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Messaggio numero 2820 del 14-07-2022


Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita’ Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Aggiornamento della domanda telematica di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza.

Con il presente messaggio si rende noto che, a decorrere dal 15 luglio 2022, sarà aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc), che recepisce le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La predetta domanda sarà disponibile ai seguenti indirizzi web:

www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;

www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

Si richiama, in particolare, l’attenzione sulle modifiche introdotte all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, il quale prevede che la domanda di Rdc – resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc – equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.

Pertanto, il richiedente il beneficio in argomento, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso consapevole che la domanda di Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc e che le integrazioni necessarie a completare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ai sensi del articolo 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Con il presente messaggio si rende noto che, a decorrere dal 15 luglio 2022, sarà aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc), che recepisce le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La predetta domanda sarà disponibile ai seguenti indirizzi web:

www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;

www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

Si richiama, in particolare, l’attenzione sulle modifiche introdotte all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, il quale prevede che la domanda di Rdc – resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc – equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.

Pertanto, il richiedente il beneficio in argomento, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso consapevole che la domanda di Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc e che le integrazioni necessarie a completare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ai sensi del articolo 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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