Direzione Centrale Entrate
Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Adeguamento alle novelle di cui alla legge n. 234/2021. Precisazioni
1. Premessa
In sede di riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), come integrata dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha apportato, in particolare, significative modifiche sia al quadro normativo utile a identificare le misure di sostegno applicabili sia alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà.
La materia è stata affrontata e illustrata con le circolari n. 1 del 3 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e n. 18 del 1° febbraio 2022 e n. 76 del 30 giugno 2022 dell’Istituto, alle quali si rinvia.
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori precisazioni in ordine alle modifiche che il riordino della normativa ha apportato al sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma.
2. Riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali e obblighi di adeguamento
In relazione alle innovazioni recate all’impianto normativo di riferimento, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, assegna ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Inoltre, l’articolo 44, comma 11-quater, del citato decreto legislativo prevede che: “Per i fondi bilaterali di cui all’articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 1-bis, è fissato al 30 giugno 2023”.
Sulla portata di tale ultima disposizione e su alcuni ulteriori aspetti connessi alle novelle legislative sono stati sviluppati approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i cui esiti di seguito si illustrano.
Circa il termine del 30 giugno 2023, è stato osservato che gli ultimi Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sono il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali e il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, i quali, come chiarito dal Ministero vigilante, sono stati entrambi costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2020: il primo costituito con accordo del 18 luglio 2018 e istituito con il decreto del 9 agosto 2019; il secondo costituito con accordo del 3 ottobre 2017 e istituito con il decreto del 27 dicembre 2019.
Sul punto, il citato Dicastero ha precisato che, a livello tecnico, la costituzione del Fondo avviene con la sottoscrizione dell’accordo (cfr. a titolo esemplificativo l’articolo 26, comma 1 e comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015) mentre il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sancisce l’istituzione del Fondo presso l’Istituto.
La data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rappresenta, invece, la data dalla quale decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto entra in vigore. Infine, il Fondo può dirsi pienamente operativo soltanto con la nomina del Comitato amministratore.
In considerazione di quanto precede, la data del 31 dicembre 2022 – stabilita per l’adeguamento dei singoli decreti istitutivi – riguarda tutti i Fondi di solidarietà, compresi quelli sopracitati.
Circa il termine del 31 dicembre 2022, si chiarisce altresì che, poiché l’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. la circolare n. 1/2022 del Ministero, paragrafo 18, sottoparagrafo “Indicazioni operative”), ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro il 31 dicembre 2022.
3. Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e cassa integrazione straordinaria
Con riferimento alla cassa integrazione straordinaria (CIGS), si rammenta che l’articolo 20, comma 3–bis, del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 198, della legge n. 234/2021, stabilisce che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la relativa disciplina e i conseguenti obblighi contributivi trovino applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, che – nel semestre precedente – abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.
Tale previsione normativa trova ulteriore conferma nella novella legislativa che ha modificato il successivo comma 5 del menzionato articolo 20, in base al quale, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla medesima data, cessa di operare la disposizione che include nel campo di applicazione della CIGS le cosiddette imprese artigiane dell’indotto che, pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) che, conseguentemente, è tenuto a riconoscere l’assegno di integrazione salariale anche per le causali straordinarie. A tale fine, nell’ambito dell’adeguamento del proprio decreto istitutivo alle novelle derivanti dal riordino della normativa in materia, il Fondo potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015.
4. Natura e durata delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali
Con particolare riferimento alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, comma 1, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, si ricorda che l’articolo 1, comma 204, della legge n. 234/2021, modificando e integrando l’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie. La suddetta norma si inserisce nel quadro di razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ponendosi in linea di continuità con il sistema precedente ed è pertanto pienamente operativa anche in assenza dell’adeguamento da parte dei singoli Fondi.
A tale proposito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 30, comma 1-bis,del D.lgs n. 148/2015,i Fondi di solidarietà stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al suddetto comma, garantendo periodi minimi di durata della prestazione in base a quanto previsto dall’impianto normativo a sostegno della cassa integrazione e secondo i termini di seguito riportati:
Datori di lavoro | Durata minima che deve essere garantita dal Fondo |
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Rimane confermato che i singoli decreti possono garantire, a seconda della causale invocata e indipendentemente dal requisito dimensionale dei datori di lavoro aderenti, prestazioni fino alla durata massima pari a quelle rispettivamente stabilite dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.
Si rammenta altresì che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del D.lgs n. 148/2015, nel testo integrato dalla legge n. 234/2021, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, comma 1, 27 e 40 del citato decreto legislativo e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; a fare tempo dal 1° marzo 2022, il predetto assegno è riconosciuto, in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico.
In relazione a quanto precede, si ribadisce che, a seguito del riordino della normativa, i datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, comma 1, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al titolo I del D.lgs n. 148/2015 e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:
- adeguare i propri decreti istitutivi, come sopra anticipato, entro la data ultima del 31 dicembre 2022;
- garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
1. Premessa
In sede di riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), come integrata dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha apportato, in particolare, significative modifiche sia al quadro normativo utile a identificare le misure di sostegno applicabili sia alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà.
La materia è stata affrontata e illustrata con le circolari n. 1 del 3 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e n. 18 del 1° febbraio 2022 e n. 76 del 30 giugno 2022 dell’Istituto, alle quali si rinvia.
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori precisazioni in ordine alle modifiche che il riordino della normativa ha apportato al sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma.
2. Riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali e obblighi di adeguamento
In relazione alle innovazioni recate all’impianto normativo di riferimento, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, assegna ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Inoltre, l’articolo 44, comma 11-quater, del citato decreto legislativo prevede che: “Per i fondi bilaterali di cui all’articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 1-bis, è fissato al 30 giugno 2023”.
Sulla portata di tale ultima disposizione e su alcuni ulteriori aspetti connessi alle novelle legislative sono stati sviluppati approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i cui esiti di seguito si illustrano.
Circa il termine del 30 giugno 2023, è stato osservato che gli ultimi Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sono il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali e il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, i quali, come chiarito dal Ministero vigilante, sono stati entrambi costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2020: il primo costituito con accordo del 18 luglio 2018 e istituito con il decreto del 9 agosto 2019; il secondo costituito con accordo del 3 ottobre 2017 e istituito con il decreto del 27 dicembre 2019.
Sul punto, il citato Dicastero ha precisato che, a livello tecnico, la costituzione del Fondo avviene con la sottoscrizione dell’accordo (cfr. a titolo esemplificativo l’articolo 26, comma 1 e comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015) mentre il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sancisce l’istituzione del Fondo presso l’Istituto.
La data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rappresenta, invece, la data dalla quale decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto entra in vigore. Infine, il Fondo può dirsi pienamente operativo soltanto con la nomina del Comitato amministratore.
In considerazione di quanto precede, la data del 31 dicembre 2022 – stabilita per l’adeguamento dei singoli decreti istitutivi – riguarda tutti i Fondi di solidarietà, compresi quelli sopracitati.
Circa il termine del 31 dicembre 2022, si chiarisce altresì che, poiché l’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. la circolare n. 1/2022 del Ministero, paragrafo 18, sottoparagrafo “Indicazioni operative”), ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro il 31 dicembre 2022.
3. Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e cassa integrazione straordinaria
Con riferimento alla cassa integrazione straordinaria (CIGS), si rammenta che l’articolo 20, comma 3–bis, del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 198, della legge n. 234/2021, stabilisce che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la relativa disciplina e i conseguenti obblighi contributivi trovino applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, che – nel semestre precedente – abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.
Tale previsione normativa trova ulteriore conferma nella novella legislativa che ha modificato il successivo comma 5 del menzionato articolo 20, in base al quale, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla medesima data, cessa di operare la disposizione che include nel campo di applicazione della CIGS le cosiddette imprese artigiane dell’indotto che, pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) che, conseguentemente, è tenuto a riconoscere l’assegno di integrazione salariale anche per le causali straordinarie. A tale fine, nell’ambito dell’adeguamento del proprio decreto istitutivo alle novelle derivanti dal riordino della normativa in materia, il Fondo potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015.
4. Natura e durata delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali
Con particolare riferimento alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, comma 1, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, si ricorda che l’articolo 1, comma 204, della legge n. 234/2021, modificando e integrando l’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie. La suddetta norma si inserisce nel quadro di razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ponendosi in linea di continuità con il sistema precedente ed è pertanto pienamente operativa anche in assenza dell’adeguamento da parte dei singoli Fondi.
A tale proposito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 30, comma 1-bis,del D.lgs n. 148/2015,i Fondi di solidarietà stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al suddetto comma, garantendo periodi minimi di durata della prestazione in base a quanto previsto dall’impianto normativo a sostegno della cassa integrazione e secondo i termini di seguito riportati:
Datori di lavoro | Durata minima che deve essere garantita dal Fondo |
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Rimane confermato che i singoli decreti possono garantire, a seconda della causale invocata e indipendentemente dal requisito dimensionale dei datori di lavoro aderenti, prestazioni fino alla durata massima pari a quelle rispettivamente stabilite dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.
Si rammenta altresì che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del D.lgs n. 148/2015, nel testo integrato dalla legge n. 234/2021, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, comma 1, 27 e 40 del citato decreto legislativo e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; a fare tempo dal 1° marzo 2022, il predetto assegno è riconosciuto, in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico.
In relazione a quanto precede, si ribadisce che, a seguito del riordino della normativa, i datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, comma 1, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al titolo I del D.lgs n. 148/2015 e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:
- adeguare i propri decreti istitutivi, come sopra anticipato, entro la data ultima del 31 dicembre 2022;
- garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |