX22NNN delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione della normativa in esame, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Nell’Allegato n. 1 sono contenute le variazioni apportate al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Premessa

In sede di riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha inserito all’articolo 44 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter, con cui si prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Con il presente messaggio si illustrano i contenuti della nuova misura e le condizioni di accesso alla prestazione e si forniscono altresì le relative istruzioni procedurali e operative.

1. Destinatari dell’intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

Ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro cui si rivolge la disposizione di cui trattasi, il comma 11-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, richiama l’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, i cui commi 3-bis e 3-ter identificano la platea dei soggetti per i quali trova applicazione, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS).

Si ricorda che, dopo l’intervento operato dalla menzionata legge n. 234/2021 (cfr. la circolare n. 18/2022), rientrano nel campo di applicazione della CIGS:

  1. i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015;

  2. le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Per i soggetti indicati alla lettera b), ai fini dell’applicazione della disciplina, non rileva il requisito dimensionale dei datori di lavoro.

1.1 Condizioni di accesso all’intervento straordinario di integrazione salariale

Possono accedere alla misura introdotta dall’articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, così come precedentemente descritti, che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – non possono accedere ai trattamenti di CIGS.

Inoltre, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 6/2022, l’impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva dei trattamenti, può scaturire anche da aspetti di tipo “oggettivo” che precludono all’azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario tipizzate nel D.lgs n. 148/2015. È il caso, in particolare, in cui opera la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 22 del medesimo decreto legislativo, secondo cui “una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione”, ovvero qualora l’impresa non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga CIGS di cui all’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015, in quanto non “presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale”.

Il nuovo periodo di CIGS – concesso in deroga ai menzionati articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – può avere una durata massima di 52 settimane fruibili – anche in modo frazionato – nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Il trattamento in parola è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai fini del rispetto del citato tetto, la norma affida all’Istituto le attività di monitoraggio e prevede altresì che “qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.

Al riguardo si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Tanto premesso, si fa presente che l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

2. Istruzioni procedurali

In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento:

145 – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – art. 44 comma 11 ter

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti gli appositi codici di conguaglio del flusso UniEmens e i relativi conti, di seguito illustrati.

3. Istruzioni operative

3.1 Pagamento diretto

Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica in uso in ambiente “EAP” (“Procedura pagamenti diretti CIG”) è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “145”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

3.2 Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro opereranno come segue:

successivamente all’autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L090”, avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E608”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

4. Istruzioni contabili

L’onere derivante dall’intervento di integrazione salariale straordinaria in argomento, riconosciuto a favore delle imprese di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015, come novellato dall’articolo 1, comma 198, della legge n. 234/2021, sarà rilevato nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Per la rilevazione contabile delle prestazioni, definite dal nuovo codice evento “145 – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – art. 44 comma 11 ter”, erogate direttamente ai beneficiari tramite la procedura pagamenti accentrati, si istituisce il conto:

GAU30347 – per rilevare il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro di cui all’articolo 20 del D.lgs. 148/2015 – art. 44, comma 11-ter del D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L’onere attribuito al conto sopra descritto deve essere assunto in contropartita del conto di debito in uso GPA10029, mediante l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170.

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate nell’ambito del partitario contabile GPA10031 con il codice bilancio già esistente:

“3074 – somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito GA (Gestione assistenziale)”.

Eventuali recuperi di prestazioni erogate indebitamente andranno attribuite al nuovo conto:

GAU24347 – per rilevare il recupero e/o il reintroito del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro di cui all’articolo 20 del D.lgs. 148/2015 – art. 44, comma 11-ter del D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al suddetto conto di entrata viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio in uso:

“1094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

Eventuali partite che alla fine dell’esercizio risultino ancora da definire saranno imputate mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura RI, al conto esistente GAU00030.

Il codice bilancio “1094” dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Il finanziamento della prestazione in argomento avverrà con versamento tramite F24 della contribuzione addizionale da parte delle imprese autorizzate al trattamento. La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento “0000000005”. A tale biglietto saranno associati i seguenti conti di nuova istituzione:

GAU00347 per la rilevazione del credito accertato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale, autorizzate al trattamento straordinario di integrazione salariale, erogato direttamente ai beneficiari – art. 44, comma 11-ter del D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

GAU21347 per la rilevazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende autorizzate al trattamento straordinario di integrazione salariale, erogato direttamente ai beneficiari – art. 44, comma 11-ter del D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale corrisposte dalle imprese che usufruiscono del conguaglio, verrà rilevata dalla procedura di ripartizione del DM, con il codice “L090”, avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter”, imputando il relativo onere al conto di nuova istituzione:

GAU30307 – per rilevare il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro di cui all’articolo 20 del D.lgs. 148/2015, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 44, comma 11-ter del D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale, l’evidenza degli importi esposti con il nuovo codice “E608”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter”, consentirà alla procedura di ripartizione DM di attribuire l’entrata al nuovo conto:

GAU21307 – per la contribuzione addizionale dovuta dalle aziende di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 148/21015, che sono state autorizzate al trattamento straordinario di integrazione salariale – art. 44, comma 11-ter, del D.Lgs. 148/2015 introdotto dall’art. 1, comma 216 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire al conto (sezione Dare):

GAU32347 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria- art. 44, comma 11-ter, del D.Lgs. 148/2015 introdotto dall’art. 1, comma 216 della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Tale conto andrà utilizzato in contropartita dei conti già in uso della serie XXX22NNN delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione della normativa in esame, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Nell’Allegato n. 1 sono contenute le variazioni apportate al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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