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Messaggio numero 2260 del 30-05-2022


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Contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Premessa

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 66 detta disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, introducendo, anche, una nuova indennità per la disoccupazione involontaria – denominata ALAS – in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all’articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Sono, pertanto, ricompresi nell’ambito soggettivo della suddetta norma tutti gli appartenenti alle qualifiche professionali, riconducibili alle citate lettere a) e b), così come individuate nell’ambito del decreto interministeriale del 15 marzo 2005, recante “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS” che instaurano rapporti di lavoro autonomo (cfr. la circolare n. 8 del 14 gennaio 2022).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con soggetti appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato decreto interministeriale sono, pertanto, tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS. La misura del contributo, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è stata fissata, dal comma 14 dell’articolo 66 del decreto Sostegni bis, nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero.

Si evidenzia che, acquisito il parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a partire dalla medesima data sono tenuti a versare il contributo ALAS del 2% anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali. Per tali lavoratori, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto che siano i medesimi a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi (cfr. l’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la circolare ex Enpals n. 17 del 17 giugno 2004 e la circolare n. 182 del 10 dicembre 2021). Si ricorda, inoltre, che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il c.s.c. 7.07.11 con Ateco 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche) e che detti lavoratori per assolvere gli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24 (cfr. il messaggio n. 727 del 17 febbraio 2016).

Si fa presente che, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per effetto delle riduzioni contributive ivi previste, per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS dovuto è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo. Al contempo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia – fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione – è calcolato nella misura piena del 2,22%[1].

Diversamente, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (identificati dal c.s.c. 1.18.10), soggetti per i quali non trovano applicazione le predette riduzioni contributive, il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2%[2].

2. Istruzioni operative

Le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi Uniemens (cfr. la circolare n. 154 del 3 dicembre 2014) sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto, al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 – aprile 2022, i soggetti interessati, valorizzeranno nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M219”, che assume il significato di “Versamento differenze contributive ALAS”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione minore dovuta in base alle indicazioni fornite in premessa.

Si fa presente che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.

3. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS per il finanziamento della Gestione per le prestazioni temporanee sulla base delle disposizioni dell’articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 73/2021, si istituiscono, nell’ambito della evidenza contabile PTN – Gestione dei trattamenti di disoccupazione, i seguenti conti:

PTN21113 – per rilevare il contributo in relazione ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria, – art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, di competenza di anni precedenti;

PTN21173 – per rilevare il contributo in relazione ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria, – art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, di competenza dell’anno in corso.

Per le rilevazioni contabili delle riduzioni contributive previste dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, si rinvia a quanto contenuto nel messaggio n. 6822 del 6 marzo 2006, con utilizzo dei conti in uso GAW37118 e GAW37178.

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi


[1] Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000, e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40% (maternità 0,46% > azzerata; ALAS 2% – 0,94% = 1,06%). Di seguito la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2022 per le contribuzioni minori dai committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

Assicurazione Aliquota

ALAS* 1,06 %

Maternità* 0

Malattia 2,22%

* Assicurazioni oggetto dell’abbattimento.

[2]Di seguito la misura in dettaglio delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2022 per le contribuzioni minori dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali:

Assicurazione Aliquota

ALAS 2 %

Maternità 0,46%

e dalle pubbliche Amministrazioni di cui al D.lgs n. 165/2001, per i rapporti di lavoro autonomo con soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

Assicurazione Aliquota

ALAS 2 %

Maternità 0,46%

Malattia 2,22%

1. Premessa

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 66 detta disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, introducendo, anche, una nuova indennità per la disoccupazione involontaria – denominata ALAS – in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all’articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Sono, pertanto, ricompresi nell’ambito soggettivo della suddetta norma tutti gli appartenenti alle qualifiche professionali, riconducibili alle citate lettere a) e b), così come individuate nell’ambito del decreto interministeriale del 15 marzo 2005, recante “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS” che instaurano rapporti di lavoro autonomo (cfr. la circolare n. 8 del 14 gennaio 2022).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con soggetti appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato decreto interministeriale sono, pertanto, tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS. La misura del contributo, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è stata fissata, dal comma 14 dell’articolo 66 del decreto Sostegni bis, nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero.

Si evidenzia che, acquisito il parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a partire dalla medesima data sono tenuti a versare il contributo ALAS del 2% anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali. Per tali lavoratori, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto che siano i medesimi a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi (cfr. l’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la circolare ex Enpals n. 17 del 17 giugno 2004 e la circolare n. 182 del 10 dicembre 2021). Si ricorda, inoltre, che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il c.s.c. 7.07.11 con Ateco 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche) e che detti lavoratori per assolvere gli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24 (cfr. il messaggio n. 727 del 17 febbraio 2016).

Si fa presente che, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per effetto delle riduzioni contributive ivi previste, per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS dovuto è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo. Al contempo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia – fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione – è calcolato nella misura piena del 2,22%[1].

Diversamente, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (identificati dal c.s.c. 1.18.10), soggetti per i quali non trovano applicazione le predette riduzioni contributive, il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2%[2].

2. Istruzioni operative

Le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi Uniemens (cfr. la circolare n. 154 del 3 dicembre 2014) sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto, al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 – aprile 2022, i soggetti interessati, valorizzeranno nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M219”, che assume il significato di “Versamento differenze contributive ALAS”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione minore dovuta in base alle indicazioni fornite in premessa.

Si fa presente che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.

3. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS per il finanziamento della Gestione per le prestazioni temporanee sulla base delle disposizioni dell’articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 73/2021, si istituiscono, nell’ambito della evidenza contabile PTN – Gestione dei trattamenti di disoccupazione, i seguenti conti:

PTN21113 – per rilevare il contributo in relazione ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria, – art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, di competenza di anni precedenti;

PTN21173 – per rilevare il contributo in relazione ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria, – art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, di competenza dell’anno in corso.

Per le rilevazioni contabili delle riduzioni contributive previste dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, si rinvia a quanto contenuto nel messaggio n. 6822 del 6 marzo 2006, con utilizzo dei conti in uso GAW37118 e GAW37178.

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi


[1] Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000, e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40% (maternità 0,46% > azzerata; ALAS 2% – 0,94% = 1,06%). Di seguito la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2022 per le contribuzioni minori dai committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

Assicurazione Aliquota

ALAS* 1,06 %

Maternità* 0

Malattia 2,22%

* Assicurazioni oggetto dell’abbattimento.

[2]Di seguito la misura in dettaglio delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2022 per le contribuzioni minori dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali:

Assicurazione Aliquota

ALAS 2 %

Maternità 0,46%

e dalle pubbliche Amministrazioni di cui al D.lgs n. 165/2001, per i rapporti di lavoro autonomo con soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

Assicurazione Aliquota

ALAS 2 %

Maternità 0,46%

Malattia 2,22%



Fonte: Inps

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