Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator
1. Premessa
L’articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, rubricato “Fondo unico nazionale per il turismo”, ha previsto al comma 2-ter, per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, per il periodo di competenza aprile 2022-agosto 2022, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione in trattazione consiste, pertanto, in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nei richiamati settori, vale a dire i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.
Per tale ragione, l’agevolazione in argomento è connotata da profili di selettività e, in quanto tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. Infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-septies, del decreto-legge n. 4/2022, l’esonero è concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, ed è subordinato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Al riguardo, si rappresenta che, con decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Da ultimo, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.
Più in particolare, l’esonero contributivo in esame, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-quater, del decreto-legge n. 4/2022, è riconosciuto nel limite di 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.
La medesima disposizione normativa prevede, infine, al comma 2-quinquies, che l’INPS provveda al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non adotti altri provvedimenti concessori.
Con il presente messaggio, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono, pertanto, le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti, secondo quanto previsto dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro, del codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Pertanto, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in trattazione, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa in oggetto è stato attribuito da parte dell’Istituto, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
A seguito dell’attribuzione del predetto codice di autorizzazione, volto, come sopra precisato, a individuare la platea dei beneficiari della misura in trattazione, sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche finalizzate all’esatta quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
3. Assetto e misura dell’esonero
L’esonero in trattazione è fruibile – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – nei limiti della contribuzione dovuta per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Ferma restando la necessità della preliminare attribuzione del CA 2J di cui sopra, ai fini della legittima fruizione della misura di esonero in trattazione, con successiva comunicazione saranno emanate le istruzioni per l’effettiva fruizione, da parte dei datori di lavoro appositamente individuati con il suddetto CA, della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo al procedimento volto alla quantificazione dell’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
In particolare, con successive indicazioni da parte dell’Istituto saranno fornite le istruzioni relative alla compilazione del modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), affinché ciascun datore di lavoro, cui è stato attribuito il CA 2J entro il 30 giugno 2022, possa fornire le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante.
In attuazione di quanto disposto dal comma 2-ter dell’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, il modulo telematico consentirà al datore di lavoro di dichiarare, tra l’altro, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato – e, conseguentemente, di rispettare – i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, e successive modificazioni.
Poiché, infine, come specificato in premessa, l’esonero è riconosciuto nel limite delle minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, il numero di mesi di concessione (fino a un massimo di cinque) del beneficio per ogni datore di lavoro – per il periodo aprile 2022 – agosto 2022 – sarà individuato sulla base della totalità della platea dei beneficiari a cui sia stato attribuito il CA 2J e con riferimento al predetto limite di spesa.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
1. Premessa
L’articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, rubricato “Fondo unico nazionale per il turismo”, ha previsto al comma 2-ter, per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, per il periodo di competenza aprile 2022-agosto 2022, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione in trattazione consiste, pertanto, in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nei richiamati settori, vale a dire i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.
Per tale ragione, l’agevolazione in argomento è connotata da profili di selettività e, in quanto tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. Infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-septies, del decreto-legge n. 4/2022, l’esonero è concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, ed è subordinato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Al riguardo, si rappresenta che, con decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Da ultimo, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.
Più in particolare, l’esonero contributivo in esame, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-quater, del decreto-legge n. 4/2022, è riconosciuto nel limite di 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.
La medesima disposizione normativa prevede, infine, al comma 2-quinquies, che l’INPS provveda al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non adotti altri provvedimenti concessori.
Con il presente messaggio, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono, pertanto, le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti, secondo quanto previsto dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro, del codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Pertanto, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in trattazione, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa in oggetto è stato attribuito da parte dell’Istituto, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
A seguito dell’attribuzione del predetto codice di autorizzazione, volto, come sopra precisato, a individuare la platea dei beneficiari della misura in trattazione, sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche finalizzate all’esatta quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
3. Assetto e misura dell’esonero
L’esonero in trattazione è fruibile – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – nei limiti della contribuzione dovuta per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Ferma restando la necessità della preliminare attribuzione del CA 2J di cui sopra, ai fini della legittima fruizione della misura di esonero in trattazione, con successiva comunicazione saranno emanate le istruzioni per l’effettiva fruizione, da parte dei datori di lavoro appositamente individuati con il suddetto CA, della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo al procedimento volto alla quantificazione dell’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
In particolare, con successive indicazioni da parte dell’Istituto saranno fornite le istruzioni relative alla compilazione del modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), affinché ciascun datore di lavoro, cui è stato attribuito il CA 2J entro il 30 giugno 2022, possa fornire le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante.
In attuazione di quanto disposto dal comma 2-ter dell’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, il modulo telematico consentirà al datore di lavoro di dichiarare, tra l’altro, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato – e, conseguentemente, di rispettare – i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, e successive modificazioni.
Poiché, infine, come specificato in premessa, l’esonero è riconosciuto nel limite delle minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, il numero di mesi di concessione (fino a un massimo di cinque) del beneficio per ogni datore di lavoro – per il periodo aprile 2022 – agosto 2022 – sarà individuato sulla base della totalità della platea dei beneficiari a cui sia stato attribuito il CA 2J e con riferimento al predetto limite di spesa.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |