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Messaggio numero 1495 del 04-04-2022


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Articolo 1, comma 125, della legge n. 234/2021. Proroga per l’anno 2022 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

L’articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha prorogato per l’anno 2022 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali misure prevedono un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale e vengono concesse con specifici decreti ministeriali.

Facendo seguito alla circolare n. 21/2020 e alla circolare n. 28/2021, con le quali sono state fornite le istruzioni operative per la gestione delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, alle quali si rinvia integralmente per la gestione della suddetta indennità, nonché al messaggio n. 3058/2019 per quanto attiene agli obblighi contributivi e agli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call center, si evidenzia che anche per l’annualità 2022 è prevista l’erogazione, in favore dei lavoratori del settore dei call center, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso e alla modalità di pagamento prevista.

Si ricorda altresì che, considerando che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, di cui al comma 66 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call center.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

L’articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha prorogato per l’anno 2022 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali misure prevedono un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale e vengono concesse con specifici decreti ministeriali.

Facendo seguito alla circolare n. 21/2020 e alla circolare n. 28/2021, con le quali sono state fornite le istruzioni operative per la gestione delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, alle quali si rinvia integralmente per la gestione della suddetta indennità, nonché al messaggio n. 3058/2019 per quanto attiene agli obblighi contributivi e agli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call center, si evidenzia che anche per l’annualità 2022 è prevista l’erogazione, in favore dei lavoratori del settore dei call center, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso e alla modalità di pagamento prevista.

Si ricorda altresì che, considerando che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, di cui al comma 66 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call center.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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