Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Rilascio della procedura per la presentazione delle domande
L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), introduce una misura a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi in caso di maternità/paternità. Nello specifico il citato articolo dispone che: “Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.
Con la circolare n. 1/2022 l’Istituto ha fornito le prime istruzioni amministrative in materia.
Con il presente messaggio si comunicano gli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità/paternità delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla Gestione separata secondo le novità legislative in argomento.
Come di consueto, la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell’Istituto, www.inps.it, nell’ambito dei servizi dedicati, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite il Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il flusso di acquisizione della procedura di presentazione online delle domande di indennità di maternità/paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata è stato modificato per consentire l’acquisizione della dichiarazione di volere fruire della estensione di ulteriori 3 mesi di indennità.
Per richiedere l’estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con ‘SI’ la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), introduce una misura a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi in caso di maternità/paternità. Nello specifico il citato articolo dispone che: “Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.
Con la circolare n. 1/2022 l’Istituto ha fornito le prime istruzioni amministrative in materia.
Con il presente messaggio si comunicano gli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità/paternità delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla Gestione separata secondo le novità legislative in argomento.
Come di consueto, la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell’Istituto, www.inps.it, nell’ambito dei servizi dedicati, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite il Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il flusso di acquisizione della procedura di presentazione online delle domande di indennità di maternità/paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata è stato modificato per consentire l’acquisizione della dichiarazione di volere fruire della estensione di ulteriori 3 mesi di indennità.
Per richiedere l’estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con ‘SI’ la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |