Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021. Rilascio in procedura e modalità di compilazione del modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)”
1. Premessa
A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
L’articolo 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo prevede la corresponsione d’ufficio di tale assegno in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (di seguito Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Con la circolare n. 53 del 28 aprile 2022 sono state illustrate le modalità di riconoscimento dell’AUU per i nuclei percettori di Rdc ai quali, in applicazione della citata disposizione del D.lgs n. 230/2021, il predetto AUU è corrisposto d’ufficio come quota integrativa del Rdc percepito in ciascuna mensilità, determinata al netto dell’importo relativo ai figli facenti parte del nucleo familiare calcolato sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019 (di seguito, integrazione Rdc/AU). La medesima circolare chiarisce altresì che il riconoscimento dell’integrazione avviene mediante la presentazione del modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)” (di seguito modello Rdc – Com AU), limitatamente ai casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, le informazioni che sono indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono già in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica l’avvenuto rilascio in procedura del modello Rdc – Com AU e si forniscono le indicazioni per la compilazione del medesimo.
2. Integrazione riconosciuta d’ufficio e ipotesi di presentazione del modello Rdc – Com AU
La corresponsione dell’integrazione Rdc/AU d’ufficio è stata effettuata, con le prime disposizioni di pagamento, in favore dei nuclei familiari beneficiari di Rdc; ciò è avvenuto tenendo conto del rapporto di genitorialità e filiazione desunto dalla DSU mediante la verifica dei ruoli di “dichiarante”, “coniuge” e “figlio”.
Nel fare rinvio alla citata circolare n. 53/2022, paragrafo 3, per la puntuale elencazione dei casi nei quali occorre procedere alla presentazione del modello Rdc – Com AU, si rappresenta che i nuclei per i quali è già avvenuto un primo pagamento, in linea generale, presentano le seguenti caratteristiche:
1) nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;
2) nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell’importo spettante.
Relativamente a entrambe le ipotesi, la presentazione del modello Rdc – Com AU deve pertanto avvenire, ad esempio, qualora si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni ovvero nei casi di genitori entrambi lavoratori o ancora per la maggiorazione compensativa ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 230/2021.
3. Fattispecie particolari
Genitore unico
Con particolare riferimento ai casi di cui al punto 2) del precedente paragrafo, si richiama l’attenzione sulla necessità da parte dell’unico genitore di provvedere alla presentazione del modello ai fini del riconoscimento della restante quota del 50%. Per tali genitori, infatti, qualora sia richiesta la corresponsione dell’importo dell’integrazione per intero, è necessario specificare le motivazioni della mancanza dell’altro genitore, selezionando una delle seguenti opzioni presenti nel modello:
- decesso dell’altro genitore;
- allontanamento dell’altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità;
- affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
- genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano;
- esistenza dell’accordo con l’altro genitore, in virtù del quale si chiede l’attribuzione dell’intero importo (cfr. il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022).
Diversamente, laddove l’altro genitore non presente nel nucleo beneficiario del Rdc intenda effettuare la richiesta della quota di integrazione a lui spettante quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, dovrà inoltrare la domanda di AU (e non il modello Rdc – Com AU), con le consuete modalità (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022).
Nuclei complessi
Possono sussistere ipotesi di nuclei Rdc complessi, ove siano presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti.
Ad esempio, due sorelle, Anna e Lucia convivono e fanno parte dello stesso nucleo ai fini ISEE. Anna è indicata in ISEE come dichiarante mentre Lucia è contraddistinta nel nucleo con la lettera P, ovvero “altra persona che fa parte del nucleo”. Fanno parte del medesimo nucleo familiare anche i 2 figli minori di Anna, Andrea e Marco, e Giovanni, il figlio minore di Lucia, contraddistinto in ISEE con la lettera P, “altra persona nel nucleo”. Conseguentemente, Giovanni non risulta come figlio.
Relativamente ad Andrea e Marco (figli di Anna), pertanto, l’integrazione è già stata riconosciuta dall’INPS, posto che la genitorialità di Anna è stata già individuata sulla base dell’ISEE. Nel caso di Giovanni, invece, la filiazione rispetto a Lucia deve essere appurata e, pertanto, sarà necessario provvedere all’inoltro di un modello Rdc – Com AU.
Figli neomaggiorenni
Nell’ipotesi di figli minorenni a carico che raggiungano la maggiore età in corso di godimento dell’integrazione Rdc/AU, il riconoscimento d’ufficio dell’assegno si interromperà a partire dal mese successivo al compimento della maggiore età. In tale caso, qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, per l’accesso del figlio all’integrazione Rdc/AU, sarà necessario trasmettere un modello Rdc – Com AU o integrare un modello precedentemente presentato con le informazioni riguardanti il figlio divenuto maggiorenne.
Genitori entrambi lavoratori e maggiorazione compensativa
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione spettante per la presenza nel nucleo Rdc di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro (cfr. l’art. 4, comma 8, del D.lgs n. 230/2021) e della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori (cfr. l’art. 5 del D.lgs n. 230/2021), sarà necessario selezionare le relative opzioni nell’apposita sezione del modello Rdc – Com AU, per ogni figlio.
4. Istruzioni per la compilazione e trasmissione del modello Rdc – Com AU
Il modello Rdc – Com AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso:
– il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” all’indirizzo “https://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza/”, ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
– gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Possono procedere alla compilazione del modello Rdc – Com AU in qualità di dichiaranti:
– i genitori facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
– i genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
– il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore;
– il tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 2 del modello);
– i figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, qualora soddisfino una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, per l’accesso all’AUU (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 3 del modello).
Si ricorda, infine, che non sarà possibile presentare il modello Rdc – Com AU per tutte le domande di Rdc che siano state oggetto di revoca o decadenza, con carattere sanzionatorio per le quali, come chiarito con la circolare n. 53/2022, è possibile presentare la domanda di AUU.
5. Effetti e decorrenza dell’integrazione riconosciuta previa presentazione del modello Rdc – Com AU
Il modello Rdc – Com AU può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno, per il riconoscimento dell’integrazione eventualmente spettante nell’anno di competenza dell’AUU (dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo). Conseguentemente, non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022.
Nei casi in cui è prevista la presentazione del modello Rdc – Com AU, le prime erogazioni dell’integrazione Rdc/AU spettante avverranno a partire dal mese successivo alla data di presentazione del medesimo modello. Pertanto, tenuto conto della regola vigente in materia di Rdc, secondo cui la mensilità di riferimento viene corrisposta nel mese successivo, se il modello è presentato il 15 ottobre 2022, nel mese di novembre verrà riconosciuta la rata di Rdc di ottobre dello stesso anno, maggiorata dell’integrazione spettante.
In analogia con quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021, il modello Rdc – Com AU produrrà i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.
Infine, si evidenzia che qualora sia necessario modificare e/o rettificare le dichiarazioni contenute nel modello Rdc – Com AU, il dichiarante dovrà presentare un nuovo modello Rdc – Com AU, avendo cura di replicare all’interno del nuovo modello le dichiarazioni che restano confermate.
6. Esempi di compilazione del modello Rdc– Com AU
I paragrafi 3 e 4 della circolare n. 53/2022, come ricordato, elencano le fattispecie in cui risulta necessaria la presentazione del modello Rdc – Com AU. Di seguito si forniscono una serie di esempi diretti ad agevolare gli utenti nella compilazione del modello.
Esempio 1 (figli maggiorenni): presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale sia soddisfatta una delle seguenti 4 condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea (art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), del D.lgs n. 230/2021);
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), del D.lgs n. 230/2021);
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego (art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), del D.lgs n. 230/2021);
- svolga il servizio civile universale (art. 2, comma 1, lett. b), n. 4), del D.lgs n. 230/2021).
Compilare l’apposito quadro del modello Rdc – Com AU procedendo:
– all’inserimento delle informazioni relative al genitore dichiarante;
– all’inserimento delle informazioni riguardanti l’altro genitore, se presente;
– a selezionare le condizioni soddisfatte di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021 dal figlio maggiorenne a carico (in caso di disabilità non è necessario selezionare alcuna opzione);
– a ripetere l’operazione per ogni altro figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai 21 avente diritto all’integrazione.
Nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), il dichiarante è tenuto a presentare un nuovo modello Rdc – Com AU nel quale andrà selezionata l’opzione prevista per l’interruzione dell’integrazione Rdc/AU.
Esempio 2 (nuclei complessi): presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU):
Compilare l’apposito quadro del modello Rdc – Com AU procedendo:
– all’inserimento delle informazioni relative al genitore dichiarante;
– all’inserimento delle informazioni riguardanti l’altro genitore, se presente;
– all’inserimento delle informazioni riguardanti il figlio minorenne avente diritto all’integrazione Rdc;
– a ripetere l’operazione per ogni altro figlio minorenne a carico avente diritto all’integrazione Rdc.
Esempio 3 (madre di età inferiore a 21 anni): presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante.
Compilare l’apposito quadro del modello Rdc/Pdc – Com AU procedendo:
– all’inserimento delle informazioni relative alla madre di età inferiore ai 21 anni, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all’articolo 4, comma 7, del D.lgs n. 230/2021;
– all’inserimento delle informazioni riguardanti l’altro genitore, se presente;
– all’inserimento delle informazioni riguardanti il figlio minorenne avente diritto all’integrazione Rdc;
– a ripetere l’operazione per ogni altro figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai 21 avente diritto all’integrazione.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
1. Premessa
A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
L’articolo 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo prevede la corresponsione d’ufficio di tale assegno in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (di seguito Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Con la circolare n. 53 del 28 aprile 2022 sono state illustrate le modalità di riconoscimento dell’AUU per i nuclei percettori di Rdc ai quali, in applicazione della citata disposizione del D.lgs n. 230/2021, il predetto AUU è corrisposto d’ufficio come quota integrativa del Rdc percepito in ciascuna mensilità, determinata al netto dell’importo relativo ai figli facenti parte del nucleo familiare calcolato sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019 (di seguito, integrazione Rdc/AU). La medesima circolare chiarisce altresì che il riconoscimento dell’integrazione avviene mediante la presentazione del modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)” (di seguito modello Rdc – Com AU), limitatamente ai casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, le informazioni che sono indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono già in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica l’avvenuto rilascio in procedura del modello Rdc – Com AU e si forniscono le indicazioni per la compilazione del medesimo.
2. Integrazione riconosciuta d’ufficio e ipotesi di presentazione del modello Rdc – Com AU
La corresponsione dell’integrazione Rdc/AU d’ufficio è stata effettuata, con le prime disposizioni di pagamento, in favore dei nuclei familiari beneficiari di Rdc; ciò è avvenuto tenendo conto del rapporto di genitorialità e filiazione desunto dalla DSU mediante la verifica dei ruoli di “dichiarante”, “coniuge” e “figlio”.
Nel fare rinvio alla citata circolare n. 53/2022, paragrafo 3, per la puntuale elencazione dei casi nei quali occorre procedere alla presentazione del modello Rdc – Com AU, si rappresenta che i nuclei per i quali è già avvenuto un primo pagamento, in linea generale, presentano le seguenti caratteristiche:
1) nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;
2) nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell’importo spettante.
Relativamente a entrambe le ipotesi, la presentazione del modello Rdc – Com AU deve pertanto avvenire, ad esempio, qualora si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni ovvero nei casi di genitori entrambi lavoratori o ancora per la maggiorazione compensativa ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 230/2021.
3. Fattispecie particolari
Genitore unico
Con particolare riferimento ai casi di cui al punto 2) del precedente paragrafo, si richiama l’attenzione sulla necessità da parte dell’unico genitore di provvedere alla presentazione del modello ai fini del riconoscimento della restante quota del 50%. Per tali genitori, infatti, qualora sia richiesta la corresponsione dell’importo dell’integrazione per intero, è necessario specificare le motivazioni della mancanza dell’altro genitore, selezionando una delle seguenti opzioni presenti nel modello:
- decesso dell’altro genitore;
- allontanamento dell’altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità;
- affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
- genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano;
- esistenza dell’accordo con l’altro genitore, in virtù del quale si chiede l’attribuzione dell’intero importo (cfr. il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022).
Diversamente, laddove l’altro genitore non presente nel nucleo beneficiario del Rdc intenda effettuare la richiesta della quota di integrazione a lui spettante quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, dovrà inoltrare la domanda di AU (e non il modello Rdc – Com AU), con le consuete modalità (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022).
Nuclei complessi
Possono sussistere ipotesi di nuclei Rdc complessi, ove siano presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti.
Ad esempio, due sorelle, Anna e Lucia convivono e fanno parte dello stesso nucleo ai fini ISEE. Anna è indicata in ISEE come dichiarante mentre Lucia è contraddistinta nel nucleo con la lettera P, ovvero “altra persona che fa parte del nucleo”. Fanno parte del medesimo nucleo familiare anche i 2 figli minori di Anna, Andrea e Marco, e Giovanni, il figlio minore di Lucia, contraddistinto in ISEE con la lettera P, “altra persona nel nucleo”. Conseguentemente, Giovanni non risulta come figlio.
Relativamente ad Andrea e Marco (figli di Anna), pertanto, l’integrazione è già stata riconosciuta dall’INPS, posto che la genitorialità di Anna è stata già individuata sulla base dell’ISEE. Nel caso di Giovanni, invece, la filiazione rispetto a Lucia deve essere appurata e, pertanto, sarà necessario provvedere all’inoltro di un modello Rdc – Com AU.
Figli neomaggiorenni
Nell’ipotesi di figli minorenni a carico che raggiungano la maggiore età in corso di godimento dell’integrazione Rdc/AU, il riconoscimento d’ufficio dell’assegno si interromperà a partire dal mese successivo al compimento della maggiore età. In tale caso, qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, per l’accesso del figlio all’integrazione Rdc/AU, sarà necessario trasmettere un modello Rdc – Com AU o integrare un modello precedentemente presentato con le informazioni riguardanti il figlio divenuto maggiorenne.
Genitori entrambi lavoratori e maggiorazione compensativa
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione spettante per la presenza nel nucleo Rdc di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro (cfr. l’art. 4, comma 8, del D.lgs n. 230/2021) e della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori (cfr. l’art. 5 del D.lgs n. 230/2021), sarà necessario selezionare le relative opzioni nell’apposita sezione del modello Rdc – Com AU, per ogni figlio.
4. Istruzioni per la compilazione e trasmissione del modello Rdc – Com AU
Il modello Rdc – Com AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso:
– il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” all’indirizzo “https://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza/”, ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
– gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Possono procedere alla compilazione del modello Rdc – Com AU in qualità di dichiaranti:
– i genitori facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
– i genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
– il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore;
– il tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 2 del modello);
– i figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, qualora soddisfino una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, per l’accesso all’AUU (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 3 del modello).
Si ricorda, infine, che non sarà possibile presentare il modello Rdc – Com AU per tutte le domande di Rdc che siano state oggetto di revoca o decadenza, con carattere sanzionatorio per le quali, come chiarito con la circolare n. 53/2022, è possibile presentare la domanda di AUU.
5. Effetti e decorrenza dell’integrazione riconosciuta previa presentazione del modello Rdc – Com AU
Il modello Rdc – Com AU può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno, per il riconoscimento dell’integrazione eventualmente spettante nell’anno di competenza dell’AUU (dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo). Conseguentemente, non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022.
Nei casi in cui è prevista la presentazione del modello Rdc – Com AU, le prime erogazioni dell’integrazione Rdc/AU spettante avverranno a partire dal mese successivo alla data di presentazione del medesimo modello. Pertanto, tenuto conto della regola vigente in materia di Rdc, secondo cui la mensilità di riferimento viene corrisposta nel mese successivo, se il modello è presentato il 15 ottobre 2022, nel mese di novembre verrà riconosciuta la rata di Rdc di ottobre dello stesso anno, maggiorata dell’integrazione spettante.
In analogia con quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021, il modello Rdc – Com AU produrrà i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.
Infine, si evidenzia che qualora sia necessario modificare e/o rettificare le dichiarazioni contenute nel modello Rdc – Com AU, il dichiarante dovrà presentare un nuovo modello Rdc – Com AU, avendo cura di replicare all’interno del nuovo modello le dichiarazioni che restano confermate.
6. Esempi di compilazione del modello Rdc– Com AU
I paragrafi 3 e 4 della circolare n. 53/2022, come ricordato, elencano le fattispecie in cui risulta necessaria la presentazione del modello Rdc – Com AU. Di seguito si forniscono una serie di esempi diretti ad agevolare gli utenti nella compilazione del modello.
Esempio 1 (figli maggiorenni): presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale sia soddisfatta una delle seguenti 4 condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea (art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), del D.lgs n. 230/2021);
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), del D.lgs n. 230/2021);
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego (art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), del D.lgs n. 230/2021);
- svolga il servizio civile universale (art. 2, comma 1, lett. b), n. 4), del D.lgs n. 230/2021).
Compilare l’apposito quadro del modello Rdc – Com AU procedendo:
– all’inserimento delle informazioni relative al genitore dichiarante;
– all’inserimento delle informazioni riguardanti l’altro genitore, se presente;
– a selezionare le condizioni soddisfatte di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021 dal figlio maggiorenne a carico (in caso di disabilità non è necessario selezionare alcuna opzione);
– a ripetere l’operazione per ogni altro figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai 21 avente diritto all’integrazione.
Nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), il dichiarante è tenuto a presentare un nuovo modello Rdc – Com AU nel quale andrà selezionata l’opzione prevista per l’interruzione dell’integrazione Rdc/AU.
Esempio 2 (nuclei complessi): presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU):
Compilare l’apposito quadro del modello Rdc – Com AU procedendo:
– all’inserimento delle informazioni relative al genitore dichiarante;
– all’inserimento delle informazioni riguardanti l’altro genitore, se presente;
– all’inserimento delle informazioni riguardanti il figlio minorenne avente diritto all’integrazione Rdc;
– a ripetere l’operazione per ogni altro figlio minorenne a carico avente diritto all’integrazione Rdc.
Esempio 3 (madre di età inferiore a 21 anni): presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante.
Compilare l’apposito quadro del modello Rdc/Pdc – Com AU procedendo:
– all’inserimento delle informazioni relative alla madre di età inferiore ai 21 anni, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all’articolo 4, comma 7, del D.lgs n. 230/2021;
– all’inserimento delle informazioni riguardanti l’altro genitore, se presente;
– all’inserimento delle informazioni riguardanti il figlio minorenne avente diritto all’integrazione Rdc;
– a ripetere l’operazione per ogni altro figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai 21 avente diritto all’integrazione.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |