Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Gestione delle deleghe per il lavoro domestico. Indicazioni operative in caso di decesso del datore di lavoro
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Con il messaggio n. 465 del 31 gennaio 2017 è stato comunicato il rilascio sul sito istituzionale www.inps.it del servizio per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico per i consulenti del lavoro e per gli altri professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, oltre che per le associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico (cfr. l’art. 4-bis, comma 8, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181).
Successivamente con il messaggio n. 3025 del 13 settembre 2024 è stata comunicata l’estensione dell’accesso a tale servizio alle agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.
Tanto premesso, con il presente messaggio si informa che non è più possibile inserire una delega successivamente al decesso del datore di lavoro.
In caso di delega già attiva o di delega nello stato “In attivazione” (ossia conferita dal datore di lavoro, ma non ancora attivata dal soggetto delegato), gli intermediari autorizzati possono cessare il rapporto di lavoro domestico entro sessanta giorni dal decesso del datore di lavoro, trascorsi i quali il medesimo rapporto viene fatto comunque cessare d’ufficio dall’Istituto.
In mancanza di una delega attiva, e comunque entro il termine di sessanta giorni, la cessazione può essere inserita esclusivamente dall’erede, attraverso una delle due seguenti modalità:
– mediante apposito PIN telefonico, per attivare i servizi dispositivi tramite il Contact Center Multicanale.
Per generare il PIN telefonico è necessario accedere al sito istituzionale www.inps.it, tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 o CNS) e utilizzare il link presente nell’area personale “MyINPS”. Una volta generato il PIN, è possibile contattare il Contact Center Multicanale e procedere con l’inserimento della cessazione;
– tramite comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla Struttura territorialmente competente dell’INPS.
Qualora l’erede decida di rivolgersi a un intermediario autorizzato, questi, munito di delega del medesimo erede, può chiedere la chiusura del rapporto di lavoro domestico e la relativa ricevuta all’indirizzo PEC della Struttura territorialmente competente dell’INPS, avvalendosi del modulo “AP17” o allegando una dichiarazione firmata dall’erede e corredata dal documento d’identità di quest’ultimo. Si evidenzia che per procedere con la cessazione del rapporto di lavoro domestico è sufficiente la richiesta anche di uno solo degli eredi.
| Il Direttore Generale | ||
| Valeria Vittimberga |