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Messaggio numero 2637 del 01-07-2022


Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Chiarimenti inerenti le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens

Con circolare n. 76 del 30 giugno 2022 sono state illustrate le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà.

Con il presente messaggio si precisa che le indicazioni contenute al paragrafo 11 “Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens”, in particolare i punti 11.1, periodi correnti e 11.2 periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022, sono così modificate:

11.1 Periodi correnti

A decorrere dal periodo di competenza “LUGLIO 2022” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022.

Per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso UniEmens, si confermano le modalità in uso.

Si fa presente che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi, qualora ricorrano le condizioni descritte al paragrafo 2 della presente circolare, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del C.A. “3Y”, che dal periodo di competenza luglio 2022 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS”. Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto requisito.

Dal periodo di competenza luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” assumono il seguente nuovo significato:

C.A.

Descrizione

0G

Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

0W

Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

9E

Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano i suddetti requisiti occupazionali, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codici di autorizzazione sopra indicati.

Si precisa che i codici di autorizzazione “0G”, “0W”, “9E” devono essere assegnati solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”.

Dalla medesima decorrenza di luglio 2022, alle posizioni contributive dei datori di lavoro che entrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, a seguito della riforma di cui alla legge di Bilancio 2022, in sede di prima applicazione, è stato attribuito centralmente il C.A. “0J”.

In particolare, le aziende interessate sono contraddistinte dai C.S.C./C.A. evidenziati nella tabella sotto riportata.

C.S.C.

C.A.

7.07.10

Partiti politici

1.15.04 1.15.05

1.15.06

7.07.05

con “4P”

Aziende trasporto aereo

7.02.05

Senza ca 7V

Farmacie

Tutti i C.S.C.*

Con C.A. (6L, 8V,6P, 0S, 1Z) in assenza di C.A. 6G o 2C.

Fondi solidarietà

* Per l’anno 2022 in via transitoria, il C.A. “0J” è assegnato anche ai datori di lavoro appartenenti a settori nei quali i decreti istitutivi dei relativi Fondi di solidarietà prevedono una soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella prevista dalla legge (cfr. il precedente paragrafo 5).

Si comunica, inoltre, che il C.A. “3J”, avente il significato di “Impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale”, alla data del 1° luglio 2022 cessa la sua validità ed è eliminato centralmente dalle posizioni contributive.

Sempre dalla stessa data alle posizioni su cui si è provveduto ad eliminare il C.A. “3J” è attribuito centralmente il C.A. “3Y”.

Invece ai C.S.C. 4.18.03 con C.A. 5K; 4.XX.XX con C.A. 3X; 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X, è attribuito a decorrere dal 1° luglio 2022 il C.A. “7B”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”.

In considerazione di quanto esposto ai paragrafi 6.1 e 6.2 della presente circolare, dal periodo di competenza gennaio 2023, centralmente saranno eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” e sarà attribuito il C.A. “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del C.A. “9N”.

Il C.A. “9N” può essere assegnato solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”.

A integrazione dei C.S.C. dei partiti politici, delle farmacie e delle aziende di navigazione aerea, nella tabella sottostante si riporta l’elenco dei C.S.C. contraddistinti dal C.A. “0J” e rientranti nell’ambito di applicazione del FIS.

Settore

C.S.C. C.A.

Industria

1.XX.XX con 4A

con 1D

con 1E

con 1F

1.15.05 con 2E

1.15.06 con 2E

1.18.08

1.18.09

1.21.01

Enti

2.XX.XX con 0V (o comunque non pubblica amministrazione)

Credito, Assicurazioni,

Tributi

6.01.XX escluso se 3D o 3F

6.02.XX escluso se 2V

6.03.01 con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi)

Terziario

7.01.XX – 7.02.XX – 7.03.01 7.04.01- 7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 – 7.05.04 – 7.06.01 – 7.06.02 – 7.07.01 – 7.07.02 – 7.07.04 – 7.07.05 – 7.07.06 – 7.07.07

7.07.03 escluso se 9U

7.07.08 escluso se 9A

7.07.XX con 4A

7.07.09

Si ricorda, che rientrano nel campo di applicazione del FIS anche le aziende industriali a capitale interamente pubblico, in quanto escluse dalla disciplina della CIGO e della CIGS, ove non rientranti nel campo di applicazione di Fondi di solidarietà istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

Si rammenta, inoltre, che rientrano nel campo di applicazione del FIS i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, ove dipendenti di datori di lavoro destinatari della disciplina di cui all’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, in quanto esclusi dalle tutele previste dall’articolo 10 e dall’articolo 25-bis del medesimo decreto legislativo. Parallelamente, ove detti giornalisti siano dipendenti da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, in relazione agli stessi sussiste l’obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento ai suddetti Fondi di solidarietà.

11.2 Periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022

CIGO

Per il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, per la qualifica di lavoratore a domicilio, apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro interessati, valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso, “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale o al limite dimensionale.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Si evidenzia, infine, che per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, dipendenti da imprese dell’industria e artigianato edile o da imprese dell’industria e artigianato lapidei, la contribuzione CIGO è dovuta nella misura indicata all’articolo 13, comma 1, lett. c) e d), del D.lgs n. 148/2015 (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3, relativo agli apprendisti professionalizzanti).

CIGS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore

  • L027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022”;
  • L028”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contributo CIGS anno 2022”;
  • M027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022”;
  • M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”.

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato:

per il codice “L027” l’importo della quota contributiva da recuperare pari allo 0,63% dell’imponibile contributivo;

per il codice “L028” l’importo pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo;

per il codice “M027” il contributo da versare pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo;

per il codice “M032” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

FIS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo FIS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore

  • L029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%”;
  • “L030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%”;
  • M029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%”;
  • M030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%”;
  • “M031”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%”;
  • “M037”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%”;
  • “M033”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”;
  • “M034”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%”

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello, dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da versare pari a:

0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria – 0,35% riduzione nei casi di Forza aziendale fino a 5 dipendenti); Codice M029

0,10% dell’imponibile contributivo (0,55% aliquota ridotta 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti – 0,45% aliquota ordinaria anno 2021); Codice M030

0,04% dell’imponibile contributivo (0,69% aliquota ridotta anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti – 0,65 aliquota ordinaria anno 2021); Codice M031

0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037

0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033

Per la qualifica di lavoratore a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendista di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA, PC, M0, M1”) l’importo del contributo ridotto è pari a:

0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,35% riduzione anno 2022 se Forza aziendale minore o uguale a 5 dipendenti); Codice M029

0,55% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,25% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti); Codice M034

0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037

0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come Impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Fondi di solidarietà

Ai fini del versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022 afferente ai lavoratori in forza – ivi compresi i lavoratori a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA”, “PC”, “M0”, “M1”) – i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “M036”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà anno 2022”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo relativo al fondo di appartenenza.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro contraddistinti dai codici di autorizzazione “0S”, “1Z”, “6P”, “7B” “7V” per il recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno il codice sopra esposto “L028”.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi

Con circolare n. 76 del 30 giugno 2022 sono state illustrate le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà.

Con il presente messaggio si precisa che le indicazioni contenute al paragrafo 11 “Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens”, in particolare i punti 11.1, periodi correnti e 11.2 periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022, sono così modificate:

11.1 Periodi correnti

A decorrere dal periodo di competenza “LUGLIO 2022” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022.

Per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso UniEmens, si confermano le modalità in uso.

Si fa presente che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi, qualora ricorrano le condizioni descritte al paragrafo 2 della presente circolare, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del C.A. “3Y”, che dal periodo di competenza luglio 2022 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS”. Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto requisito.

Dal periodo di competenza luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” assumono il seguente nuovo significato:

C.A.

Descrizione

0G

Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

0W

Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

9E

Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano i suddetti requisiti occupazionali, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codici di autorizzazione sopra indicati.

Si precisa che i codici di autorizzazione “0G”, “0W”, “9E” devono essere assegnati solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”.

Dalla medesima decorrenza di luglio 2022, alle posizioni contributive dei datori di lavoro che entrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, a seguito della riforma di cui alla legge di Bilancio 2022, in sede di prima applicazione, è stato attribuito centralmente il C.A. “0J”.

In particolare, le aziende interessate sono contraddistinte dai C.S.C./C.A. evidenziati nella tabella sotto riportata.

C.S.C.

C.A.

7.07.10

Partiti politici

1.15.04 1.15.05

1.15.06

7.07.05

con “4P”

Aziende trasporto aereo

7.02.05

Senza ca 7V

Farmacie

Tutti i C.S.C.*

Con C.A. (6L, 8V,6P, 0S, 1Z) in assenza di C.A. 6G o 2C.

Fondi solidarietà

* Per l’anno 2022 in via transitoria, il C.A. “0J” è assegnato anche ai datori di lavoro appartenenti a settori nei quali i decreti istitutivi dei relativi Fondi di solidarietà prevedono una soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella prevista dalla legge (cfr. il precedente paragrafo 5).

Si comunica, inoltre, che il C.A. “3J”, avente il significato di “Impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale”, alla data del 1° luglio 2022 cessa la sua validità ed è eliminato centralmente dalle posizioni contributive.

Sempre dalla stessa data alle posizioni su cui si è provveduto ad eliminare il C.A. “3J” è attribuito centralmente il C.A. “3Y”.

Invece ai C.S.C. 4.18.03 con C.A. 5K; 4.XX.XX con C.A. 3X; 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X, è attribuito a decorrere dal 1° luglio 2022 il C.A. “7B”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”.

In considerazione di quanto esposto ai paragrafi 6.1 e 6.2 della presente circolare, dal periodo di competenza gennaio 2023, centralmente saranno eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” e sarà attribuito il C.A. “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del C.A. “9N”.

Il C.A. “9N” può essere assegnato solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”.

A integrazione dei C.S.C. dei partiti politici, delle farmacie e delle aziende di navigazione aerea, nella tabella sottostante si riporta l’elenco dei C.S.C. contraddistinti dal C.A. “0J” e rientranti nell’ambito di applicazione del FIS.

Settore

C.S.C. C.A.

Industria

1.XX.XX con 4A

con 1D

con 1E

con 1F

1.15.05 con 2E

1.15.06 con 2E

1.18.08

1.18.09

1.21.01

Enti

2.XX.XX con 0V (o comunque non pubblica amministrazione)

Credito, Assicurazioni,

Tributi

6.01.XX escluso se 3D o 3F

6.02.XX escluso se 2V

6.03.01 con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi)

Terziario

7.01.XX – 7.02.XX – 7.03.01 7.04.01- 7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 – 7.05.04 – 7.06.01 – 7.06.02 – 7.07.01 – 7.07.02 – 7.07.04 – 7.07.05 – 7.07.06 – 7.07.07

7.07.03 escluso se 9U

7.07.08 escluso se 9A

7.07.XX con 4A

7.07.09

Si ricorda, che rientrano nel campo di applicazione del FIS anche le aziende industriali a capitale interamente pubblico, in quanto escluse dalla disciplina della CIGO e della CIGS, ove non rientranti nel campo di applicazione di Fondi di solidarietà istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

Si rammenta, inoltre, che rientrano nel campo di applicazione del FIS i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, ove dipendenti di datori di lavoro destinatari della disciplina di cui all’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, in quanto esclusi dalle tutele previste dall’articolo 10 e dall’articolo 25-bis del medesimo decreto legislativo. Parallelamente, ove detti giornalisti siano dipendenti da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, in relazione agli stessi sussiste l’obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento ai suddetti Fondi di solidarietà.

11.2 Periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022

CIGO

Per il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, per la qualifica di lavoratore a domicilio, apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro interessati, valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso, “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale o al limite dimensionale.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Si evidenzia, infine, che per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, dipendenti da imprese dell’industria e artigianato edile o da imprese dell’industria e artigianato lapidei, la contribuzione CIGO è dovuta nella misura indicata all’articolo 13, comma 1, lett. c) e d), del D.lgs n. 148/2015 (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3, relativo agli apprendisti professionalizzanti).

CIGS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore

  • L027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022”;
  • L028”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contributo CIGS anno 2022”;
  • M027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022”;
  • M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”.

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato:

per il codice “L027” l’importo della quota contributiva da recuperare pari allo 0,63% dell’imponibile contributivo;

per il codice “L028” l’importo pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo;

per il codice “M027” il contributo da versare pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo;

per il codice “M032” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

FIS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo FIS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore

  • L029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%”;
  • “L030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%”;
  • M029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%”;
  • M030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%”;
  • “M031”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%”;
  • “M037”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%”;
  • “M033”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”;
  • “M034”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%”

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello, dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da versare pari a:

0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria – 0,35% riduzione nei casi di Forza aziendale fino a 5 dipendenti); Codice M029

0,10% dell’imponibile contributivo (0,55% aliquota ridotta 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti – 0,45% aliquota ordinaria anno 2021); Codice M030

0,04% dell’imponibile contributivo (0,69% aliquota ridotta anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti – 0,65 aliquota ordinaria anno 2021); Codice M031

0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037

0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033

Per la qualifica di lavoratore a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendista di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA, PC, M0, M1”) l’importo del contributo ridotto è pari a:

0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,35% riduzione anno 2022 se Forza aziendale minore o uguale a 5 dipendenti); Codice M029

0,55% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,25% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti); Codice M034

0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037

0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come Impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Fondi di solidarietà

Ai fini del versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022 afferente ai lavoratori in forza – ivi compresi i lavoratori a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA”, “PC”, “M0”, “M1”) – i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “M036”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà anno 2022”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo relativo al fondo di appartenenza.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro contraddistinti dai codici di autorizzazione “0S”, “1Z”, “6P”, “7B” “7V” per il recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno il codice sopra esposto “L028”.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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