Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Annullamento degli avvisi di addebito riferiti alla Gestione Dipendenti Pubblici emessi dal 31 dicembre 2021 nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, relativi a periodi fino al 31 dicembre 2017, e successiva riemissione. Adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Milleproroghe 2022), dispone che nei confronti delle pubbliche Amministrazioni non si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni relative alle sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai crediti contributivi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, a periodi di competenza fino a tutto il 31 dicembre 2017.
Allo scopo di garantire la corretta gestione dei crediti affidati agli Agenti della riscossione, in conformità alle previsioni recate dalla suddetta norma, è stato ridefinito il contenuto degli avvisi di addebito aventi a oggetto le partite creditorie rientranti nel campo di applicazione della medesima. Pertanto, si comunica che si è reso necessario programmare l’annullamento centralizzato degli avvisi di addebito interessati, formati dalla data di entrata in vigore della norma.
All’intervento seguirà una riemissione degli avvisi di addebito, con contestuale sospensione degli articoli riferiti alle sanzioni civili.
Si precisa che, a far data dal 1° gennaio 2023, verranno riattivati sugli avvisi di addebito gli articoli riferiti alle sanzioni civili sulla quota parte o sull’intera quota capitale dei crediti in oggetto che le pubbliche Amministrazioni non abbiamo provveduto a regolarizzare entro il 31 dicembre 2022.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Milleproroghe 2022), dispone che nei confronti delle pubbliche Amministrazioni non si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni relative alle sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai crediti contributivi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, a periodi di competenza fino a tutto il 31 dicembre 2017.
Allo scopo di garantire la corretta gestione dei crediti affidati agli Agenti della riscossione, in conformità alle previsioni recate dalla suddetta norma, è stato ridefinito il contenuto degli avvisi di addebito aventi a oggetto le partite creditorie rientranti nel campo di applicazione della medesima. Pertanto, si comunica che si è reso necessario programmare l’annullamento centralizzato degli avvisi di addebito interessati, formati dalla data di entrata in vigore della norma.
All’intervento seguirà una riemissione degli avvisi di addebito, con contestuale sospensione degli articoli riferiti alle sanzioni civili.
Si precisa che, a far data dal 1° gennaio 2023, verranno riattivati sugli avvisi di addebito gli articoli riferiti alle sanzioni civili sulla quota parte o sull’intera quota capitale dei crediti in oggetto che le pubbliche Amministrazioni non abbiamo provveduto a regolarizzare entro il 31 dicembre 2022.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |