Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”. Bonus Donne 2026. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Premessa
Con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026 l’Istituto ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, che ha introdotto l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, denominato “Bonus Donne 2026”.
In relazione al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014 (cfr. il comma 10 dell’art. 1 del decreto-legge n. 62/2026), la misura agevolativa è stata comunicata alla Commissione europea in regime di esenzione da notifica, con attribuzione del numero di aiuto SA.123245.
Tanto rappresentato, si comunica che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione accedendo, con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate al paragrafo 10 della citata circolare n. 57/2026.
Inoltre, di seguito, si forniscono indicazioni operative per la fruizione dell’agevolazione contributiva relativamente a tutte le gestioni previdenziali interessate, nonché le relative istruzioni contabili.
1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratrice, relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici appartenenti a una delle seguenti categorie:
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. a);
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. b);
– donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. c),
dal mese di competenza di luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ED26”, avente il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
– nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” o “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice di nuova istituzione “L641”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– con il codice di nuova istituzione “L642”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per lavoratrice, per l’assunzione a tempo indeterminato di donne molto svantaggiate o svantaggiate residenti nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. d), dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EDZS”, avente il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
– nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice di nuova istituzione “L643”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– con il codice di nuova istituzione “L644”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.
Con particolare riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate pari al 50 per cento dei contributi datoriali, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, qualora si volesse procedere alla restituzione delle quote di tale esonero fruite per il medesimo rapporto di lavoro, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M431” (cfr. il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021), avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012”, e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
I datori di lavoro privati, per usufruire dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratrice, per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, appartenenti a una delle seguenti categorie:
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. a);
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. b);
– donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. c),
a partire dal mese di competenza luglio 2026 devono esporre nel flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
In particolare, per esporre il beneficio spettante per l’assunzione a tempo indeterminato delle citate categorie di lavoratrici deve essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
– nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
– nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
– nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “74”, avente il significato di “Bonus Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.
Si fa presente che il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente deve essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Per esporre l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per lavoratrice, per l’assunzione a tempo indeterminato di donne molto svantaggiate o svantaggiate residenti nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. d), deve essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
– nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
– nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
– nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “75”, avente il significato di “Bonus Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.
Si fa presente che il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente deve essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite l’invio, per ciascun mese, dell’elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l’aggravio delle sanzioni civili, escludendo l’importo dello sgravio precedentemente dichiarato.
Si evidenzia altresì che le agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. a);
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. b);
– donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. c),
devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per le lavoratrici interessate all’esonero, gli elementi di seguito specificati:
– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “DE”, che assume il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per le lavoratrici indicate con il <CodAgio> “DE”, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
– <CodAgio> con il codice agevolazione “DF”, che assume il significato di “Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “DF”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per lavoratrice, per l’assunzione a tempo indeterminato di donne molto svantaggiate o svantaggiate residenti nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (cfr. la circolare n. 57/2026, par. 4, lett. d), devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza luglio 2026, per le lavoratrici interessate all’esonero, gli elementi di seguito specificati:
– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “DG”, che assume il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per le lavoratrici indicate con il <CodAgio> “DG” devono essere valorizzati i seguenti elementi:
– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
– <CodAgio> con il codice agevolazione “DH”, che assume il significato di “Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
– <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “DH”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 inviata entro il 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).
Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 62/2026, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso Uniemens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione <PosAgri> per la medesima lavoratrice beneficiaria dell’esonero con altri <CodAgio> e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.
In fase di trasmissione dei flussi Uniemens sezione <PosAgri>, l’Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei medesimi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.
I datori di lavoro agricoli possono verificare l’attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione aziendale, nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
4. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri relativi agli esoneri in argomento, disciplinati dall’articolo 1 del decreto-legge n. 62/2026, si conferma il conto in uso GAW37202 istituito con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, aggiornato nella denominazione, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM a cui vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con i codici evento “L641” e “L642”, rispettivamente per il periodo corrente e a titolo di arretrati riguardo al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 62/2026, e con i codici evento “L643” e “L644”, relativi rispettivamente al periodo corrente e a titolo di arretrati, con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 1.
Per la restituzione delle quote di esonero di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, si fa riferimento al conto in uso GAW24134, al quale deve essere associato il codice causale “M431”, sopra evidenziato, avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012” (cfr. il par. 1 del presente messaggio).
Il conto GAW37202 viene utilizzato anche per rilevare contabilmente gli esoneri contributivi spettanti ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens sezione <ListaPosPA>, tramite l’esposizione delle somme con i codici recupero “74” e “75” secondo le istruzioni operative fornite al paragrafo 2 del presente messaggio.
Parimenti, si fa uso del medesimo conto per la rilevazione contabile delle somme conguagliate dai datori di lavoro agricolo per l’esonero contributivo in argomento ed esposte nel flusso Uniemens sezione <PosAgri> con i <CodAgio> “DE” e “DF”, rispettivamente per il periodo corrente e per gli arretrati in relazione al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 62/2026, e con il CodAgio> “DG” e “DH” riferiti al periodo corrente e agli arretrati di cui al comma 2 dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge, come da istruzioni operative di cui al paragrafo 3 del presente messaggio.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso deli oneri sostenuti, previsti dalla normativa, sono tenuti dalla Direzione generale.
Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione al piano dei conti.
| Il Direttore Generale | ||
| Valeria Vittimberga |