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Messaggio numero 160 del 30-12-2003

Messaggio numero 160 del 30-12-2003

Messaggio numero 160 del 30-12-2003

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


Messaggio numero 160 del 30-12-2003.htm

  

  

Direzione
Centrale

delle
Entrate Contributive

AI DIRIGENTI
CENTRALI E PERIFERICI

AI RESPONSABILI DELLE UDP
AZIENDE

AI
RESPONSABILI DEI FLUSSI CONTABILI

Roma,
30-12-2003

Messaggio
n.  160

Allegati  1

OGGETTO:

Oggetto: Eventi alluvionali verificatisi nel gennaio 2003 nelle
regioni Abruzzo e Molise e in provincia di Foggia. Ordinanze del presidente
del Consiglio dei Ministri n.3268 del 12.3.2003, n. 3280 e n. 3281 del
18.4.2003. Modalità di pagamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili
.

Elenco dei comuni della provincia di Foggia beneficiari
dell’agevolazione.

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE FINANZA,

CONTABILITA’ E BILANCIO

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI

E TELECOMUNICAZIONI

                                                                             
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

                                                                             
AI RESPONSABILI DELLE UDP AZIENDE

                                                                             
AI RESPONSABILI DEI FLUSSI CONTABILI

Allegati 1

Oggetto: Eventi alluvionali verificatisi nel
gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo e Molise 
e in provincia di Foggia. Ordinanze del presidente del Consiglio dei
Ministri n.3268 del  12.3.2003, n.
3280 e n. 3281 del 18.4.2003. Modalità di pagamento dei contributi sospesi.
Istruzioni contabili .

Elenco dei comuni della provincia di Foggia
beneficiari dell’agevolazione.

PREMESSA.

Nell’allegato 1 della circolare n. 123 dell’8
luglio 2003 è stato riportato l’elenco dei comuni della regione Molise
beneficiari dell’agevolazione di cui all’ordinanza del P.C.M. n. 3268 del
2003; in allegato alla circolare n. 143 dell’11 agosto 2003 è stato riportato
l’elenco dei comuni della regione Abruzzo beneficiari dell’agevolazione di
cui all’ordinanza del P.C.M. n. 3281 del 2003; in allegato alla presente
circolare si riporta l’elenco dei comuni della provincia di Foggia
beneficiari dell’agevolazione di cui all’ordinanza del P.C.M. n. 3280 del
2003, individuati con decreto del Commissario Delegato del 27 agosto 2003.

Considerato che, a causa della mancata
pubblicazione del suddetto elenco sulla Gazzetta Ufficiale, l’Istituto è
venuto tardivamente a conoscenza dei comuni della provincia di Foggia
beneficiari dell’agevolazione in discorso, si consente esclusivamente ai
residenti e alle ditte operanti nei citati comuni, di effettuare i necessari
adempimenti per la rilevazione del credito complessivo da dilazionare,
riguardante i contributi 
eventualmente già versati per i mesi successivi alla data di
pubblicazione dell’ordinanza 3280/2003 e, comunque, fino al periodo di paga
“novembre 2003”, con i Modelli DM10 di dicembre 2003 o di gennaio 2004 o di
febbraio 2004. In tale evenienza, se la rilevazione del credito avviene con
il DM10 di dicembre, il versamento della prima rata deve avvenire alla
normale scadenza del 16 gennaio; se avviene con il DM10 di gennaio 2004,
entro il 16 febbraio dovranno essere versate due rate; se avviene con il mese
di febbraio, entro il 16 marzo dovranno essere versate tre rate.

 

DISPOSIZIONI
PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI.                

Dopo aver disposto le norme per la sospensione
contributiva, tutte e tre le ordinanze citate stabiliscono all’art. 7, comma
1, che “il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto
della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o
altri oneri in un numero di rate pari a otto volte i mesi di sospensione. Nel
caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non si dà luogo
a rimborso”.

 

Ciò significa che il pagamento può avvenire, oltre
che in unica soluzione, anche in 88 rate mensili uguali e consecutive, la
prima delle quali dovrà essere pagata entro il 16 gennaio 2004, mentre le
successive avranno scadenza il giorno 16 di ogni mese  (cfr. circolare n. 123 dell’8 luglio
2003).

    

A)  DATORI
DI LAVORO.

       

La contribuzione oggetto di sospensione può
riferirsi, con la sola limitazione dei contributi già versati prima della
data di pubblicazione sulla G.U. delle relative ordinanze di sospensione, ai
periodi di paga da gennaio 2003 a novembre 2003.

I datori di lavoro interessati al recupero dei
contributi sospesi che non avessero ancora 
presentato le denunce contributive relative ai periodi oggetto della
sospensione, dovranno provvedere alla presentazione di detta modulistica
contestualmente al pagamento della prima rata o al pagamento del debito in
unica soluzione. Le modalità di compilazione dei modelli DM10 sono state
illustrate nella circolare n.123/2003, cui si fa rinvio.

 

Per i contributi previdenziali esposti nel
mod.DM10, lo strumento di pagamento deve essere il Mod.F24 da compilare con
le modalità esposte nell’esempio che segue, 
utilizzando il codice contributo ” DSOS”  istituito con circolare n. 98 del 28.5.2002,  ed esponendo  la matricola dell’azienda seguita dagli stessi codici (
“N944”: contr. sosp. per alluvione gennaio 2003, Molise, ord.n.
3268; “N945”: contr. sosp. per alluvione gennaio 2003 prov. FG.
ord. n. 3280; “N946”: contr. sosp. per alluvione gennaio 2003,
Abruzzo, ord. n. 3281) esposti nel quadro D del modello DM10 di denuncia, per
la rilevazione del credito.

     

Tali codici devono essere utilizzati dai datori di
lavoro diversi dalle imprese che esercitano il credito e le assicurazioni,
per le quali sono stati istituiti i codici N947 per il Molise”, N948 
per Foggia” e N949 per l’Abruzzo” per la sospensione contributiva della sola
quota a carico del lavoratore (cfr circ.n.192 del 16.12.2003).

        

Per maggiore chiarezza, si espone di seguito una
sezione INPS del mod. F24 compilata per i versamenti relativi alla provincia
di Foggia:

 

     
_________________________________________________________________________________________

     
COD.SEDE       Causale
ctr.      Matr.INPS/cod.INPS        Periodo di rif.            Importi                    Importi

                                                                   Filiale az.                                                   
a deb.                      a
cred.

                                                                                                             
                         versati                  compensati

_____________________________________________________________________________________________

     
xxxx                       
DSOS           PPNNNNNNCCN945

_____________________________________________________________________________________________ 

              

Si precisa, comunque, che i datori di lavoro
dovranno versare mensilmente anche la quota recuperata a carico dei
lavoratori e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o
licenziamento, dovranno recuperare il residuo debito sul trattamento di fine
rapporto ovvero, nell’ipotesi di azienda in cassa integrazione a zero ore,
sugli importi dovuti ai dipendenti a titolo di prestazioni a carico della
C.I.G.. Un diverso comportamento nei confronti dei lavoratori interessati
comporterà comunque l’obbligo del versamento dei contributi da parte del
datore di lavoro anche per la quota sospesa del lavoratore.

                                                 

 B)
ARTIGIANI E COMMERCIANTI.

 

Per i residenti con sede operativa nei Comuni
interessati, la sospensione dei termini concerne le scadenze indicate al p. 2
della circolare n. 123 dell’ 8.7.2003.

Coloro che intendono versare in unica soluzione
entro il 16.1.2004 possono utilizzare 
gli F24 originali e, qualora non ne siano in possesso, possono
chiederne la ristampa  alla Sede
competente.

 

Coloro che intendono avvalersi della rateazione
devono presentare apposita istanza e versare la prima rata a mezzo delega
unificata (mod. F24)  indicando, nella
sezione riservata all’I.N.P.S., i codici istituiti con la circolare n. 210
del 27.11.2001  e precisamente:

 –         AD per le rate relative alla
contribuzione dovuta alla gestione artigiani;

 –         CD per le rate relative alla
contribuzione dovuta alla gestione commercianti.  

      

La Sede competente avrà cura di fornire ai
richiedenti, con le consuete modalità, la codeline da utilizzare.

 

Considerato che nei confronti degli artigiani e
dei commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i
contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno
utilizzabili fino al loro completo versamento.

 

C) ALTRE CATEGORIE

C.1) GESTIONE SEPARATA.

Gli interessati al pagamento in unica soluzione
potranno effettuare i versamenti utilizzando i modelli F24 con le causali in
uso per i pagamenti correnti e cioè “C10” e “CXX” per i committenti
e “P10”  e “PXX” per i
professionisti.

 

Coloro che intendono avvalersi del pagamento
dilazionato devono presentare la richiesta di rateazione in forma libera e
versare con la delega unificata ( mod. F24) inserendo nella causale il codice
“COC” per i committenti e il codice “POC” per i
professionisti, entrambi istituiti con la circolare n. 98/2002.

 

C.2) DATORI DI LAVORO DOMESTICO.

I datori di lavoro dovranno  presentare la domanda utilizzando il Mod.
LD15 ed effettuare i versamenti con la delega unificata ( modF24), compilata
con gli stessi criteri esposti nell’esempio, ma indicando nel campo “causale
ctr” DOM1 e nel campo “ Matricola INPS” il numero di dodici cifre formato dal
codice del rapporto di lavoro  di
dieci caratteri , seguito dal controcodice di due  (es.980210032922). Il codice rapporto è rilevabile dalla
lettera ricevuta unitamente ai bollettini di versamento per i rapporti di
lavoro preesistenti alla sospensione, mentre per i rapporti denunciati per la
prima volta al momento della richiesta di pagamento della contribuzione
oggetto di sospensione, sarà fornito direttamente dalla Sede. In mancanza del
controcodice, potranno essere inseriti i caratteri 00.           

C.3) PROSECUTORI VOLONTARI.

Il versamento dei contributi di cui trattasi  dovrà essere effettuato mediante il
bollettino di conto corrente postale di mod. VV08, il cui  importo sarà determinato in base ai
trimestri da regolarizzare ed all’importo del contributo settimanale o
mensile vigente nel periodo stesso. In sostanza se l’interessato intende
usufruire delle previste rateazioni, 
deve presentare la domanda in carta libera entro il 16 gennaio 2004 ed
ottenere dalla sede un congruo numero di VV08 per l’importo corrispondente al
numero delle settimane che intende coprire con il versamento stesso. Poiché
la scadenza del modello è trimestrale, l’importo da indicare in esso  e da versare dovrà essere corrispondente a
tre trimestri. 

Considerata la non obbligatorietà della
contribuzione, è indispensabile che la volontà di versare sia manifestata con
la domanda da presentare in forma libera e che i versamenti siano effettuati
rispettando le naturali scadenze trimestrali del citato  modello VV08. Eventuali versamenti tardivi
saranno oggetto di rimborso.

C.4) LAVORATORI AGRICOLI

Le disposizioni riguardanti i datori di lavoro ed
i lavoratori dell’area agricola sono contenute nella circolare n.167 del
27.10.2003.

 

D) ISTRUZIONI CONTABILI.

Per
la rilevazione contabile del recupero dei contributi sospesi, previsto
dall’art.  7, comma 1, delle già
ricordate O. P.C.M n. 3268,  per la
regione Molise, O.P.C.M. n. 3280, per la provincia di Foggia, e O.P.C.M n.
3281, per la regione Abruzzo si fa presente quanto segue.

D-1) CONTRIBUTI DOVUTI
DAI DATORI DI LAVORO

Per quanto riguarda la rilevazione del credito per i contributi
sospesi verso le aziende si richiamano le istruzioni impartite con la citata
circolare n. 123 dell’8 luglio 2003.

               

Le riscossioni dei contributi in questione sono imputati ai conti GPA
00/104, per la regione Molise; GPA 00/105, per la provincia di Foggia e GPA
00/106, per la regione Abruzzo, mediante scritture di storno, esclusivamente
di cassa, delle contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA
52/099.

Tali scritture di storno verranno effettuate in automatico
dall’apposita procedura, che sarà messa quanto prima a disposizione delle
Sedi, sulla base dei diversi codici (“N944”; “N945” e “N946”) risultanti
nella “code-line” dei modelli F24, secondo le modalità di compilazione
previste per i datori di lavoro al precedente punto A).

Con la suddetta procedura verranno aggiornati in automatico anche i
partitari  dei citati conti.  

 

Attraverso le risultanze
dei  partitari stessi, per una più
incisiva azione di recupero, devono essere segnalate al competente Ufficio
amministrativo le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato
versamento delle somme dovute, ovvero il mancato rispetto della periodicità
prevista per l’effettuazione dei versamenti medesimi.

In ultimo, si precisa che
i conti GPA 00/104, GPA 00/105 e GPA 00/106 vengono abbinati alla causale
esistente di mod. FL02: 10106 in quanto le conseguenti riscossioni sono
relative a contributi contenuti nelle denunce di mod. 10/2.

D-2) CONTRIBUTI DOVUTI
DAGLI ARTIGIANI E DAGLI ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI

I versamenti di
contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali,
qualora siano effettuati in unica soluzione, devono essere imputati,
rispettivamente, ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 (contributi  entro il minimale) ovvero ai conti GPA
52/072 e GPA 52/073 (contributi oltre il minimale).

Nell’ipotesi di
versamenti rateali, a seconda del codice contributo, gli stessi sono rilevati
al conto ARR 52/055 (codice contributo AD), se afferenti agli artigiani,
oppure al conto COR 52/055 (codice contributo CD) se relativi agli esercenti
attività commerciali..    

D-3) CONTRIBUTI 
DOVUTI  DAI SOGGETTI
ISCRITTI  ALLA  GESTIONE EX ART. 2, COMMA 26,

        
LEGGE N. 335/1995 (PARASUBORDINATI)

Per tale categoria di lavoratori, gli importi dei
contributi, versati secondo le modalità previste al precedente punto C.1),
sono imputati al conto al conto PAR 52/010, se in unica soluzione, oppure al
conto PAR 52/020 nei casi di pagamento dilazionato.

D-4) CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO
DOMESTICO

In relazione alle modalità di versamento dei
contributi in questione, previste al precedente punto C.2), per la
regolarizzazione del periodo oggetto di sospensione, le relative somme
vengono imputate al conto GPA 54/028.  

D-5) PROSECUTORI VOLONTARI

I contributi versati dai prosecutori volontari
mediante bollettini di conto corrente postale di mod. VV08, di cui al
precedente punto C.3), devono essere imputati, secondo le vigenti
disposizioni, al conto GPA 52/084.  

IL
DIRETTORE CENTRALE        IL DIRETTORE
CENTRALE                      IL
DIRETTORE CENTRALE

ENTRATE
CONTRIBUTIVE        FINANZA, CONTABILITA’E                     SISTEMI INFORMATIVI E

                                                        
BILANCIO                                                   
TELECOMUNICAZIONI    

       CRACA                                           ANGELINI                                                       
CRECCO                                                         

  

Allegato
1

COMUNI DELLA PROVINCIA DI
FOGGIA BENEFICIARI DELLA SOSPENSIONE DI CUI ALL’ORDINANZA DEL  P.C.M. N. 3280 DEL 18.4.2003.

1)      
ACCADIA

2)      
ALBERONA

3)      
ANZANO DI PUGLIA

4)      
APRICENA

5)      
ASCOLI SATRIANO

6)      
BICCARI

7)      
BOVINO

8)      
CANDELA

9)      
CARAPELLE

10)   
CARLANTINO

11)   
CARPINO

12)   
CASALNUOVO MONTEROTARO

13)   
CASALVECCHIO DI PUGLIA

14)   
CASTELLUCCIO DEI SAURI

15)   
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

16)   
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

17)   
 CELENZA VALFORTORE

18)   
CELLE DI SAN VITO

19)   
CERIGNOLA

20)   
CHIEUTI

21)   
DELICETO

22)   
FAETO

23)   
FOGGIA

24)   
ISOLE TREMITI

25)   
LESINA

26)   
LUCERA

27)   
MANFREDONIA

28)   
MARGHERITA DI SAVOIA

29)   
MATTINATA

30)   
MONTELEONE DI PUGLIA

31)   
MOTTA MONTECORVINO

32)   
ORDONA

33)   
ORSARA DI PUGLIA

34)   
PANNI

35)   
PESCHICI

36)   
PIETRAMONTECORVINO

37)   
ROCCHETTA S. ANTONIO

38)   
RODI GARGANICO

39)   
ROSETO VALFORTORE

40)   
SAN MARCO LA CATOLA

41)   
SAN PAOLO DI CIVITATE

42)   
SANT’AGATA DI PUGLIA

43)   
SERRACAPRIOLA

44)   
TORREMAGGIORE

45)   
TRINITAPOLI

46)   
TROIA

47)   
VIESTE

48)   
VOLTURARA APULA

49)   
VOLTURINO

50)   
ZAPPONETA

  

Fonte: Inps

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