Messaggio numero 2553 del 24-06-2022


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Accordo tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali del 16 settembre 2021 in attuazione dell’articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Indicazioni sugli adempimenti a cura delle Amministrazioni datrici di lavoro

1. Premessa

In attuazione dell’articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205(legge di Bilancio 2018), che demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione della modalità di adesione ai fondi pensione, il 16 settembre 2021 è stato sottoscritto dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e dalle Organizzazioni sindacali l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore(di seguito Accordo).

L’Accordo stesso, pertanto, regolamenta le modalità di espressione della volontà di adesionespecificatamente al Fondo Perseo-Sirio.Si ricorda che il citato Fondo è destinato ai dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle Università e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali nonché a tutte le Amministrazioni richiamate negli accordi istitutivi del Fondo stesso.

2. Indicazioni operative

L’Accordo stipulato ribadisce l’obbligo di garantire una piena e diffusa informazione ai lavoratori, al fine di agevolare la consapevole e libera espressione di volontà dei lavoratori stessi e assicurare termini di garanzia circa il diritto di recesso.

Si sintetizzano, di seguito, le informazioni essenziali emerse dalle nuove disposizioni:

  • con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento COVIP di cui alla deliberazione del 22 dicembre 2020, l’adesione può avvenire sia mediante un’esplicita manifestazione di volontà sia mediante forme di silenzio-assenso (art. 3 dell’Accordo);
  • in sede di stipula del contratto individuale di assunzione, al lavoratore viene fornita idonea ed esaustiva informazione circa le modalità di adesione, con riguardo alla tipologia di adesione mediante silenzio-assenso (art. 4 dell’Accordo);
  • nell’eventualità in cui l’adesione stessa avvenga attraverso l’istituto del silenzio-assenso, perfezionata l’iscrizione, questa viene attivata attribuendo di default il comparto di investimento “garantito” (art. 4 dell’Accordo), salvo diversa disposizione espressa successivamente dal lavoratore circa le scelte di investimento disponibili;
  • l’adesione mediante silenzio-assenso è riferita esclusivamente al personale dipendente la cui assunzione abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019 (articoli 4 e 5 dell’Accordo);
  • l’iscritto mediante silenzio-assenso può esercitare il diritto di recesso nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’adesione (art. 6 dell’Accordo).

Appare utile schematizzare, di seguito, le opzioni delle quali il lavoratore potrà avvalersi per manifestare la propria volontà circa l’adesione o meno al Fondo pensione complementare:

  • compilare e sottoscrivere il modulo di adesione inserito nella nota informativa del Fondo pensione, scelta che può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;

  • per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019, oltre la casistica appena enunciata:
  • decidere di non aderire, comunicando all’Amministrazione datrice di lavoro detta volontà in maniera manifesta;
  • non manifestare alcuna scelta e, in tale caso, nel rispetto della tempistica prevista, trascorsi i termini attesi dall’Accordo senza aver esercitato il diritto di recesso, sarà attivata l’adesione con le modalità del silenzio-assenso.

Gli adempimenti richiesti in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo riguardano solo i dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo, cioè il 16 settembre 2021, e quelli assunti a far tempo dal 2 gennaio 2019. Tra i destinatari delle nuove regole sono esclusi i dipendenti che in forza di continuità di iscrizione permangono nel regime del trattamento di fine servizio (TFS). Sono, inoltre, esclusi i dipendenti già iscritti al Fondo in concomitanza con precedenti rapporti di lavoro. Giova sottolineare altresì che con il termine di “assunzione” è escluso ogni passaggio effettuato tra Amministrazioni pubbliche (per effetto di mobilità/comando/assegnazione temporanea), ovvero ogni progressione di carriera.

Richiamati i tratti essenziali contenuti nell’Accordo, si illustra di seguito l’evoluzione nei flussi di comunicazione previsti tra le Amministrazioni e l’Istituto e si forniscono le indicazioni operative alle Amministrazioni datrici di lavoro.

3. Compilazione della “ListaPosPA”

L’adesione al Fondo pensione Perseo Sirio mediante silenzio-assenso di cui all’Accordo, si “perfeziona” solo successivamente al mancato esercizio dell’istituto del recesso, previsto per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019. Pertanto, le Amministrazioni dovranno attivare le comunicazioni necessarie previste, verso l’INPS, nel flusso Uniemens “ListaPosPa”, dopo avere ricevuto conferma dal Fondo stesso che l’adesione possa ritenersi valida (art. 6, comma 5, dell’Accordo).

Ai fini della corretta compilazione della ListaPosPA per i lavoratori da considerare “aderenti al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio”, ai quali si applica la disciplina in oggetto, le Amministrazioni datori di Lavoro/dichiaranti dovranno valorizzare, l’elemento <SilenzioAssenso> di <DatiPrevCompl> di <D0_DenunciaIndividuale>, indicando nell’apposito campo il codice “1”, solo una volta terminati tutti i passaggi propedeutici al riconoscimento dello status di aderente.

A seguito di tale compilazione si dovrà valorizzare il codice descrizione 1 “Iscritto alle gestioni Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine lavoro (TFR-TFS) ed a fondi o forme di previdenza complementari” dell’elemento <CodTipoIscrFondoPrevCompl> di <DatiPrevCompl>, sempre nel <D0 DenunciaIndividuale>.

Si evidenzia, inoltre, la necessità che nell’elemento <E1_FondoPensioneCompl>, che contiene i dati relativi alla posizione contributiva degli iscritti ai Fondi Pensione di previdenza complementare, per i dipendenti assunti successivamente alla data di sottoscrizione dell’Accordo, interessati dalla disciplina del silenzio-assenso, la data da indicare nell’elemento <DataSottoscrizioneDomanda> sia quella coincidente con quanto indicato nell’articolo 4, comma 2, dell’Accordo stesso, ossia il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro per i nuovi assunti. Diversamente, i dipendenti già in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo, assunti a partire dal 2 gennaio 2019, verranno considerati iscritti trascorsi i sei mesi dalla data certa di ricezione dell’informativa inviata dall’Amministrazione di appartenenza, sulla base di quanto previsto all’articolo 5 dell’Accordo stesso.

All’interno del campo <Decorrenza contributiva> dovrà essere indicato il mese coincidente con l’elemento <DataSottoscrizioneDomanda>.

La segnalazione all’INPS dell’iscrizione al Fondo pensione del dipendente dovrà avvenire esclusivamente in sede di compilazione della ListaPosPA e in conformità alle istruzioni fornite, inserendo, nella denuncia del mese di comunicazione, tanti elementi <E1_FondoPensioneCompl>, anche con effetto retroattivo, quanti sono i mesi trascorsi dal riconoscimento dello status di aderente al Fondo (art. 4, comma 9, dell’Accordo).

Successivamente alla comunicazione definitiva dell’iscrizione al Fondo pensione, l’Istituto provvederà a utilizzare i dati economici relativi al trattamento di fine rapporto indicati nelle denunce mensili già trasmesse, al fine dell’attivazione della posizione individuale dei nuovi aderenti.

Le modalità di comunicazione appena descritte interessano esclusivamente le adesioni riguardate dalla norma del silenzio-assenso, regolamentate dall’Accordo tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali del 16 settembre 2021. Restano confermate le modalità di comunicazione già in uso con l’INPS, per le adesioni ai fondi pensione avvenute attraverso sottoscrizione esplicita del modulo di adesione.

Per completezza d’informazione si allegail testo dell’Accordo del 16 settembre 2021 sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso (Allegato n. 1). Si vorrà altresì fare riferimento a quanto specificatamente dettagliato con l’Informativa predisposta dall’ARAN sulla tematica in argomento.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

1. Premessa

In attuazione dell’articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205(legge di Bilancio 2018), che demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione della modalità di adesione ai fondi pensione, il 16 settembre 2021 è stato sottoscritto dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e dalle Organizzazioni sindacali l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore(di seguito Accordo).

L’Accordo stesso, pertanto, regolamenta le modalità di espressione della volontà di adesionespecificatamente al Fondo Perseo-Sirio.Si ricorda che il citato Fondo è destinato ai dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle Università e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali nonché a tutte le Amministrazioni richiamate negli accordi istitutivi del Fondo stesso.

2. Indicazioni operative

L’Accordo stipulato ribadisce l’obbligo di garantire una piena e diffusa informazione ai lavoratori, al fine di agevolare la consapevole e libera espressione di volontà dei lavoratori stessi e assicurare termini di garanzia circa il diritto di recesso.

Si sintetizzano, di seguito, le informazioni essenziali emerse dalle nuove disposizioni:

  • con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento COVIP di cui alla deliberazione del 22 dicembre 2020, l’adesione può avvenire sia mediante un’esplicita manifestazione di volontà sia mediante forme di silenzio-assenso (art. 3 dell’Accordo);
  • in sede di stipula del contratto individuale di assunzione, al lavoratore viene fornita idonea ed esaustiva informazione circa le modalità di adesione, con riguardo alla tipologia di adesione mediante silenzio-assenso (art. 4 dell’Accordo);
  • nell’eventualità in cui l’adesione stessa avvenga attraverso l’istituto del silenzio-assenso, perfezionata l’iscrizione, questa viene attivata attribuendo di default il comparto di investimento “garantito” (art. 4 dell’Accordo), salvo diversa disposizione espressa successivamente dal lavoratore circa le scelte di investimento disponibili;
  • l’adesione mediante silenzio-assenso è riferita esclusivamente al personale dipendente la cui assunzione abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019 (articoli 4 e 5 dell’Accordo);
  • l’iscritto mediante silenzio-assenso può esercitare il diritto di recesso nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’adesione (art. 6 dell’Accordo).

Appare utile schematizzare, di seguito, le opzioni delle quali il lavoratore potrà avvalersi per manifestare la propria volontà circa l’adesione o meno al Fondo pensione complementare:

  • compilare e sottoscrivere il modulo di adesione inserito nella nota informativa del Fondo pensione, scelta che può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;

  • per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019, oltre la casistica appena enunciata:
  • decidere di non aderire, comunicando all’Amministrazione datrice di lavoro detta volontà in maniera manifesta;
  • non manifestare alcuna scelta e, in tale caso, nel rispetto della tempistica prevista, trascorsi i termini attesi dall’Accordo senza aver esercitato il diritto di recesso, sarà attivata l’adesione con le modalità del silenzio-assenso.

Gli adempimenti richiesti in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo riguardano solo i dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo, cioè il 16 settembre 2021, e quelli assunti a far tempo dal 2 gennaio 2019. Tra i destinatari delle nuove regole sono esclusi i dipendenti che in forza di continuità di iscrizione permangono nel regime del trattamento di fine servizio (TFS). Sono, inoltre, esclusi i dipendenti già iscritti al Fondo in concomitanza con precedenti rapporti di lavoro. Giova sottolineare altresì che con il termine di “assunzione” è escluso ogni passaggio effettuato tra Amministrazioni pubbliche (per effetto di mobilità/comando/assegnazione temporanea), ovvero ogni progressione di carriera.

Richiamati i tratti essenziali contenuti nell’Accordo, si illustra di seguito l’evoluzione nei flussi di comunicazione previsti tra le Amministrazioni e l’Istituto e si forniscono le indicazioni operative alle Amministrazioni datrici di lavoro.

3. Compilazione della “ListaPosPA”

L’adesione al Fondo pensione Perseo Sirio mediante silenzio-assenso di cui all’Accordo, si “perfeziona” solo successivamente al mancato esercizio dell’istituto del recesso, previsto per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019. Pertanto, le Amministrazioni dovranno attivare le comunicazioni necessarie previste, verso l’INPS, nel flusso Uniemens “ListaPosPa”, dopo avere ricevuto conferma dal Fondo stesso che l’adesione possa ritenersi valida (art. 6, comma 5, dell’Accordo).

Ai fini della corretta compilazione della ListaPosPA per i lavoratori da considerare “aderenti al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio”, ai quali si applica la disciplina in oggetto, le Amministrazioni datori di Lavoro/dichiaranti dovranno valorizzare, l’elemento <SilenzioAssenso> di <DatiPrevCompl> di <D0_DenunciaIndividuale>, indicando nell’apposito campo il codice “1”, solo una volta terminati tutti i passaggi propedeutici al riconoscimento dello status di aderente.

A seguito di tale compilazione si dovrà valorizzare il codice descrizione 1 “Iscritto alle gestioni Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine lavoro (TFR-TFS) ed a fondi o forme di previdenza complementari” dell’elemento <CodTipoIscrFondoPrevCompl> di <DatiPrevCompl>, sempre nel <D0 DenunciaIndividuale>.

Si evidenzia, inoltre, la necessità che nell’elemento <E1_FondoPensioneCompl>, che contiene i dati relativi alla posizione contributiva degli iscritti ai Fondi Pensione di previdenza complementare, per i dipendenti assunti successivamente alla data di sottoscrizione dell’Accordo, interessati dalla disciplina del silenzio-assenso, la data da indicare nell’elemento <DataSottoscrizioneDomanda> sia quella coincidente con quanto indicato nell’articolo 4, comma 2, dell’Accordo stesso, ossia il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro per i nuovi assunti. Diversamente, i dipendenti già in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo, assunti a partire dal 2 gennaio 2019, verranno considerati iscritti trascorsi i sei mesi dalla data certa di ricezione dell’informativa inviata dall’Amministrazione di appartenenza, sulla base di quanto previsto all’articolo 5 dell’Accordo stesso.

All’interno del campo <Decorrenza contributiva> dovrà essere indicato il mese coincidente con l’elemento <DataSottoscrizioneDomanda>.

La segnalazione all’INPS dell’iscrizione al Fondo pensione del dipendente dovrà avvenire esclusivamente in sede di compilazione della ListaPosPA e in conformità alle istruzioni fornite, inserendo, nella denuncia del mese di comunicazione, tanti elementi <E1_FondoPensioneCompl>, anche con effetto retroattivo, quanti sono i mesi trascorsi dal riconoscimento dello status di aderente al Fondo (art. 4, comma 9, dell’Accordo).

Successivamente alla comunicazione definitiva dell’iscrizione al Fondo pensione, l’Istituto provvederà a utilizzare i dati economici relativi al trattamento di fine rapporto indicati nelle denunce mensili già trasmesse, al fine dell’attivazione della posizione individuale dei nuovi aderenti.

Le modalità di comunicazione appena descritte interessano esclusivamente le adesioni riguardate dalla norma del silenzio-assenso, regolamentate dall’Accordo tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali del 16 settembre 2021. Restano confermate le modalità di comunicazione già in uso con l’INPS, per le adesioni ai fondi pensione avvenute attraverso sottoscrizione esplicita del modulo di adesione.

Per completezza d’informazione si allegail testo dell’Accordo del 16 settembre 2021 sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso (Allegato n. 1). Si vorrà altresì fare riferimento a quanto specificatamente dettagliato con l’Informativa predisposta dall’ARAN sulla tematica in argomento.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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