Ricostituzioni delle prestazioni di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni
Pervengono all’Istituto numerosi quesiti relativi alla legittimità di ricostituire le prestazioni di esodo di cui all’oggetto sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Con il presente messaggio si conferma che qualunque retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni richiamate in oggetto.
Pertanto, qualora successivamente alla liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo risultino ulteriori retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile procedere alla ricostituzione a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante dalla ricostituzione.
Analogamente, è possibile procedere alla ricostituzione delle prestazioni in argomento nel caso in cui nell’estratto conto contributivo risulti della contribuzione accreditata (d’ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.
I lavoratori interessati potranno presentare la domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo in argomento anche via PEC, allegando la dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. A tal fine, si allega al presente messaggio il fac-simile della dichiarazioneda acquisire agli atti (Allegato n. 1).
Le Strutture territoriali per la gestione delle ricostituzioni, derivanti dalle fattispecie sopra evidenziate (prestazioni categoria 199 –200), potranno utilizzare il prodotto “Ricostituzioni documentali”. Le domande inoltrate dai lavoratori interessati, anche via PEC, dovranno essere quindi acquisite manualmente.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
Pervengono all’Istituto numerosi quesiti relativi alla legittimità di ricostituire le prestazioni di esodo di cui all’oggetto sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Con il presente messaggio si conferma che qualunque retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni richiamate in oggetto.
Pertanto, qualora successivamente alla liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo risultino ulteriori retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile procedere alla ricostituzione a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante dalla ricostituzione.
Analogamente, è possibile procedere alla ricostituzione delle prestazioni in argomento nel caso in cui nell’estratto conto contributivo risulti della contribuzione accreditata (d’ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.
I lavoratori interessati potranno presentare la domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo in argomento anche via PEC, allegando la dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. A tal fine, si allega al presente messaggio il fac-simile della dichiarazioneda acquisire agli atti (Allegato n. 1).
Le Strutture territoriali per la gestione delle ricostituzioni, derivanti dalle fattispecie sopra evidenziate (prestazioni categoria 199 –200), potranno utilizzare il prodotto “Ricostituzioni documentali”. Le domande inoltrate dai lavoratori interessati, anche via PEC, dovranno essere quindi acquisite manualmente.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |