L’articolo
2, c.3 della legge n. 266/2002, come
noto, ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione
contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD,
introdotta dall’art.29, c.2, della legge n.341/1995. L’operatività
del beneficio è rimasta tuttavia subordinata all’emanazione, per ciascun
anno, di un apposito decreto interministeriale che, per l’anno in corso, è in
via di definizione. Con
riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori da parte dei datori di
lavoro alle Casse edili (1), è confermato per le imprese l’obbligo di
trasmettere alle Sedi la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa
edile attestante che, nell’anno solare precedente, l’impresa ha effettuato i
versamenti ad essa dovuti. Appare
utile ricordare che tale dichiarazione potrà essere prodotta dalle aziende
entro il 31 dicembre p.v. IL
DIRETTORE CENTRALE CRACA (1)
previsione contenuta nell’art.29, c.3 del D.L. n. 244/1995 convertito in
legge n. 341/1995. |