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Indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
1. Premessa
L’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede la concessione di un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al giorno, in favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- pescatori autonomi;
- soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
Con la circolare n. 173 del 19 novembre 2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19 in favore dei suddetti lavoratori e alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell’INPS utilizzando il servizio “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le indicazioni per la presentazione degli eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte delle indennità di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge n. 178/2020
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori riportate in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Si fa altresì presente che per le domande respinte viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio:
“NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
Tuttavia, laddove l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio, non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territoriale ovvero non sia stato allegato alcun documento) la medesima sarà considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita presso ogni Struttura territoriale INPS.
3. Indirizzi amministrativi sui riesami
Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge n. 178/2020, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 173/2021.
Si ribadisce che, per le categorie di lavoratori sopra riportate, la disposizione di cui al comma 316 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede che l’accesso al trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. Ai sensi della richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 178/2020, per l’individuazione del suddetto requisito il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Inoltre, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, che ha integrato le indicazioni fornite con il messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020, è stato precisato che in merito alla verifica della qualifica di “pescatore autonomo” questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, ossia la qualifica di “pescatore autonomo”, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente fare produrre al richiedente in sede di riesame, in sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del citato messaggio n. 4358/2020, un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:
- lo status di pescatore “autonomo”;
- la natura del reddito derivante dall’attività di pesca.
Inoltre, il richiedente, qualora associato in cooperativa, deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante l’importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.
Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno essere verificate dall’operatore di Sede mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.
4. Indirizzi procedurali
In merito agli indirizzi procedurali, si ricorda che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di Variazione DSWEB, che consente di modificare lo stato:
- da D (definita) in L (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note;
- da A (accolta) in R (respinta) – inserire un codice di reiezione valido;
- da R (respinta) in A (accolta) – cancellare il codice di reiezione.
Affinché una domanda sia posta in pagamento è necessario anche verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato su “SI”.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
1. Premessa
L’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede la concessione di un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al giorno, in favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- pescatori autonomi;
- soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
Con la circolare n. 173 del 19 novembre 2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19 in favore dei suddetti lavoratori e alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell’INPS utilizzando il servizio “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le indicazioni per la presentazione degli eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte delle indennità di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge n. 178/2020
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori riportate in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Si fa altresì presente che per le domande respinte viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio:
“NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
Tuttavia, laddove l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio, non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territoriale ovvero non sia stato allegato alcun documento) la medesima sarà considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita presso ogni Struttura territoriale INPS.
3. Indirizzi amministrativi sui riesami
Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge n. 178/2020, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 173/2021.
Si ribadisce che, per le categorie di lavoratori sopra riportate, la disposizione di cui al comma 316 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede che l’accesso al trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. Ai sensi della richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 178/2020, per l’individuazione del suddetto requisito il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Inoltre, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, che ha integrato le indicazioni fornite con il messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020, è stato precisato che in merito alla verifica della qualifica di “pescatore autonomo” questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, ossia la qualifica di “pescatore autonomo”, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente fare produrre al richiedente in sede di riesame, in sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del citato messaggio n. 4358/2020, un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:
- lo status di pescatore “autonomo”;
- la natura del reddito derivante dall’attività di pesca.
Inoltre, il richiedente, qualora associato in cooperativa, deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante l’importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.
Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno essere verificate dall’operatore di Sede mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.
4. Indirizzi procedurali
In merito agli indirizzi procedurali, si ricorda che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di Variazione DSWEB, che consente di modificare lo stato:
- da D (definita) in L (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note;
- da A (accolta) in R (respinta) – inserire un codice di reiezione valido;
- da R (respinta) in A (accolta) – cancellare il codice di reiezione.
Affinché una domanda sia posta in pagamento è necessario anche verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato su “SI”.
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