Messaggio numero 157 del 22-12-2003

Messaggio numero 157 del 22-12-2003

Messaggio numero 157 del 22-12-2003

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


Messaggio numero 157 del 22-12-2003.htm

  

  

Direzione
Centrale

delle
Entrate Contributive

Roma,
22-12-2003

Messaggio
n.  157

OGGETTO:

Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto
1995, n. 341, e successive modifiche. Riduzione contributiva nel settore
dell’edilizia.

SOMMARIO:

Trasmissione alle Sedi della dichiarazione
attestante il versamento dei contributi alla Cassa Edile da parte delle
aziende.

L’articolo
2, c.3  della legge n. 266/2002, come
noto, ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione
contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD,
introdotta dall’art.29, c.2, della legge n.341/1995.

L’operatività
del beneficio è rimasta tuttavia subordinata all’emanazione, per ciascun
anno, di un apposito decreto interministeriale che, per l’anno in corso, è in
via di definizione.

Con
riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori da parte dei datori di
lavoro alle Casse edili (1), è confermato per le imprese l’obbligo di
trasmettere alle Sedi la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa
edile attestante che, nell’anno solare precedente, l’impresa ha effettuato i
versamenti ad essa dovuti.

Appare
utile ricordare che tale dichiarazione potrà essere prodotta dalle aziende
entro il 31 dicembre p.v.

IL
DIRETTORE CENTRALE

CRACA

  

(1)
previsione contenuta nell’art.29, c.3 del D.L. n. 244/1995 convertito in
legge n. 341/1995.

Fonte: Inps

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