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Messaggio numero 151 del 17-12-2003

Messaggio numero 151 del 17-12-2003

Messaggio numero 151 del 17-12-2003

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


Messaggio numero 151 del 17-12-2003.htm

  

  

Direzione
Centrale

delle
Entrate Contributive

Ai
Dirigenti centrali e periferici

Roma,
17-12-2003

Messaggio
n.  151

OGGETTO:

Benefici per l’assunzione di disabili ex art. 13 della legge 12 marzo
1999, n. 68. Cumulabilità con altre agevolazioni contributive.

SOMMARIO:

I benefici per l’assunzione di disabili ex
art.13 della legge 12 marzo 1999, n.68 sopno cumulabili con altre
agevolazioni contributive.

La legge 12 marzo 1999, n. 68, come
noto, ha dettato disposizioni finalizzate a tutelare e favorire il diritto al
lavoro dei disabili.

In particolare, al fine di realizzare
una concreta “promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa
delle persone disabili nel mondo del lavoro
” sono state introdotte, a
favore dei datori di lavoro che assumono disabili, riduzioni contributive in
misura variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della
capacità lavorativa del soggetto assunto.

La citata legge, peraltro, affida alle
Regioni e/o Province la concessione dei benefici in oggetto e le necessarie
risorse finanziarie sono annualmente ripartite direttamente tra le Regioni.

Con circolare n. 203 del
19 novembre 2001
, questo Istituto ha fornito le modalità operative per la
fruizione dei benefici ex lege n. 68/1999, con esclusivo riferimento ai
datori di lavoro operanti in quelle Regioni che avessero via via sottoscritto
l’apposita intesa con l’INPS (1).

Successivamente, con messaggio n. 337 del 27 settembre
2002
 è stato chiarito che i
benefici contributivi di cui all’art. 13 della legge n. 68/1999 devono
ritenersi incumulabili – in capo al medesimo lavoratore – con le altre
agevolazioni contributive previste dall’ordinamento.

Ciò in considerazione della specialità
della legge n. 68/1999, della necessaria unicità del titolo di ogni
assunzione, nonché della previsione della copertura dei relativi oneri.

La questione è stata, tuttavia, oggetto
di approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

Quest’ultimo ha di recente precisato
(2) che, “in presenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi e
nei limiti stabiliti dalle norme che rispettivamente li contemplano, non
sussistono elementi ostativi alla possibilità di ritenere cumulabile – in
capo al medesimo lavoratore – il regime di agevolazioni contributive previsto
per l’inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di
aiuto, concessi a diverso titolo e correlati ad altre forme di incentivazione
alla creazione di nuova occupazione, purché per tale via non si ecceda il
100% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro
”.

Saranno successivamente fornite
istruzioni in ordine alle modalità operative, cui i datori di lavoro dovranno
attenersi per la contestuale fruizione dei benefici ex lege n. 68/1999 e di
altre agevolazioni contributive (es: CFL, art. 8, c. 9, della legge n.
407/1990, ecc.).

IL DIRETTORE CENTRALE

Craca

(1) Al riguardo, si fa presente che ad
oggi hanno sottoscritto l’intesa le seguenti Regioni e Province Autonome:

–           Valle d’Aosta;

–           Marche;

–           Veneto;

–           Basilicata;

–           Toscana;

–           Sicilia;

–           Emilia Romagna;

–           Provincia Autonoma di Trento;

–           Liguria;

–           Piemonte;

–           Molise;

–           Campania;

–           Lazio;

–           Puglia;

–           Sardegna;

–           Umbria;

–           Abruzzo;

–           Calabria.

(2) Nota Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali – Ufficio Legislativo – n. prot. 90655/16/99 del 24 giugno
2003 e nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. per
l’impiego, l’orientamento e la formazione – n. prot. 1567/01.12 del 3
dicembre 2003.

                               

  

Fonte: Inps

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