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Messaggio numero 2478 del 20-06-2022


Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Scadenza del termine per la concessione del codice di autorizzazione della misura

L’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge. Con la circolare n. 30/2021 sono state fornite le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Con il successivo messaggio n. 197/2022, emanato in seguito alla pervenuta autorizzazione della Commissione europea (Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021) sono state fornite le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

Nel rinviare alla richiamata circolare n. 30/2021 e al messaggio n. 197/2022 per l’esatta delimitazione dell’ambito di applicazione della misura, si rappresenta che in data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinata la misura in trattazione.

Considerato il suddetto termine finale di operatività del richiamato Quadro Temporaneo, si rappresenta che eventuali richieste, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” – dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS.

Le Strutture territoriali competenti non potranno adottare provvedimenti concessori del suddetto codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

L’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge. Con la circolare n. 30/2021 sono state fornite le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Con il successivo messaggio n. 197/2022, emanato in seguito alla pervenuta autorizzazione della Commissione europea (Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021) sono state fornite le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

Nel rinviare alla richiamata circolare n. 30/2021 e al messaggio n. 197/2022 per l’esatta delimitazione dell’ambito di applicazione della misura, si rappresenta che in data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinata la misura in trattazione.

Considerato il suddetto termine finale di operatività del richiamato Quadro Temporaneo, si rappresenta che eventuali richieste, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” – dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS.

Le Strutture territoriali competenti non potranno adottare provvedimenti concessori del suddetto codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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