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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 dell’11 maggio 2022. Schema di convenzione tra le Regioni e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni
Premessa
Con la determinazione presidenziale 8 novembre 2017, n. 164, è stato adottato lo schema di convenzione tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome (cfr. la circolare n. 6 del 18 gennaio 2018).
Poiché la convenzione aveva validità fino al 31 dicembre 2019, a fronte delle esigenze delle Regioni/Province autonome che non avevano ancora attivato la citata tipologia d’intervento, si è reso necessario estenderne la durata con l’approvazione di un testo convenzionale, con le medesime finalità, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 17 giugno 2020 (cfr. il messaggio n. 3608 dell’8 ottobre 2020).
Successivamente, l’articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che: “Al fine dell’attuazione di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi”; in base al successivo comma 287, tale disposizione è applicabile nel limite massimo delle risorse già assegnate – e non previamente utilizzate – alle Regioni e Province autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2021. L’indennità è concessa previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.
Inoltre, l’articolo 1, comma 288, della citata legge n. 178/2020, ha disposto che: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”.
Ciò premesso, con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2021, n. 27, sono state accertate, sulla base del rilevamento effettuato dall’INPS, risorse residue, già nella disponibilità delle Regioni e destinate alle azioni di politica attiva del lavoro previste dall’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, per un importo totale complessivo pari a euro 322.901.172,88 (trecentoventiduemilioninovecentounomilacentosettantadue/88).
L’articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concede la possibilità alle Province autonome di fare affluire nei rispettivi fondi di solidarietà bilaterali anche le risorse non utilizzate di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
Gli importi residui delle Province autonome di Bolzano e Trento sono stati già interamente trasferiti, ai sensi dell’articolo 22, comma 5-bis, del D.L. n. 18/2020, rispettivamente al Fondo di solidarietà bilaterale di Bolzano-Alto Adige e a quello del Trentino, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015.
Pertanto, esclusivamente le singole Regioni potranno utilizzare le risorse disponibili, accertate nel richiamato decreto direttoriale, destinate alle azioni di politica attiva del lavoro poste a carico del Fondo sociale occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 178/2020.
I trattamenti in argomento verranno concessi con decreto delle Regioni da trasmettere all’INPS in modalità telematica e sono subordinati alla verifica del rispetto dei previsti limiti di spesa.
Al fine di poter utilizzare le risorse disponibili accertate nel richiamato decreto direttoriale, le Regioni dovranno stipulare una convenzione con l’Istituto.
Pertanto, è stato predisposto un nuovo testo negoziale che recepisce le recenti disposizioni sopra richiamate, in considerazione della rilevanza che l’accertamento delle somme di cui al richiamato decreto direttoriale n. 27/2021 rappresenta per le Regioni ai fini della certezza della disponibilità delle risorse economiche utilizzabili e delle correlate azioni di politica attiva da attivare.
1. Il nuovo testo negoziale
Nel nuovo schema negoziale – adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 dell’11 maggio 2022 (Allegato n. 1) – restano sostanzialmente inalterati gli adempimenti delle Parti, il regime fiscale e il contenzioso, mentre sono recepite le più recenti disposizioni relative alle misure di sicurezza per la protezione dei dati che l’INPS si impegna ad adottare al fine di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento degli stessi dati.
Per tali aspetti la convenzione rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” – così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, – e al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393.
2. Adempimenti delle Parti
Nel nuovo schema di convenzione è confermato che l’attività di erogazione delle prestazioni è affidata all’INPS, nei limiti degli importi definiti dalla Regione, previo invio a cura della stessa Regione dell’elenco dei beneficiari dalla medesima individuati, con l’indicazione dei dati necessari per procedere nei pagamenti, come declinati in convenzione.
Le istruzioni che illustrano le modalità di trasmissione degli elenchi degli aventi diritto, nonché le suddette comunicazioni, verranno rilasciate con successivi messaggi una volta definite le caratteristiche di ogni convenzione che le Regioni sottoscriveranno con l’Istituto.
Come per le precedenti convenzioni, l’INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna ad evadere le richieste di pagamento inviate dalla Regione, nei limiti degli importi comunicati, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario e non assumendo responsabilità alcuna relativamente a eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione.
Il testo convenzionale precisa che eventuali ritardi nei pagamenti derivanti da trasmissione, da parte della Regione, non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto e comunicato alla medesima, non potranno essere imputati all’INPS. Inoltre, resta escluso, per l’Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso, oltre che lo svolgimento di attività di recupero di eventuali indebiti.
L’INPS si impegna a fornire al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla Regione, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione dell’importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l’avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa.
3. Costi del servizio, regime fiscale e istruzioni contabili
Per i costi del servizio si richiama il contenuto del messaggio n. 3608/2020; mentre per il regime fiscale e gli aspetti contabili si farà riferimento alle istruzioni già impartite con la circolare n. 6/2018.
4. Durata dell’atto negoziale
La singola convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all’INPS dalla Regione. L’INPS potrà comunque procedere, anche oltre la suddetta data, al completamento dei pagamenti di cui trattasi, purché i nominativi dei beneficiari siano pervenuti entro il termine di vigenza del nuovo testo negoziale.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
Premessa
Con la determinazione presidenziale 8 novembre 2017, n. 164, è stato adottato lo schema di convenzione tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome (cfr. la circolare n. 6 del 18 gennaio 2018).
Poiché la convenzione aveva validità fino al 31 dicembre 2019, a fronte delle esigenze delle Regioni/Province autonome che non avevano ancora attivato la citata tipologia d’intervento, si è reso necessario estenderne la durata con l’approvazione di un testo convenzionale, con le medesime finalità, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 17 giugno 2020 (cfr. il messaggio n. 3608 dell’8 ottobre 2020).
Successivamente, l’articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che: “Al fine dell’attuazione di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi”; in base al successivo comma 287, tale disposizione è applicabile nel limite massimo delle risorse già assegnate – e non previamente utilizzate – alle Regioni e Province autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2021. L’indennità è concessa previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.
Inoltre, l’articolo 1, comma 288, della citata legge n. 178/2020, ha disposto che: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”.
Ciò premesso, con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2021, n. 27, sono state accertate, sulla base del rilevamento effettuato dall’INPS, risorse residue, già nella disponibilità delle Regioni e destinate alle azioni di politica attiva del lavoro previste dall’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, per un importo totale complessivo pari a euro 322.901.172,88 (trecentoventiduemilioninovecentounomilacentosettantadue/88).
L’articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concede la possibilità alle Province autonome di fare affluire nei rispettivi fondi di solidarietà bilaterali anche le risorse non utilizzate di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
Gli importi residui delle Province autonome di Bolzano e Trento sono stati già interamente trasferiti, ai sensi dell’articolo 22, comma 5-bis, del D.L. n. 18/2020, rispettivamente al Fondo di solidarietà bilaterale di Bolzano-Alto Adige e a quello del Trentino, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015.
Pertanto, esclusivamente le singole Regioni potranno utilizzare le risorse disponibili, accertate nel richiamato decreto direttoriale, destinate alle azioni di politica attiva del lavoro poste a carico del Fondo sociale occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 178/2020.
I trattamenti in argomento verranno concessi con decreto delle Regioni da trasmettere all’INPS in modalità telematica e sono subordinati alla verifica del rispetto dei previsti limiti di spesa.
Al fine di poter utilizzare le risorse disponibili accertate nel richiamato decreto direttoriale, le Regioni dovranno stipulare una convenzione con l’Istituto.
Pertanto, è stato predisposto un nuovo testo negoziale che recepisce le recenti disposizioni sopra richiamate, in considerazione della rilevanza che l’accertamento delle somme di cui al richiamato decreto direttoriale n. 27/2021 rappresenta per le Regioni ai fini della certezza della disponibilità delle risorse economiche utilizzabili e delle correlate azioni di politica attiva da attivare.
1. Il nuovo testo negoziale
Nel nuovo schema negoziale – adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 dell’11 maggio 2022 (Allegato n. 1) – restano sostanzialmente inalterati gli adempimenti delle Parti, il regime fiscale e il contenzioso, mentre sono recepite le più recenti disposizioni relative alle misure di sicurezza per la protezione dei dati che l’INPS si impegna ad adottare al fine di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento degli stessi dati.
Per tali aspetti la convenzione rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” – così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, – e al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393.
2. Adempimenti delle Parti
Nel nuovo schema di convenzione è confermato che l’attività di erogazione delle prestazioni è affidata all’INPS, nei limiti degli importi definiti dalla Regione, previo invio a cura della stessa Regione dell’elenco dei beneficiari dalla medesima individuati, con l’indicazione dei dati necessari per procedere nei pagamenti, come declinati in convenzione.
Le istruzioni che illustrano le modalità di trasmissione degli elenchi degli aventi diritto, nonché le suddette comunicazioni, verranno rilasciate con successivi messaggi una volta definite le caratteristiche di ogni convenzione che le Regioni sottoscriveranno con l’Istituto.
Come per le precedenti convenzioni, l’INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna ad evadere le richieste di pagamento inviate dalla Regione, nei limiti degli importi comunicati, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario e non assumendo responsabilità alcuna relativamente a eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione.
Il testo convenzionale precisa che eventuali ritardi nei pagamenti derivanti da trasmissione, da parte della Regione, non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto e comunicato alla medesima, non potranno essere imputati all’INPS. Inoltre, resta escluso, per l’Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso, oltre che lo svolgimento di attività di recupero di eventuali indebiti.
L’INPS si impegna a fornire al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla Regione, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione dell’importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l’avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa.
3. Costi del servizio, regime fiscale e istruzioni contabili
Per i costi del servizio si richiama il contenuto del messaggio n. 3608/2020; mentre per il regime fiscale e gli aspetti contabili si farà riferimento alle istruzioni già impartite con la circolare n. 6/2018.
4. Durata dell’atto negoziale
La singola convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all’INPS dalla Regione. L’INPS potrà comunque procedere, anche oltre la suddetta data, al completamento dei pagamenti di cui trattasi, purché i nominativi dei beneficiari siano pervenuti entro il termine di vigenza del nuovo testo negoziale.
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Vincenzo Caridi |