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Messaggio numero 2225 del 27-05-2022


Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali

Circolare n. 2/2022. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984. Istruzioni contabili

1. Premessa

L’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha modificato l’articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240.

La novella normativa ha comportato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento ASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (OTI) e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La misura della contribuzione in argomento (in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845) e le disposizioni applicative e di prassi per il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi, cui sono tenuti i datori di lavoro interessati, sono stati illustrati dall’Istituto con la circolare n. 2/2022.

Con la suddetta circolare è stato altresì precisato che l’obbligo contributivo in argomento sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.

Si ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 240/1984 sono inoltre tenuti, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), della cassa unica assegni familiari (CUAF) e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 240/1984.

Gli obblighi contributivi di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in applicazione dell’articolo 1, comma 192, della legge n. 234/2021, che ha novellato l’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono estesi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, e dunque anche agli apprendisti di primo e terzo livello di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81/2015.

Per l’assolvimento dei suddetti obblighi contributivi (CUAF, CIGO, CIGS e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ASpI) l’Istituto ha previsto nei confronti dei datori di lavoro in argomento (oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02, utilizzata per i dirigenti e gli impiegati), l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato e degli apprendisti.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente messaggio si precisa la misura degli obblighi contributivi che i datori di lavoro in argomento devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia, cfr. le circolari n. 31/2022 e n. 56/2022) sono riscosse dall’Istituto nell’ambito della contribuzione agricola unificata.

2. Assetto contributivo e misura della contribuzione relativa agli operai a tempo indeterminato (OTI)

Con riferimento agli obblighi contributivi afferenti agli operai a tempo indeterminato, i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento delle contribuzioni come di seguito riportate.

2.1 Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale non si applica la riduzione dell’aliquota CUAF ai sensi dell’articolo 20, primo comma, punto 4, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni

Voci contributive

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF[1]

0,68%

0,68%

CIGO[2]

Fino a 50 dipendenti

1,70%

1,70%

Oltre 50 dipendenti

2%

2%

CIGS[3]

0,90%

0,60%

0,30%

ASpI

1,31%

1,31%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%

2.2 Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale si applica la riduzione aliquota CUAF ai sensi dell’articolo 20, primo comma, punto 4, del decreto-legge n. 30/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/1974, e successive modificazioni (ossia società cooperativa iscritta all’Albo informatico delle società cooperative di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, contraddistinta dal CA 3A)

Voci contributive

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF

0

0

CIGO[4]

Fino a 50 dipendenti

1,64%

1,64%

Oltre 50 dipendenti

1,94%

1,94%

CIGS[5]

0,90%

0,60%

0,30%

ASpI

0%

0%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%

La misura massima dell’esonero concedibile in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 120, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pari all’1,68% in quanto l’aliquota CUAF è già ridotta in applicazione delle disposizioni sopra richiamate (CA 3A). L’esonero, quindi, comporta le seguenti percentuali di riduzione: 0,28% ai sensi dell’articolo 120, comma 1, della legge n. 388/2000; 0,40% ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della legge n. 388/2000, di cui lo 0,03% applicata alla contribuzione per maternità nell’ambito della contribuzione agricola unificata (cfr. la circolare n. 56/2022) e l’1% ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005[6].

Si ricorda, inoltre, che la contribuzione dovuta in forza dell’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 non è esonerabile.

3. Assetto contributivo e misura della contribuzione relativa agli apprendisti a tempo indeterminato

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di secondo e terzo livello, i datori di lavoro interessati devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, le contribuzioni come di seguito riportate.

Voci contributive

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF[7]

0,11%

0,11%

INAIL[8]

0,30%

0,30%

CIGO[9]

Fino a 50 dipendenti

1,70%

1,70%

Oltre 50 dipendenti

2%

2%

CIGS[10]

0,90%

0,60%

0,30%

ASpI

1,31%

1,31%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%

L’assetto contributivo di cui sopra si applica ai datori di lavoro con o senza CA “3A”.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.lgs n. 81/2015, i benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, tranne che al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo.

In tale periodo, le contribuzioni dovute dal datore di lavoro sono CIGO, CIGS, ASpI e il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

3.1 Apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro che occupano massimo nove dipendenti

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone una riduzione dell’aliquota complessiva in ragione dell’anno di vigenza del contratto. La suddetta riduzione si applica alle sole contribuzioni afferenti alle assicurazioni elencate all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, quindi, per quanto attiene alle contribuzioni denunciate sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, opera soltanto con riferimento alle aliquote CUAF e INAIL.

Pertanto, l’assetto contributivo è il seguente[11]:

Voci contributive

Durata rapporto di lavoro

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF

1° – 12° mese

0,02%

0,02%

CUAF

13° – 24° mese

0,03%

0,03%

CUAF

oltre il 24° mese

0,11%

0,11%

INAIL

1° – 12° mese

0,04%

0,04%

INAIL

13° – 24° mese

0,09%

0,09%

INAIL

oltre il 24° mese

0,30%

0,30%

CIGO

1,70%

1,70%

ASpI

1,31%

1,31%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%

Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (cfr. l’art. 47, comma 7, del D.lgs n. 81/2015), le contribuzioni dovute dal datore di lavoro sono CIGO, ASpI e il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

3.2 Apprendisti di primo livello

Per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) il legislatore ha previsto specifiche agevolazioni.

Per effetto dell’articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello, il contributo CUAF è pari allo 0,06% della retribuzione imponibile e il contributo INAIL è pari allo 0,15% per l’intera durata del rapporto di lavoro. Inoltre, ai suddetti datori di lavoro è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della contribuzione ASpI, nonché del contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 (cfr. la circolare n. 108/2018).

I datori di lavoro che possono beneficiare della suddetta agevolazione, pertanto, sono tenuti al versamento della contribuzione CUAF e INAIL nelle misure sopra indicate e della contribuzione di finanziamento CIGO (1,70% e 2%) nonché della contribuzione CIGS, ove dovuta in ragione del limite dimensionale.

Per gli apprendisti di primo livello assunti alle dipendenze di datori di lavoro che occupano massimo nove dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini dell’applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 645, della legge n. 234/2021, si rinvia ad apposita circolare di prossima pubblicazione.

4. Le agevolazioni per datori di lavoro operanti in zone montane e svantaggiate

Per le cooperative di cui alla legge n. 240/1984 operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti a tempo indeterminato – come delineate nei precedenti paragrafi – operano le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni (cfr. la circolare n. 54/2006), con esclusione dell’aliquota pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo di cui al richiamato articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in argomento, le matricole aziendali devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8M” o “8N”.

5. Ulteriori obblighi contributivi

Si ricorda, infine, che a seguito dell’assoggettamento alla disciplina della contribuzione di finanziamento ASpI, per le cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e per le agenzie di somministrazione, troverà altresì applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012[12].

6. Istruzioni operative

Per il versamento del contributo CIGO e CIGS dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia (quindi professionalizzanti e non), i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito:

il nuovo valore “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;

il nuovo valore “M032”, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio 2022, mese corrente e arretrati fino ad aprile 2022, giugno 2022, mese corrente e arretrati fino a maggio 2022 e luglio 2022, mese corrente e arretrati fino a giugno 2022.

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Per quanto attiene alle modalità operative per il versamento della contribuzione ASpI, come già precisato nella circolare n. 2/2022, i datori di lavoro interessati continueranno a utilizzare le consuete modalità operative presenti all’interno del documento tecnico Uniemens.

7. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili dei versamenti dei contributi CIGO e CIGS, secondo quanto esposto nei precedenti paragrafi, si utilizzeranno i medesimi conti, attualmente in uso, di seguito elencati:

– per la CIG ordinaria, i conti PTH21010 (anni precedenti) e PTH21070 (anno in corso), da abbinare al nuovo codice elemento “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;

– per la CIG straordinaria, i conti GAU21015 (anni precedenti) e GAU21075 (anno in corso), da abbinare al nuovo codice elemento “M032” avente il significato di “versamento contributo CIGS anno 2022”.

Per ciò che concerne le rilevazioni contabili relative al versamento del contributo a copertura dell’ASpI, le cui istruzioni operative sono già state inserite nella circolare n. 2/2022, si conferma l’utilizzo dei conti PTA21112 (anni precedenti) e (PTA21172 anno in corso), abbinati al codice elemento “M400”.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi


[1] Il riconoscimento dell’esonero (pari all’1,80%) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della legge n. 388/2000 e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 è interamente assorbito dalla contribuzione CUAF, che, quindi, è dovuta nella misura pari allo 0,68% (2,48% meno 1,80%).

[2] Cfr. l’articolo 13 del D.lgs n. 148/2015: 1,70% della retribuzione imponibile per i dipendenti delle imprese che occupano fino a 50 dipendenti (matricole con CA 1S), 2% per i dipendenti delle imprese che occupano oltre 50 dipendenti. La misura della contribuzione tiene conto anche dei lavoratori in forza sulla matricola con C.S.C. 5.01.02.

[3] La contribuzione è dovuta solo dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, ovvero che raggiungono detto requisito dimensionale su più matricole (presenza del CA 3Y).

[4] Cfr. la precedente nota 2.

[5] Cfr. la precedente nota 3.

[6] Il riconoscimento dell’esonero (pari all’1,68%) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della legge n. 388/2000 e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 è assorbito dalla contribuzione CUAF, Maternità, ASpI e CIGO. La contribuzione di maternità (con la relativa riduzione) è riscossa nell’ambito della contribuzione dei datori di lavoro agricoli.

[7] Cfr. l’articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge n. 296/2006 e il decreto del 28 marzo 2007, adottato dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (circolare n. 108/2018).

[8] Cfr. la precedente nota 7.

[9] Cfr. la precedente nota 2.

[10] Cfr. la precedente nota 3.

[11] L’assetto contributivo di seguito esposto tiene conto della ripartizione stabilita con il citato decreto interministeriale del 28 marzo 2007 e si applica ai datori di lavoro con o senza CA 3A.

[12] Sul punto, cfr., le circolari n. 40/2020 e n. 137/2021.

1. Premessa

L’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha modificato l’articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240.

La novella normativa ha comportato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento ASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (OTI) e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La misura della contribuzione in argomento (in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845) e le disposizioni applicative e di prassi per il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi, cui sono tenuti i datori di lavoro interessati, sono stati illustrati dall’Istituto con la circolare n. 2/2022.

Con la suddetta circolare è stato altresì precisato che l’obbligo contributivo in argomento sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.

Si ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 240/1984 sono inoltre tenuti, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), della cassa unica assegni familiari (CUAF) e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 240/1984.

Gli obblighi contributivi di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in applicazione dell’articolo 1, comma 192, della legge n. 234/2021, che ha novellato l’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono estesi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, e dunque anche agli apprendisti di primo e terzo livello di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81/2015.

Per l’assolvimento dei suddetti obblighi contributivi (CUAF, CIGO, CIGS e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ASpI) l’Istituto ha previsto nei confronti dei datori di lavoro in argomento (oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02, utilizzata per i dirigenti e gli impiegati), l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato e degli apprendisti.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente messaggio si precisa la misura degli obblighi contributivi che i datori di lavoro in argomento devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia, cfr. le circolari n. 31/2022 e n. 56/2022) sono riscosse dall’Istituto nell’ambito della contribuzione agricola unificata.

2. Assetto contributivo e misura della contribuzione relativa agli operai a tempo indeterminato (OTI)

Con riferimento agli obblighi contributivi afferenti agli operai a tempo indeterminato, i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento delle contribuzioni come di seguito riportate.

2.1 Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale non si applica la riduzione dell’aliquota CUAF ai sensi dell’articolo 20, primo comma, punto 4, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni

Voci contributive

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF[1]

0,68%

0,68%

CIGO[2]

Fino a 50 dipendenti

1,70%

1,70%

Oltre 50 dipendenti

2%

2%

CIGS[3]

0,90%

0,60%

0,30%

ASpI

1,31%

1,31%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%

2.2 Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale si applica la riduzione aliquota CUAF ai sensi dell’articolo 20, primo comma, punto 4, del decreto-legge n. 30/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/1974, e successive modificazioni (ossia società cooperativa iscritta all’Albo informatico delle società cooperative di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, contraddistinta dal CA 3A)

Voci contributive

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF

0

0

CIGO[4]

Fino a 50 dipendenti

1,64%

1,64%

Oltre 50 dipendenti

1,94%

1,94%

CIGS[5]

0,90%

0,60%

0,30%

ASpI

0%

0%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%

La misura massima dell’esonero concedibile in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 120, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pari all’1,68% in quanto l’aliquota CUAF è già ridotta in applicazione delle disposizioni sopra richiamate (CA 3A). L’esonero, quindi, comporta le seguenti percentuali di riduzione: 0,28% ai sensi dell’articolo 120, comma 1, della legge n. 388/2000; 0,40% ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della legge n. 388/2000, di cui lo 0,03% applicata alla contribuzione per maternità nell’ambito della contribuzione agricola unificata (cfr. la circolare n. 56/2022) e l’1% ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005[6].

Si ricorda, inoltre, che la contribuzione dovuta in forza dell’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 non è esonerabile.

3. Assetto contributivo e misura della contribuzione relativa agli apprendisti a tempo indeterminato

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di secondo e terzo livello, i datori di lavoro interessati devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, le contribuzioni come di seguito riportate.

Voci contributive

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF[7]

0,11%

0,11%

INAIL[8]

0,30%

0,30%

CIGO[9]

Fino a 50 dipendenti

1,70%

1,70%

Oltre 50 dipendenti

2%

2%

CIGS[10]

0,90%

0,60%

0,30%

ASpI

1,31%

1,31%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%

L’assetto contributivo di cui sopra si applica ai datori di lavoro con o senza CA “3A”.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.lgs n. 81/2015, i benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, tranne che al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo.

In tale periodo, le contribuzioni dovute dal datore di lavoro sono CIGO, CIGS, ASpI e il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

3.1 Apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro che occupano massimo nove dipendenti

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone una riduzione dell’aliquota complessiva in ragione dell’anno di vigenza del contratto. La suddetta riduzione si applica alle sole contribuzioni afferenti alle assicurazioni elencate all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, quindi, per quanto attiene alle contribuzioni denunciate sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, opera soltanto con riferimento alle aliquote CUAF e INAIL.

Pertanto, l’assetto contributivo è il seguente[11]:

Voci contributive

Durata rapporto di lavoro

Totale

A carico

azienda

A carico

lavoratore

CUAF

1° – 12° mese

0,02%

0,02%

CUAF

13° – 24° mese

0,03%

0,03%

CUAF

oltre il 24° mese

0,11%

0,11%

INAIL

1° – 12° mese

0,04%

0,04%

INAIL

13° – 24° mese

0,09%

0,09%

INAIL

oltre il 24° mese

0,30%

0,30%

CIGO

1,70%

1,70%

ASpI

1,31%

1,31%

Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

0,30%

0,30%

Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (cfr. l’art. 47, comma 7, del D.lgs n. 81/2015), le contribuzioni dovute dal datore di lavoro sono CIGO, ASpI e il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

3.2 Apprendisti di primo livello

Per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) il legislatore ha previsto specifiche agevolazioni.

Per effetto dell’articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello, il contributo CUAF è pari allo 0,06% della retribuzione imponibile e il contributo INAIL è pari allo 0,15% per l’intera durata del rapporto di lavoro. Inoltre, ai suddetti datori di lavoro è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della contribuzione ASpI, nonché del contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 (cfr. la circolare n. 108/2018).

I datori di lavoro che possono beneficiare della suddetta agevolazione, pertanto, sono tenuti al versamento della contribuzione CUAF e INAIL nelle misure sopra indicate e della contribuzione di finanziamento CIGO (1,70% e 2%) nonché della contribuzione CIGS, ove dovuta in ragione del limite dimensionale.

Per gli apprendisti di primo livello assunti alle dipendenze di datori di lavoro che occupano massimo nove dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini dell’applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 645, della legge n. 234/2021, si rinvia ad apposita circolare di prossima pubblicazione.

4. Le agevolazioni per datori di lavoro operanti in zone montane e svantaggiate

Per le cooperative di cui alla legge n. 240/1984 operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti a tempo indeterminato – come delineate nei precedenti paragrafi – operano le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni (cfr. la circolare n. 54/2006), con esclusione dell’aliquota pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo di cui al richiamato articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in argomento, le matricole aziendali devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8M” o “8N”.

5. Ulteriori obblighi contributivi

Si ricorda, infine, che a seguito dell’assoggettamento alla disciplina della contribuzione di finanziamento ASpI, per le cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e per le agenzie di somministrazione, troverà altresì applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012[12].

6. Istruzioni operative

Per il versamento del contributo CIGO e CIGS dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia (quindi professionalizzanti e non), i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito:

il nuovo valore “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;

il nuovo valore “M032”, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio 2022, mese corrente e arretrati fino ad aprile 2022, giugno 2022, mese corrente e arretrati fino a maggio 2022 e luglio 2022, mese corrente e arretrati fino a giugno 2022.

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Per quanto attiene alle modalità operative per il versamento della contribuzione ASpI, come già precisato nella circolare n. 2/2022, i datori di lavoro interessati continueranno a utilizzare le consuete modalità operative presenti all’interno del documento tecnico Uniemens.

7. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili dei versamenti dei contributi CIGO e CIGS, secondo quanto esposto nei precedenti paragrafi, si utilizzeranno i medesimi conti, attualmente in uso, di seguito elencati:

– per la CIG ordinaria, i conti PTH21010 (anni precedenti) e PTH21070 (anno in corso), da abbinare al nuovo codice elemento “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;

– per la CIG straordinaria, i conti GAU21015 (anni precedenti) e GAU21075 (anno in corso), da abbinare al nuovo codice elemento “M032” avente il significato di “versamento contributo CIGS anno 2022”.

Per ciò che concerne le rilevazioni contabili relative al versamento del contributo a copertura dell’ASpI, le cui istruzioni operative sono già state inserite nella circolare n. 2/2022, si conferma l’utilizzo dei conti PTA21112 (anni precedenti) e (PTA21172 anno in corso), abbinati al codice elemento “M400”.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi


[1] Il riconoscimento dell’esonero (pari all’1,80%) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della legge n. 388/2000 e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 è interamente assorbito dalla contribuzione CUAF, che, quindi, è dovuta nella misura pari allo 0,68% (2,48% meno 1,80%).

[2] Cfr. l’articolo 13 del D.lgs n. 148/2015: 1,70% della retribuzione imponibile per i dipendenti delle imprese che occupano fino a 50 dipendenti (matricole con CA 1S), 2% per i dipendenti delle imprese che occupano oltre 50 dipendenti. La misura della contribuzione tiene conto anche dei lavoratori in forza sulla matricola con C.S.C. 5.01.02.

[3] La contribuzione è dovuta solo dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, ovvero che raggiungono detto requisito dimensionale su più matricole (presenza del CA 3Y).

[4] Cfr. la precedente nota 2.

[5] Cfr. la precedente nota 3.

[6] Il riconoscimento dell’esonero (pari all’1,68%) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della legge n. 388/2000 e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 è assorbito dalla contribuzione CUAF, Maternità, ASpI e CIGO. La contribuzione di maternità (con la relativa riduzione) è riscossa nell’ambito della contribuzione dei datori di lavoro agricoli.

[7] Cfr. l’articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge n. 296/2006 e il decreto del 28 marzo 2007, adottato dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (circolare n. 108/2018).

[8] Cfr. la precedente nota 7.

[9] Cfr. la precedente nota 2.

[10] Cfr. la precedente nota 3.

[11] L’assetto contributivo di seguito esposto tiene conto della ripartizione stabilita con il citato decreto interministeriale del 28 marzo 2007 e si applica ai datori di lavoro con o senza CA 3A.

[12] Sul punto, cfr., le circolari n. 40/2020 e n. 137/2021.



Fonte: Inps

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