Messaggio numero 2976 del 01-09-2021


Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, avente a oggetto “Decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga”. Ulteriori chiarimenti

Con la circolare in oggetto sono state illustrate le novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (c.d. decreto Sostegni), in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.

Successivamente alla pubblicazione della circolare n. 72/2021, il suddetto decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L’articolo 8 del decreto Sostegni è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

Con il presente messaggio, al fine di poter gestire proceduralmente in maniera corretta i trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto–legge n. 41/2021 relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano (causali: “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”), si comunica che i datori di lavoro per tali eventi, gestiti con il sistema del ticket, dovranno indicare il nuovo codice evento “FDR” (“Fondo in Deroga Richiesto”) e non più il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; in tali casi dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, si confermano le disposizioni fornite con la circolare n. 72/2021.

Si fa presente che i codici evento fino ad oggi trasmessi con codice diverso da “FDR”, dove determinabili univocamente, verranno sostituiti direttamente dalla Direzione centrale Entrate.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Con la circolare in oggetto sono state illustrate le novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (c.d. decreto Sostegni), in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.

Successivamente alla pubblicazione della circolare n. 72/2021, il suddetto decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L’articolo 8 del decreto Sostegni è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

Con il presente messaggio, al fine di poter gestire proceduralmente in maniera corretta i trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto–legge n. 41/2021 relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano (causali: “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”), si comunica che i datori di lavoro per tali eventi, gestiti con il sistema del ticket, dovranno indicare il nuovo codice evento “FDR” (“Fondo in Deroga Richiesto”) e non più il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; in tali casi dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, si confermano le disposizioni fornite con la circolare n. 72/2021.

Si fa presente che i codici evento fino ad oggi trasmessi con codice diverso da “FDR”, dove determinabili univocamente, verranno sostituiti direttamente dalla Direzione centrale Entrate.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Fonte: Inps

Condividi

Hai ancora dubbi?

Contattaci se hai necessità di ulteriori chiarimenti o informazioni sulla tematica di tuo interesse.

Questo sito utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione.