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Articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Intervento straordinario di integrazione salariale per accordi di transizione occupazionale. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Premessa
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto alcune misure di sostegno finalizzate a fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale.
In particolare, l’articolo 1, comma 200, della legge di Bilancio 2022 ha inserito, dopo l’articolo 22-bis del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, l’articolo 22-ter, rubricato “Accordo di transizione occupazionale”, con cui si prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
La materia è stata recentemente trattata anche dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito indicazioni e chiarimenti con la circolare n. 6/2022, alla quale si rinvia per tutti i profili di tipo normativo.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si illustrano le modalità procedurali e operative relative alla misura di cui trattasi.
1. Destinatari dell’intervento straordinario di integrazione salariale per processi di transizioni occupazionali
La disposizione recata dall’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015 si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS), che occupano più di 15 dipendenti.
Si ricorda che, dopo l’intervento operato dalla menzionata legge n. 234/2021 (cfr. la circolare n. 18/2022), rientrano nel campo di applicazione della CIGS:
- i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015;
- a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
In ordine alla condizione prevista dalla norma “datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti”, si richiama la prassi in uso; conseguentemente, ai fini della determinazione dell’organico aziendale, rileva la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro richiedenti la prestazione nel semestre precedente.
Con riferimento alla locuzione “all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale”, si rinvia alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella menzionata circolare n. 6/2022.
1.1 Condizioni di accesso e caratteristiche dell’intervento straordinario di integrazione salariale
Ai fini dell’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter è necessario che i datori di lavoro, come sopra descritti, abbiano espletato la procedura di cui all’articolo 24 del D.lgs n. 148/2015. In tale sede, infatti, devono essere individuati i lavoratori che – in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso da parte dell’impresa che li occupa – restino, comunque, non riassorbibili e, conseguentemente, a rischio esubero.
Sempre in sede di consultazione sindacale, devono essere definite – con la Regione o le Regioni competenti – le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), introdotto dall’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e adottato con il decreto interministeriale 5 novembre 2021; a tale fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL, che li mette a disposizione delle Regioni interessate.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 22-ter del D.lgs n. 148/2015, l’ulteriore periodo di CIGS – che può avere una durata massima di 12 mesi non ulteriormente prorogabili – è concesso in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì precisato che – in considerazione della particolarità della misura di cui trattasi – il trattamento di integrazione salariale straordinario in questione non debba essere conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.
2. La misura del contributo addizionale
Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter sono tenute al versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Con la citata circolare n. 6/2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a chiarimento della locuzione “all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale” contenuta nell’articolo 22-ter in commento, ha precisato che: “Resta fermo che, stante il carattere successivo dell’intervento di CIGS per accordo di transizione occupazionale rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, l’azienda richiedente la misura in parola non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito”.
Alla luce del chiarimento ministeriale e tenuto conto che la misura dell’aliquota contributiva prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile, al contributo addizionale – al cui versamento sono tenute le imprese che presentano domanda di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter – si applica l’aliquota del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
3. Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 – CIG Straordinaria [D.Lgs 148/2015], è stato istituito il seguente apposito codice evento:
146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 – L.234/21 art.22 ter
4. Istruzioni operative
4.1 Pagamento diretto
Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica in uso, denominata “Pagamenti C.I.G./FONDI: flussi SR41/Emens”, è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “146”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Si evidenzia che in caso di pagamento diretto trova applicazione il termine decadenziale di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.
4.2 Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 22-ter del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro opereranno come segue.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzeranno il nuovo codice causale “L091”, avente il significato di “Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Si evidenzia che il predetto codice di conguaglio verrà altresì comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Si ricorda altresì che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E609”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
5. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria finalizzate al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, ai sensi dell’articolo 22-ter del D.lgs n. 148/20215, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234/2021, che il datore di lavoro potrà conguagliare in Uniemens esponendo il codice causale “L091”, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, si istituisce il conto:
– GAU30477 per rilevare l’onere relativo all’intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, erogato dai datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69, – articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
L’associazione del codice evento, sopra riportato, al conto di nuova istituzione avverrà a cura della procedura di ripartizione del DM.
Il contributo addizionale dovuto dalle imprese andrà contabilizzato al conto di seguito indicato:
– GAU21477 contributo addizionale relativo all’intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, – articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
Il conto di rilevazione della contribuzione addizionale rileverà gli importi che in Uniemens sono associati al codice causale “E609”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”.
Per il pagamento diretto, la rilevazione contabile dell’evento amministrativo contraddistinto dal codice evento “146” secondo le modalità esposte nel paragrafo 3.1, avverrà al conto di nuova istituzione di seguito riportato:
– GAU30478 per rilevare l’onere relativo all’intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, corrisposto direttamente – articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
La contabilizzazione della prestazione in oggetto tramite la procedura automatizzata dei pagamenti accentrati, avverrà secondo le consuete modalità in uso.
La rilevazione del debito avverrà al conto in uso GPA10029.
Le prestazioni non riscosse dai beneficiari e riaccreditate saranno contabilizzate, sempre tramite la procedura automatizzata, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, al codice di bilancio “03074” – Somme non riscosse dai beneficiari -prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione Assistenziale).
Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:
– GAU24478 Entrate varie – recuperi e reintroiti delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria finalizzate al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero – art. 22 ter del D.lgs 148/2015.
A tale conto verrà abbinato il codice di bilancio già in uso “1094” – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione Assistenziale), mediante la procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Le partite che a fine esercizio risultino ancora da definire saranno imputate al conto già istituito GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
I crediti per le prestazioni divenute inesigibili e contabilizzate al conto GPA00069 saranno abbinati allo stesso codice di bilancio “1094”.
Il finanziamento delle prestazioni di integrazione salariale avverrà con versamento tramite F24 della contribuzione addizionale da parte delle imprese autorizzate al trattamento. La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento “0000000005”. A tale biglietto saranno associati i seguenti conti di nuova istituzione:
– GAU00478 per la rilevazione del credito vantato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale sull’ intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, corrisposto direttamente – art. 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021;
– GAU21478 per la rilevazione del contributo addizionale relativo all’ intervento di integrazione salariale straordinaria, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, corrisposto direttamente – articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
Gli oneri per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, a carico dello Stato, sono da attribuire al seguente conto (sezione Dare):
– GAU32477 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione all’intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero – articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il conto GAU32477 sarà utilizzato in contropartita dei conti già in uso della serie *22XXX delle Casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione della normativa in esame, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 1 si riportano le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
Premessa
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto alcune misure di sostegno finalizzate a fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale.
In particolare, l’articolo 1, comma 200, della legge di Bilancio 2022 ha inserito, dopo l’articolo 22-bis del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, l’articolo 22-ter, rubricato “Accordo di transizione occupazionale”, con cui si prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
La materia è stata recentemente trattata anche dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito indicazioni e chiarimenti con la circolare n. 6/2022, alla quale si rinvia per tutti i profili di tipo normativo.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si illustrano le modalità procedurali e operative relative alla misura di cui trattasi.
1. Destinatari dell’intervento straordinario di integrazione salariale per processi di transizioni occupazionali
La disposizione recata dall’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015 si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS), che occupano più di 15 dipendenti.
Si ricorda che, dopo l’intervento operato dalla menzionata legge n. 234/2021 (cfr. la circolare n. 18/2022), rientrano nel campo di applicazione della CIGS:
- i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015;
- a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
In ordine alla condizione prevista dalla norma “datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti”, si richiama la prassi in uso; conseguentemente, ai fini della determinazione dell’organico aziendale, rileva la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro richiedenti la prestazione nel semestre precedente.
Con riferimento alla locuzione “all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale”, si rinvia alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella menzionata circolare n. 6/2022.
1.1 Condizioni di accesso e caratteristiche dell’intervento straordinario di integrazione salariale
Ai fini dell’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter è necessario che i datori di lavoro, come sopra descritti, abbiano espletato la procedura di cui all’articolo 24 del D.lgs n. 148/2015. In tale sede, infatti, devono essere individuati i lavoratori che – in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso da parte dell’impresa che li occupa – restino, comunque, non riassorbibili e, conseguentemente, a rischio esubero.
Sempre in sede di consultazione sindacale, devono essere definite – con la Regione o le Regioni competenti – le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), introdotto dall’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e adottato con il decreto interministeriale 5 novembre 2021; a tale fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL, che li mette a disposizione delle Regioni interessate.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 22-ter del D.lgs n. 148/2015, l’ulteriore periodo di CIGS – che può avere una durata massima di 12 mesi non ulteriormente prorogabili – è concesso in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì precisato che – in considerazione della particolarità della misura di cui trattasi – il trattamento di integrazione salariale straordinario in questione non debba essere conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.
2. La misura del contributo addizionale
Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter sono tenute al versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Con la citata circolare n. 6/2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a chiarimento della locuzione “all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale” contenuta nell’articolo 22-ter in commento, ha precisato che: “Resta fermo che, stante il carattere successivo dell’intervento di CIGS per accordo di transizione occupazionale rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, l’azienda richiedente la misura in parola non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito”.
Alla luce del chiarimento ministeriale e tenuto conto che la misura dell’aliquota contributiva prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile, al contributo addizionale – al cui versamento sono tenute le imprese che presentano domanda di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter – si applica l’aliquota del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
3. Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 – CIG Straordinaria [D.Lgs 148/2015], è stato istituito il seguente apposito codice evento:
146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 – L.234/21 art.22 ter
4. Istruzioni operative
4.1 Pagamento diretto
Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica in uso, denominata “Pagamenti C.I.G./FONDI: flussi SR41/Emens”, è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “146”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Si evidenzia che in caso di pagamento diretto trova applicazione il termine decadenziale di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.
4.2 Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 22-ter del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro opereranno come segue.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzeranno il nuovo codice causale “L091”, avente il significato di “Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Si evidenzia che il predetto codice di conguaglio verrà altresì comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Si ricorda altresì che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E609”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
5. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria finalizzate al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, ai sensi dell’articolo 22-ter del D.lgs n. 148/20215, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234/2021, che il datore di lavoro potrà conguagliare in Uniemens esponendo il codice causale “L091”, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, si istituisce il conto:
– GAU30477 per rilevare l’onere relativo all’intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, erogato dai datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69, – articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
L’associazione del codice evento, sopra riportato, al conto di nuova istituzione avverrà a cura della procedura di ripartizione del DM.
Il contributo addizionale dovuto dalle imprese andrà contabilizzato al conto di seguito indicato:
– GAU21477 contributo addizionale relativo all’intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, – articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
Il conto di rilevazione della contribuzione addizionale rileverà gli importi che in Uniemens sono associati al codice causale “E609”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”.
Per il pagamento diretto, la rilevazione contabile dell’evento amministrativo contraddistinto dal codice evento “146” secondo le modalità esposte nel paragrafo 3.1, avverrà al conto di nuova istituzione di seguito riportato:
– GAU30478 per rilevare l’onere relativo all’intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, corrisposto direttamente – articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
La contabilizzazione della prestazione in oggetto tramite la procedura automatizzata dei pagamenti accentrati, avverrà secondo le consuete modalità in uso.
La rilevazione del debito avverrà al conto in uso GPA10029.
Le prestazioni non riscosse dai beneficiari e riaccreditate saranno contabilizzate, sempre tramite la procedura automatizzata, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, al codice di bilancio “03074” – Somme non riscosse dai beneficiari -prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione Assistenziale).
Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:
– GAU24478 Entrate varie – recuperi e reintroiti delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria finalizzate al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero – art. 22 ter del D.lgs 148/2015.
A tale conto verrà abbinato il codice di bilancio già in uso “1094” – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione Assistenziale), mediante la procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Le partite che a fine esercizio risultino ancora da definire saranno imputate al conto già istituito GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
I crediti per le prestazioni divenute inesigibili e contabilizzate al conto GPA00069 saranno abbinati allo stesso codice di bilancio “1094”.
Il finanziamento delle prestazioni di integrazione salariale avverrà con versamento tramite F24 della contribuzione addizionale da parte delle imprese autorizzate al trattamento. La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento “0000000005”. A tale biglietto saranno associati i seguenti conti di nuova istituzione:
– GAU00478 per la rilevazione del credito vantato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale sull’ intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, corrisposto direttamente – art. 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021;
– GAU21478 per la rilevazione del contributo addizionale relativo all’ intervento di integrazione salariale straordinaria, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, corrisposto direttamente – articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
Gli oneri per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, a carico dello Stato, sono da attribuire al seguente conto (sezione Dare):
– GAU32477 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione all’intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero – articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il conto GAU32477 sarà utilizzato in contropartita dei conti già in uso della serie *22XXX delle Casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione della normativa in esame, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 1 si riportano le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |