Sono stati
rivolti alla scrivente due quesiti in
materia di indennità sostitutiva del preavviso. Premesso che la disciplina applicabile a tale indennità ai
fini contributivi è contenuta nella circ. 263 del 24 dicembre 1997 si fornisce di seguito la risposta ai seguenti
quesiti: Quesito n. 1 : modalità di
versamento della contribuzione relativa all’indennità sostitutiva del
preavviso corrisposta ai lavoratori
distaccati all’estero in paesi non convenzionati. ·
lavoratore distaccato all’estero in paese non
convenzionato (L.398/1987) ·
indennità sostitutiva del preavviso riferita al
periodo 1/02/2003 – 31/01/2004 ·
ultimo periodo di paga gennaio 2003 Quesito: Qual è la fascia di retribuzione
convenzionale che deve essere assunta
come base ai fini del calcolo della contribuzione relativa all’indennità
sostitutiva del preavviso? Risposta: Come per la retribuzione anche per
l’indennità di preavviso, corrisposta ai lavoratori distaccati all’estero in
paesi non convenzionati, la contribuzione deve essere calcolata su valori
convenzionali. Tuttavia, ai fini
dell’individuazione della retribuzione convenzionale da assumere ai fini
contributivi per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,
i due emolumenti (retribuzione dell’ultimo mese e indennità) non devono
essere cumulati ma per ciascuno di essi deve essere determinata la relativa
fascia retributiva. Per quanto riguarda la retribuzione
dell’ultimo mese (gennaio 2003) la fascia di retribuzione convenzionale su
cui calcolare la contribuzione è quella nella quale si colloca la
retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore (L. 398/1987 ; D.M.
13.01.2003). Per quanto riguarda invece
l’indennità in questione la fascia di retribuzione convenzionale si determina
: 1. dividendo
l’importo dell’indennità per il numero dei mesi ai quali il preavviso si
riferisce 2. confrontando
il valore ottenuto con le fasce di retribuzioni convenzionali (D.M.
13.01.2003) al fine di individuare la fascia in cui tale valore si colloca L’importo di cui al punto 1 deve
poi essere assoggettato a contribuzione sulla base del corrispondente valore
convenzionale e, al fine di determinare la misura dei contributi dovuti
sull’intera indennità, il quantum contributivo relativo al predetto
valore convenzionale deve essere moltiplicato per il numero dei mesi cui il
preavviso si riferisce. La contribuzione in tal modo
determinata deve essere aggiunta a quella relativa all’ultimo periodo di paga
ma attribuita, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore
del lavoratore, al periodo cui essa si riferisce (circ. n. 263 del 24
dicembre 1997). Quesito n. 2 : indennità
sostitutiva del preavviso e massimale contributivo ·
indennità di mancato preavviso riferita al periodo
1/12/2002 – 31/01/2003 ·
ultimo periodo di paga novembre 2002 Quesito: Quale è il massimale applicabile? La corresponsione dell’indennità
sostitutiva del preavviso fa superare l’importo del massimale contributivo
previsto per l’anno 2002 ? Risposta: Nell’ipotesi in cui l’indennità in
oggetto si riferisca ad un periodo di preavviso che si collochi a cavallo di
due annualità, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo, di cui
all’art. 2 comma 18 della L. 335/95,
occorre individuare le quote di indennità di competenza di ciascun
anno. Nel caso in esame per la parte di
indennità relativa a dicembre 2002 il
massimale contributivo da applicare è quello del predetto anno mentre per la
restante quota (gennaio 2003) quello dell’anno successivo (2003). Qualora l’indennità in argomento
determini per l’anno 2002 il superamento del massimale contributivo la quota
di indennità relativa al mese di dicembre non deve essere assoggettata a
contribuzione. IL
DIRETTORE CENTRALE
GIORGIO CRACA |