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Messaggio numero 2766 del 11-07-2022


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Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali

Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Premessa

L’articolo 1, comma 74, lettera g), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022) ha modificato l’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Tale ultima disposizione ha introdotto per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza (di seguito Rdc) spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

Nella circolare n. 104/2019 e nel successivo messaggio n. 4099/2019 dell’Istituto, ai quali si rinvia, sono state fornite le indicazioni per la fruizione della misura in trattazione.

Ciò premesso, l’articolo 1, comma 74, lettera g), numero 1), della legge di Bilancio 2022 ha previsto che, al comma 1 del citato articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019, le parole “Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc” siano sostituite dalle seguenti “Al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc”.

La suddetta novella legislativa, dunque, innova la previgente disciplina per due ordini di motivi:

  • estende le fattispecie contrattuali incentivabili, stabilendo che l’esonero possa trovare applicazione anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Rdc effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato;
  • elimina in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL, quale condizione di accesso all’esonero in oggetto.

Inoltre, l’articolo 1, comma 74, lettera g), numero 2), della citata legge di Bilancio 2022 modifica ulteriormente l’articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019, prevedendo l’introduzione, tra gli altri, dei commi 1-bis e 1-ter.

In forza del citato comma 1-bis, è previsto che: “Le agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate dall’ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc”.

In favore delle suddette agenzie per il lavoro, autorizzate dall’ANPAL a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc, è riconosciuto, come previsto dalla novella di cui al successivo comma 1-ter, per ogni soggetto assunto a seguito della specifica attività di intermediazione, effettuata mediante l’utilizzo delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, il 20 per cento dell’incentivo in oggetto, che viene decurtato dall’importo spettante al datore di lavoro.

Pertanto, nelle ipotesi in cui un lavoratore venga assunto a seguito della specifica attività di intermediazione e di tale evenienza sia dato rilievo nell’istanza di riconoscimento del beneficio presentata dal datore di lavoro, l’ammontare dell’agevolazione riconoscibile al datore di lavoro sarà decurtato del 20 per cento, che verrà riconosciuto all’agenzia per il lavoro.

Con il presente messaggio si comunica che l’Istituto ha modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche sopra descritte, sia in ordine all’estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili, sia rispetto all’introduzione dell’esonero in esame per le agenzie per il lavoro.

Al riguardo, si precisa che l’importo dell’incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio di cui si tratta.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni già fornite con il citato messaggio n. 4099/2019 a cui si rinvia.

Con riferimento alle sole assunzioni effettuate a seguito dell’attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro, si forniscono inoltre le ulteriori indicazioni sotto riportate.

Si ricorda, preliminarmente, che anche per l’agenzia per il lavoro il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175-1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa inmateria di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella ezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per esporre il beneficio spettante in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il lavoro, i datori di lavoro autorizzati dovranno valorizzare, a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del presente messaggio, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “RDCM”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento delconguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L562”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
  • con il codice “L563”, avente il significato di “Arretrati Esonero Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

L’agenzia per il lavoro recupererà la parte di incentivo spettante valorizzando all’interno di <Denunciaaziendale> <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “L564”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter”.

3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendano fruire del beneficio autorizzato dovranno utilizzare, anche per i lavoratori con contratti a tempo parziale e a tempo determinato assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Codici Recupero previsti nel messaggio n. 4099/2019, cioè “R-Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019” e “S-Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto”.

Invece, in virtù di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 1, comma 74, lettera g), numero 2), della legge di Bilancio 2022, che ha modificato ulteriormente l’articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019, prevedendo la possibilità di riconoscere l’agevolazione al datore di lavoro con una decurtazione del 20 per cento, da attribuire all’Agenzia per il lavoro, a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del presente messaggio per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “34”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato il valore del contributo oggetto del beneficio per il datore di lavoro.

Per il recupero della quota di incentivo spettante all’agenzia per il lavoro, si rinvia alle indicazioni già fornite per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens sezione <PosContributiva> (cfr. il precedente paragrafo 2).

Nella denuncia dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 sarà consentito esporre il recupero relativo ai mesi da gennaio 2022 a quello precedente l’esposizione del corrente.

Si ricorda, infine, che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

4. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella
sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

A decorrere dal flusso di competenza del mese successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro autorizzati a fruire del beneficio in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il lavoro, nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze per i lavoratori ai quali spetta l’incentivo valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento<DatiAgriRetribuzione> oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CM”, che assume il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1, 1-bis e 1-ter mediazione”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese diriferimento.

I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “CM”, consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione aziendale, nel “Cassetto previdenziale delle aziende agricole”.

Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di marzo 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell’elemento <DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “CN”, che assume il significato di “Recupero pregresso CM”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese di riferimento.

La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini previsti per il secondo trimestre 2022 (31 agosto 2022).

Per il recupero dell’incentivo, dal mese di aprile 2022 fino al mese precedente all’esposizione del corrente, può essere rinviato il flusso completo che annulla e sostituisce il flusso precedentemente inviato (cfr. la circolare n. 65/2019).

Si evidenzia che per gli operai a tempo determinato, l’importo da valorizzare in <Retribuzione> deve essere riparametrato in base alle giornate effettivamente prestate nel mese di riferimento; analogamente, l’importo deve essere riparametrato in caso di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, tenendo conto dei contributi effettivamente dovuti.

In fase di trasmissione dei flussi, l’Istituto procederà a verificare che le agevolazioni indicate nei flussi siano coerenti con le autorizzate rilasciate.
In sede di tariffazione, dopo il calcolo della contribuzione dovuta, al netto delle riduzioni previste, sarà determinato l’importo dell’incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni dichiarate.

Si precisa che lo sgravio sarà riconosciuto in misura pari al minore valore tra l’importo indicato autorizzato, l’elemento <Retribuzione> per il tipo retribuzione “Y” e lo sgravio calcolato dall’Istituto. Se l’incentivo mensile calcolato è superiore, verrà riconosciuto lo sgravio indicato nel tipo retribuzione “Y”, fermo restando il limite massimo autorizzato. L’importo dell’esonero spettante sarà riportato nel relativo prospetto di calcolo.

Per il recupero della quota di incentivo spettante all’agenzia per il lavoro, si rinvia alle indicazioni già fornite per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

5. Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione dello sgravio a favore dei datori di lavoro e delle agenzie per il lavoro che abbiano svolto attività di intermediazione che procedano all’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 4/2019, si istituiscono nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAY (Gestione degli oneri per il reddito e la pensione di cittadinanza) i seguenti conti:

GAY37102 -sgravio riconosciuto ai datori di lavoro che procedono per il tramite delle agenzie di intermediazione all’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’art. 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, 1-bis e 1-ter – art. 1, comma 74, lettera g), numeri 1 e 2 della legge n. 234/2021.

GAY37103 – sgravio riconosciuto alle agenzie di intermediazione per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’art. 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, 1-bis e 1-ter art. 1, comma 74, lettera g), numeri 1 e 2 della legge n. 234/2021.

Il conto GAY37102 rileverà il beneficio spettante ai datori di lavoro esposto nel DM2013 “VIRTUALE” con i seguenti codici “L562”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione” e con il codice “L563”, avente il significato di “Arretrati Esonero Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”.

Al conto GAY37103, andrà rilevata la riduzione contributiva spettante, per le assunzioni eseguite dalle agenzie di mediazione e contraddistinto in Uniemens con il codice “L564”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter”.

I conti di nuova istituzione registreranno l’onere per lo sgravio in oggetto anche per i datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione UniEmens sezione <ListaPosPA> e nella sezione <PosAgri>.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.

Si riporta, in allegato, la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

1. Premessa

L’articolo 1, comma 74, lettera g), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022) ha modificato l’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Tale ultima disposizione ha introdotto per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza (di seguito Rdc) spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

Nella circolare n. 104/2019 e nel successivo messaggio n. 4099/2019 dell’Istituto, ai quali si rinvia, sono state fornite le indicazioni per la fruizione della misura in trattazione.

Ciò premesso, l’articolo 1, comma 74, lettera g), numero 1), della legge di Bilancio 2022 ha previsto che, al comma 1 del citato articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019, le parole “Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc” siano sostituite dalle seguenti “Al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc”.

La suddetta novella legislativa, dunque, innova la previgente disciplina per due ordini di motivi:

  • estende le fattispecie contrattuali incentivabili, stabilendo che l’esonero possa trovare applicazione anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Rdc effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato;
  • elimina in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL, quale condizione di accesso all’esonero in oggetto.

Inoltre, l’articolo 1, comma 74, lettera g), numero 2), della citata legge di Bilancio 2022 modifica ulteriormente l’articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019, prevedendo l’introduzione, tra gli altri, dei commi 1-bis e 1-ter.

In forza del citato comma 1-bis, è previsto che: “Le agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate dall’ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc”.

In favore delle suddette agenzie per il lavoro, autorizzate dall’ANPAL a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc, è riconosciuto, come previsto dalla novella di cui al successivo comma 1-ter, per ogni soggetto assunto a seguito della specifica attività di intermediazione, effettuata mediante l’utilizzo delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, il 20 per cento dell’incentivo in oggetto, che viene decurtato dall’importo spettante al datore di lavoro.

Pertanto, nelle ipotesi in cui un lavoratore venga assunto a seguito della specifica attività di intermediazione e di tale evenienza sia dato rilievo nell’istanza di riconoscimento del beneficio presentata dal datore di lavoro, l’ammontare dell’agevolazione riconoscibile al datore di lavoro sarà decurtato del 20 per cento, che verrà riconosciuto all’agenzia per il lavoro.

Con il presente messaggio si comunica che l’Istituto ha modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche sopra descritte, sia in ordine all’estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili, sia rispetto all’introduzione dell’esonero in esame per le agenzie per il lavoro.

Al riguardo, si precisa che l’importo dell’incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio di cui si tratta.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni già fornite con il citato messaggio n. 4099/2019 a cui si rinvia.

Con riferimento alle sole assunzioni effettuate a seguito dell’attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro, si forniscono inoltre le ulteriori indicazioni sotto riportate.

Si ricorda, preliminarmente, che anche per l’agenzia per il lavoro il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175-1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa inmateria di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella ezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per esporre il beneficio spettante in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il lavoro, i datori di lavoro autorizzati dovranno valorizzare, a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del presente messaggio, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “RDCM”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento delconguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L562”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
  • con il codice “L563”, avente il significato di “Arretrati Esonero Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

L’agenzia per il lavoro recupererà la parte di incentivo spettante valorizzando all’interno di <Denunciaaziendale> <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “L564”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter”.

3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendano fruire del beneficio autorizzato dovranno utilizzare, anche per i lavoratori con contratti a tempo parziale e a tempo determinato assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Codici Recupero previsti nel messaggio n. 4099/2019, cioè “R-Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019” e “S-Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto”.

Invece, in virtù di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 1, comma 74, lettera g), numero 2), della legge di Bilancio 2022, che ha modificato ulteriormente l’articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019, prevedendo la possibilità di riconoscere l’agevolazione al datore di lavoro con una decurtazione del 20 per cento, da attribuire all’Agenzia per il lavoro, a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del presente messaggio per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “34”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato il valore del contributo oggetto del beneficio per il datore di lavoro.

Per il recupero della quota di incentivo spettante all’agenzia per il lavoro, si rinvia alle indicazioni già fornite per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens sezione <PosContributiva> (cfr. il precedente paragrafo 2).

Nella denuncia dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 sarà consentito esporre il recupero relativo ai mesi da gennaio 2022 a quello precedente l’esposizione del corrente.

Si ricorda, infine, che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

4. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro nella
sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

A decorrere dal flusso di competenza del mese successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro autorizzati a fruire del beneficio in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il lavoro, nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze per i lavoratori ai quali spetta l’incentivo valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento<DatiAgriRetribuzione> oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CM”, che assume il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1, 1-bis e 1-ter mediazione”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese diriferimento.

I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “CM”, consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione aziendale, nel “Cassetto previdenziale delle aziende agricole”.

Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di marzo 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell’elemento <DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “CN”, che assume il significato di “Recupero pregresso CM”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese di riferimento.

La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini previsti per il secondo trimestre 2022 (31 agosto 2022).

Per il recupero dell’incentivo, dal mese di aprile 2022 fino al mese precedente all’esposizione del corrente, può essere rinviato il flusso completo che annulla e sostituisce il flusso precedentemente inviato (cfr. la circolare n. 65/2019).

Si evidenzia che per gli operai a tempo determinato, l’importo da valorizzare in <Retribuzione> deve essere riparametrato in base alle giornate effettivamente prestate nel mese di riferimento; analogamente, l’importo deve essere riparametrato in caso di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, tenendo conto dei contributi effettivamente dovuti.

In fase di trasmissione dei flussi, l’Istituto procederà a verificare che le agevolazioni indicate nei flussi siano coerenti con le autorizzate rilasciate.
In sede di tariffazione, dopo il calcolo della contribuzione dovuta, al netto delle riduzioni previste, sarà determinato l’importo dell’incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni dichiarate.

Si precisa che lo sgravio sarà riconosciuto in misura pari al minore valore tra l’importo indicato autorizzato, l’elemento <Retribuzione> per il tipo retribuzione “Y” e lo sgravio calcolato dall’Istituto. Se l’incentivo mensile calcolato è superiore, verrà riconosciuto lo sgravio indicato nel tipo retribuzione “Y”, fermo restando il limite massimo autorizzato. L’importo dell’esonero spettante sarà riportato nel relativo prospetto di calcolo.

Per il recupero della quota di incentivo spettante all’agenzia per il lavoro, si rinvia alle indicazioni già fornite per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

5. Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione dello sgravio a favore dei datori di lavoro e delle agenzie per il lavoro che abbiano svolto attività di intermediazione che procedano all’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 4/2019, si istituiscono nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAY (Gestione degli oneri per il reddito e la pensione di cittadinanza) i seguenti conti:

GAY37102 -sgravio riconosciuto ai datori di lavoro che procedono per il tramite delle agenzie di intermediazione all’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’art. 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, 1-bis e 1-ter – art. 1, comma 74, lettera g), numeri 1 e 2 della legge n. 234/2021.

GAY37103 – sgravio riconosciuto alle agenzie di intermediazione per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’art. 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, 1-bis e 1-ter art. 1, comma 74, lettera g), numeri 1 e 2 della legge n. 234/2021.

Il conto GAY37102 rileverà il beneficio spettante ai datori di lavoro esposto nel DM2013 “VIRTUALE” con i seguenti codici “L562”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione” e con il codice “L563”, avente il significato di “Arretrati Esonero Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”.

Al conto GAY37103, andrà rilevata la riduzione contributiva spettante, per le assunzioni eseguite dalle agenzie di mediazione e contraddistinto in Uniemens con il codice “L564”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter”.

I conti di nuova istituzione registreranno l’onere per lo sgravio in oggetto anche per i datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione UniEmens sezione <ListaPosPA> e nella sezione <PosAgri>.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.

Si riporta, in allegato, la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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