Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Autorità di sistema portuale. Chiarimenti sulle assicurazioni non pensionistiche. Istruzioni operative
1. Premessa
Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, detta disposizioni in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In particolare, l’articolo 6 della legge n. 84/1994, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169/2016, istituisce quindici Autorità di sistema portuale (AdSP), aventi natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale.
Dalla loro costituzione le predette Autorità di sistema portuale sono subentrate alle cessate Autorità portuali nella proprietà e nel possesso dei beni e in tutti i rapporti giuridici in corso, compresi quelli lavorativi.
Si rammenta che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ha disciplinato l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), connotandola come forma previdenziale destinata a garantire il trattamento pensionistico per la generalità dei lavoratori dipendenti. Per contro, il legislatore, laddove abbia ritenuto opportuno prevedere forme di esclusione da detta assicurazione, ha espressamente individuato le singole fattispecie. In particolare, ai sensi dell’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315[1], è stata disciplinata per gli “Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l’espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione” la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche mediante adozione di deliberazione di massima.
Tenuto conto che da parte di alcune Strutture territoriali sono state rappresentate problematiche relative alla riscossione dei contributi minori, con il presente messaggio si effettua una ricognizione dell’assetto di tali obblighi contributivi relativi alle assicurazioni non pensionistiche e si forniscono le indicazioni in merito al corretto inquadramento previdenziale di tali soggetti datoriali, anche alla luce della natura di enti pubblici non economici delle predette AdSP che, come tali, rientrano nell’elencazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Assicurazioni non pensionistiche
Malattia e maternità
Secondo la normativa vigente in materia (cfr. il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e l’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, durante l’evento viene corrisposto dal datore di lavoro il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).
In applicazione della predetta normativa, le AdSP sono pertanto esonerate dall’obbligo di versamento della contribuzione relativa alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità.
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
Avuto riguardo alla natura di Amministrazioni pubbliche delle AdSP, la tutela assicurativa per gli eventi di disoccupazione involontaria garantita dalla NASpI (in precedenza ASpI) sussiste solo per i dipendenti delle predette Autorità assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per tali lavoratori è dovuto il solo contributo ordinario ASpI (1,31% + 0,30%), con esclusione, quindi, del contributo addizionale (1,40%).
Cassa unica assegni familiari (CUAF)
L’articolo 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, prevede, per il personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo (o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti), l’esonero dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari.
Fondo di Garanzia del TFR
Sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) tutti i datori di lavoro privati, nonché gli enti pubblici economici che perseguono, esclusivamente o prevalentemente, finalità nel settore economico, svolgendo, secondo le norme di diritto privato, un’attività di produzione o di scambio di beni e servizi (cfr. la circolare n. 122/1993).
Ne consegue che le AdSP, enti pubblici non economici, non sono soggette al versamento della predetta contribuzione, ancorché il TFR dei propri dipendenti sia soggetto alla disciplina di cui all’articolo 2120 del codice civile.
Fondo di Tesoreria
Con la circolare n. 70/2007, avente a oggetto la disciplina del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, l’Istituto ha chiarito che le preesistenti Autorità portuali con media occupazionale superiore a 50 addetti al 31 dicembre 2006 fossero tenute al versamento delle quote di TFR al predetto Fondo, in quanto i rapporti di lavoro dei dipendenti erano regolamentati secondo la normativa di diritto comune, ivi compresa l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 2120 del codice civile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Tenuto conto che anche ai lavoratori assunti dalle AdSP si applica la regolamentazione civilistica dei rapporti di lavoro, ne consegue che pure le AdSP sono tenute a versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora sussistano i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo.
Resta fermo che, in assenza del requisito dimensionale, l’obbligo contributivo permane limitatamente per i lavoratori già alle dipendenze di Autorità portuali con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che sono passati, in continuità, alle dipendenze delle AdSP.
A tale riguardo, si ricorda che i lavoratori devono essere esposti nel flusso Uniemens con il codice tipo cessazione “2T” sulla matricola dell’Autorità portuale e con il codice tipo assunzione “2T” sulla matricola dell’AdSP.
Si fa presente, infine, che, qualora a seguito della riorganizzazione prevista dal decreto legislativo n. 169/2016 siano state accorpate una o più Autorità portuali preesistenti in una nuova AdSP, il requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del nuovo soggetto giuridico (AdSP) deve essere determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per le AdSP che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno.
Fondo di integrazione salariale
Le AdSP sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale, in quanto pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle Strutture territoriali
Le posizioni contributive riferite alle AdSP debbono essere contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01, come già indicato per le preesistenti Autorità portuali (cfr. il messaggio n. 2883/2011). Inoltre, ai fini della determinazione del corretto carico contributivo in relazione alle diverse tipologie di lavoratori in forza, alle suddette posizioni contributive dovranno essere apposti esclusivamente i seguenti codici autorizzazione (C.A.): “6N” – “8F” – “8G” – “8H”.
Relativamente alle posizioni contributive riferite ad Autorità con obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, previa verifica dell’esistenza dei presupposti di legge (cfr. la circolare n. 70/2007), le competenti Strutture territoriali provvederanno a eliminare i C.A. “0V” e “1R” e, contestualmente, provvederanno ad attribuire il C.A. “1M” che assume il nuovo significato di “Enti pubblici non economici – Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 755 e successivi”. Le competenti Strutture territoriali dovranno altresì verificare l’esistenza dei presupposti che determinano l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria anche nei confronti delle posizioni contributive riferite ad Autorità precedentemente escluse.
Le Strutture territoriali interessate provvederanno all’eventuale variazione di inquadramento e all’apposizione dei C.A. secondo le indicazioni fornite, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.
4. Istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens
Al fine della corretta compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro interessati opereranno come segue.
I dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione IVS (33%), dovranno essere esposti come segue:
<Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “62”.
I dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione al Fondo di Tesoreria, dovranno essere esposti come segue, senza l’indicazione dell’imponibile contributivo e valorizzando i codici CF01, CF02 ecc.:
<Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.
I dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la contribuzione IVS e NASpI (33% + 1,31% + 0,30%), dovranno essere esposti come segue:
<Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “61”.
I dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la sola contribuzione NASpI (1,31% + 0,30%), dovranno essere esposti come segue:
<Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.
5. Sistemazione note di rettifica. Regolarizzazioni
Per la sistemazione dei periodi precedenti verranno fornite, con apposito messaggio, successive indicazioni relative all’invio dei flussi di variazione/regolarizzativi.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Cfr., da ultimo, anche l’articolo 5, comma 6, della legge 8 agosto 1991, n. 274.
1. Premessa
Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, detta disposizioni in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In particolare, l’articolo 6 della legge n. 84/1994, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169/2016, istituisce quindici Autorità di sistema portuale (AdSP), aventi natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale.
Dalla loro costituzione le predette Autorità di sistema portuale sono subentrate alle cessate Autorità portuali nella proprietà e nel possesso dei beni e in tutti i rapporti giuridici in corso, compresi quelli lavorativi.
Si rammenta che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ha disciplinato l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), connotandola come forma previdenziale destinata a garantire il trattamento pensionistico per la generalità dei lavoratori dipendenti. Per contro, il legislatore, laddove abbia ritenuto opportuno prevedere forme di esclusione da detta assicurazione, ha espressamente individuato le singole fattispecie. In particolare, ai sensi dell’articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315[1], è stata disciplinata per gli “Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l’espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione” la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche mediante adozione di deliberazione di massima.
Tenuto conto che da parte di alcune Strutture territoriali sono state rappresentate problematiche relative alla riscossione dei contributi minori, con il presente messaggio si effettua una ricognizione dell’assetto di tali obblighi contributivi relativi alle assicurazioni non pensionistiche e si forniscono le indicazioni in merito al corretto inquadramento previdenziale di tali soggetti datoriali, anche alla luce della natura di enti pubblici non economici delle predette AdSP che, come tali, rientrano nell’elencazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Assicurazioni non pensionistiche
Malattia e maternità
Secondo la normativa vigente in materia (cfr. il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e l’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, durante l’evento viene corrisposto dal datore di lavoro il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).
In applicazione della predetta normativa, le AdSP sono pertanto esonerate dall’obbligo di versamento della contribuzione relativa alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità.
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
Avuto riguardo alla natura di Amministrazioni pubbliche delle AdSP, la tutela assicurativa per gli eventi di disoccupazione involontaria garantita dalla NASpI (in precedenza ASpI) sussiste solo per i dipendenti delle predette Autorità assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per tali lavoratori è dovuto il solo contributo ordinario ASpI (1,31% + 0,30%), con esclusione, quindi, del contributo addizionale (1,40%).
Cassa unica assegni familiari (CUAF)
L’articolo 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, prevede, per il personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo (o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti), l’esonero dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari.
Fondo di Garanzia del TFR
Sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) tutti i datori di lavoro privati, nonché gli enti pubblici economici che perseguono, esclusivamente o prevalentemente, finalità nel settore economico, svolgendo, secondo le norme di diritto privato, un’attività di produzione o di scambio di beni e servizi (cfr. la circolare n. 122/1993).
Ne consegue che le AdSP, enti pubblici non economici, non sono soggette al versamento della predetta contribuzione, ancorché il TFR dei propri dipendenti sia soggetto alla disciplina di cui all’articolo 2120 del codice civile.
Fondo di Tesoreria
Con la circolare n. 70/2007, avente a oggetto la disciplina del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, l’Istituto ha chiarito che le preesistenti Autorità portuali con media occupazionale superiore a 50 addetti al 31 dicembre 2006 fossero tenute al versamento delle quote di TFR al predetto Fondo, in quanto i rapporti di lavoro dei dipendenti erano regolamentati secondo la normativa di diritto comune, ivi compresa l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 2120 del codice civile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Tenuto conto che anche ai lavoratori assunti dalle AdSP si applica la regolamentazione civilistica dei rapporti di lavoro, ne consegue che pure le AdSP sono tenute a versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora sussistano i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo.
Resta fermo che, in assenza del requisito dimensionale, l’obbligo contributivo permane limitatamente per i lavoratori già alle dipendenze di Autorità portuali con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che sono passati, in continuità, alle dipendenze delle AdSP.
A tale riguardo, si ricorda che i lavoratori devono essere esposti nel flusso Uniemens con il codice tipo cessazione “2T” sulla matricola dell’Autorità portuale e con il codice tipo assunzione “2T” sulla matricola dell’AdSP.
Si fa presente, infine, che, qualora a seguito della riorganizzazione prevista dal decreto legislativo n. 169/2016 siano state accorpate una o più Autorità portuali preesistenti in una nuova AdSP, il requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del nuovo soggetto giuridico (AdSP) deve essere determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per le AdSP che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno.
Fondo di integrazione salariale
Le AdSP sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale, in quanto pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle Strutture territoriali
Le posizioni contributive riferite alle AdSP debbono essere contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01, come già indicato per le preesistenti Autorità portuali (cfr. il messaggio n. 2883/2011). Inoltre, ai fini della determinazione del corretto carico contributivo in relazione alle diverse tipologie di lavoratori in forza, alle suddette posizioni contributive dovranno essere apposti esclusivamente i seguenti codici autorizzazione (C.A.): “6N” – “8F” – “8G” – “8H”.
Relativamente alle posizioni contributive riferite ad Autorità con obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, previa verifica dell’esistenza dei presupposti di legge (cfr. la circolare n. 70/2007), le competenti Strutture territoriali provvederanno a eliminare i C.A. “0V” e “1R” e, contestualmente, provvederanno ad attribuire il C.A. “1M” che assume il nuovo significato di “Enti pubblici non economici – Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 755 e successivi”. Le competenti Strutture territoriali dovranno altresì verificare l’esistenza dei presupposti che determinano l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria anche nei confronti delle posizioni contributive riferite ad Autorità precedentemente escluse.
Le Strutture territoriali interessate provvederanno all’eventuale variazione di inquadramento e all’apposizione dei C.A. secondo le indicazioni fornite, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.
4. Istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens
Al fine della corretta compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro interessati opereranno come segue.
I dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione IVS (33%), dovranno essere esposti come segue:
<Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “62”.
I dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione al Fondo di Tesoreria, dovranno essere esposti come segue, senza l’indicazione dell’imponibile contributivo e valorizzando i codici CF01, CF02 ecc.:
<Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.
I dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la contribuzione IVS e NASpI (33% + 1,31% + 0,30%), dovranno essere esposti come segue:
<Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “61”.
I dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la sola contribuzione NASpI (1,31% + 0,30%), dovranno essere esposti come segue:
<Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.
5. Sistemazione note di rettifica. Regolarizzazioni
Per la sistemazione dei periodi precedenti verranno fornite, con apposito messaggio, successive indicazioni relative all’invio dei flussi di variazione/regolarizzativi.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Cfr., da ultimo, anche l’articolo 5, comma 6, della legge 8 agosto 1991, n. 274.