Messaggio numero 154 del 19-12-2003

Messaggio numero 154 del 19-12-2003

Messaggio numero 154 del 19-12-2003

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


Messaggio numero 154 del 19-12-2003.htm

  

  

Direzione
Centrale

delle
Entrate Contributive

Roma,
19-12-2003

Messaggio
n.  154

OGGETTO:

Circolare
n. 179 del 20.11.2003
 – Errata
corrige alla Tabella 10.14

                          

  
Con riferimento alla circolare in
oggetto, si comunica che nella tabella 10.14 (FONDO AUTOFERROTRANVIERI –
Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a Gestione Governativa o
Regionale destinatarie del R.D. 148/31), relativamente alla contribuzione
dovuta per il personale con qualifica di Impiegato, non è stata inserita la
contribuzione per il finanziamento dell’indennità economica di malattia
(2,22%).

Si allega pertanto al presente messaggio la tabella
10.14  opportunamente corretta.

IL DIRETTORE CENTRALE

G. CRACA



Aliquote contributive in vigore
dal 1 Gennaio 2003

Tabella
10.14:  FONDO AUTOFERROTRANVIERI –
Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a Gestione Governativa o
Regionale destinatarie del R.D. 148/31

                                               CSC
1.15.01                          C.A.
2B, 3G e 1B
                                              
CSC
1.15.03                          C.A.
2B, 3G e 1B

VOCI

CONTRIBUTIVE

QUALIFICHE

Operai

Impiegati

Dirigenti iscritti al 31.12.2002

Dirigenti iscritti dal 1.1.2003

Minimale giornaliero

€ 38,20

€ 38,20

€ 105,69

€ 105,69

Fondo Pensioni (*)

32,35

32,35

32,70

32,35

Disoccupazione

Fondo garanzia TFR (L.297/82)

0,20

0,20

0,40

0,40

CUAF

2,48

2,48

2,48

2,48

CIG ordinaria

CIG straordinaria

MOBILITÀ

Indennità economica di MALATTIA

2,22

2,22

Indennità economica di MATERNITÀ

0,46

0,46

TOTALE

37,71

37,71

35,58

35,23

di cui a carico del lavoratore

Fondo Pensioni

8,89

8,89

8,89

8,89

CIG straordinaria

TOTALE
a carico LAVORATORE

8,89

8,89

8,89

8,89

(*)
L’aliquota IVS è pari al 32,70% per gli OPERAI e IMPIEGATI iscritti al fondo
anteriormente al 1.1.1996.

Le
aziende di cui alla presente tabella hanno diritto all’esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF
secondo le modalità appresso indicate:

Esonero CUAF = 0,80% codice R600 (quadro “D” mod. DM10/2)

Fonte: Inps

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