Messaggio numero 2535 del 22-06-2022


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Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) prevista dall’articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

1. Premessa

L’articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dell’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria.

Con la circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, alla quale si rinvia, sono state fornite le istruzioni amministrative in materia.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”, alla voce “Le mie ultime domande”, nel dettaglio di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte dell’indennità ALAS

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore della categoria di lavoratori riportata in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.

L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”, seguendo le indicazioni riportate nel successivo paragrafo “Indirizzi procedurali”.

3. Indirizzi amministrativi sui riesami

Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità ALAS di cui all’articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge n. 73/2021, fatta salva la possibilità di presentare un ricorso amministrativo presso il competente Comitato provinciale, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella circolare n. 8/2022.

In particolare, si ricorda che per accedere alla prestazione è necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 66, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021:

a) non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);

b) non essere titolari, alla data di presentazione della domanda di prestazione, di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con AGO, della Gestione separata, nonché dell’APE sociale. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;

c) non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione, di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;

d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legislativo n. 182/1997 e i contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale. Si precisa che in favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applica il principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall’articolo 2116 Codice civile. Fanno eccezione i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” di cui ai commi 98, 99 e 100 dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, atteso che i medesimi adempiono direttamente, in deroga al regime ordinario, agli obblighi informativi e contributivi. Per tali lavoratori, pertanto, il riconoscimento della prestazione è operato solo a condizione che gli obblighi contributivi siano stati effettivamente assolti;

e) avere, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro.

4. Indirizzi procedurali

L’assicurato può proporre un’istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella citata circolare n. 8/2022.

L’istanza di riesame potrà essere inoltrata, come anticipato, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.

All’accesso, l’applicazione mostrerà in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto “Richiedi riesame”.

La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste” disponibile nel menu di sinistra presente nella schermata internet del citato servizio.

Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

1. Premessa

L’articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dell’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria.

Con la circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, alla quale si rinvia, sono state fornite le istruzioni amministrative in materia.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”, alla voce “Le mie ultime domande”, nel dettaglio di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte dell’indennità ALAS

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore della categoria di lavoratori riportata in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.

L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”, seguendo le indicazioni riportate nel successivo paragrafo “Indirizzi procedurali”.

3. Indirizzi amministrativi sui riesami

Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità ALAS di cui all’articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge n. 73/2021, fatta salva la possibilità di presentare un ricorso amministrativo presso il competente Comitato provinciale, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella circolare n. 8/2022.

In particolare, si ricorda che per accedere alla prestazione è necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 66, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021:

a) non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);

b) non essere titolari, alla data di presentazione della domanda di prestazione, di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con AGO, della Gestione separata, nonché dell’APE sociale. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;

c) non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione, di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;

d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legislativo n. 182/1997 e i contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale. Si precisa che in favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applica il principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall’articolo 2116 Codice civile. Fanno eccezione i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” di cui ai commi 98, 99 e 100 dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, atteso che i medesimi adempiono direttamente, in deroga al regime ordinario, agli obblighi informativi e contributivi. Per tali lavoratori, pertanto, il riconoscimento della prestazione è operato solo a condizione che gli obblighi contributivi siano stati effettivamente assolti;

e) avere, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro.

4. Indirizzi procedurali

L’assicurato può proporre un’istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella citata circolare n. 8/2022.

L’istanza di riesame potrà essere inoltrata, come anticipato, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.

All’accesso, l’applicazione mostrerà in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto “Richiedi riesame”.

La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste” disponibile nel menu di sinistra presente nella schermata internet del citato servizio.

Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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