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Messaggio numero 3065 del 10-09-2021


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Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali

Applicazione della c.d. Decontribuzione Sud alle imprese armatoriali. Chiarimenti. Istruzioni operative. Istruzioni contabili

Premessa

L’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (c.d. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura (cfr. la circolare n. 33/2021) ed escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162, della medesima legge di bilancio 2021.

La Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Ai fini dell’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 – su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – con il messaggio n. 72/2021 e con la successiva circolare n. 33/2021, ai fini dell’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, è stato chiarito che tale agevolazione è riconosciuta alle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati su navi che risultano iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 (cfr. il successivo par. 3.1).

In particolare, al paragrafo 3 del citato messaggio n. 72/2021, è stato rilevato che le imprese armatoriali possono beneficiare per i marittimi imbarcati delle seguenti agevolazioni contributive:

1. esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali dovuti per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (cfr. l’art. 6 del D.L. n. 457/1997 e successive modificazioni);

2. esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali per gli equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (cfr. l’art. 6-bis del D.L. n. 457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998);

3. esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2021, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nei Registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché attività adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (cfr. l’art. 88 del D.L. n. 104/2020).

Tenuto conto che tali agevolazioni prevedono l’esonero totale dal versamento dei contributi dovuti, è stato previsto che le stesse non possano essere cumulate con la riduzione contributiva disciplinata dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020.

1. Esonero contributivo disciplinato dall’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020

L’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020 come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 664, della legge n. 178/2020, nonché dall’articolo 73, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che “i benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali”.

Il comma 2 dell’articolo 88 in esame demanda a un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili), da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità attuative dell’esonero in argomento.

2. Fruizione della Decontribuzione Sud per le imprese armatoriali individuate dall’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020

Nelle more dell’attuazione dell’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, le imprese armatoriali, anche laddove iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono quindi tenute al versamento della contribuzione obbligatoria, alla luce del predetto messaggio n. 72/2021.

Tuttavia, tenuto conto che il decreto interministeriale sopra richiamato, finalizzato a dare attuazione all’esonero di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, non è ancora stato emanato, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, è autorizzato per le imprese armatoriali sopra indicate – in attesa dell’attuazione dell’esonero di cui al citato articolo 88 – l’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020.

Con il presente messaggio vengono, quindi, forniti chiarimenti nonché indicazioni operative per la fruizione dell’esonero in trattazione da parte delle imprese armatoriali interessate.

Si precisa, che il beneficio contributivo in argomento dovrà essere successivamente oggetto di compensazione con l’esonero contributivo (pari al 100% della contribuzione dovuta) di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, una volta operativo.

3. Aspetti di carattere generale. Chiarimenti

Per quanto attiene alla misura e all’assetto dell’esonero disciplinato dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 e dall’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nonché alle condizioni di spettanza, alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, al coordinamento con altri incentivi – tenuta ferma la incumulabilità della Decontribuzione Sud con gli esoneri totali dal versamento dei contributi obbligatori disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge n. 457/1997 – si rinvia a quanto illustrato in materia dalle circolari n. 122/2020 e n. 33/2021.

Tuttavia, tenuto conto delle specificità del regime previdenziale dei lavoratori marittimi, recato dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, si forniscono le indicazioni di seguito illustrate.

3.1 Imprese armatoriali

Possono accedere alla riduzione contributiva di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 e all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021 le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei Registri nazionali (quindi battenti bandiera italiana) che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle predette imprese armatoriali e trova applicazione sulle contribuzioni dovute per i marittimi imbarcati esclusivamente su navi che risultino iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all’esonero di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, e alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento all’esonero di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate individuate dal medesimo articolo 27 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Come indicato nelle circolari n. 122/2020 e n. 33/2021, la Decontribuzione Sud è riconosciuta per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.

3.2 Posizioni contributive

Le predette imprese armatoriali assolvono agli obblighi informativi e contributivi su posizioni contributive accese per ciascuna nave in armamento, come disposto dall’articolo 10 della legge n. 413/1984.

Tali posizioni contributive sono caratterizzate dal c.s.c. 1.15.02, senza c.a. 2N o 2S.

Tenuto conto dell’incumulabilità della Decontribuzione Sud con l’esonero totale disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 si rammenta che non è possibile operare la riduzione contributiva ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 sulle matricole contributive caratterizzate dal c.a. 9F.

4. Riconoscimento della Decontribuzione Sud anche per la tredicesima mensilità

Al paragrafo 4 del messaggio n. 72/2001 sono state date indicazioni sull’applicazione della Decontribuzione Sud alla tredicesima mensilità dell’anno 2020, limitatamente ai ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

Tuttavia, gli effetti prodotti dalle predette indicazioni sono attualmente sospesi, alla luce del decreto n. 876/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) fino all’esito del giudizio attualmente pendente presso il predetto TAR (cfr. il messaggio n. 728/2021).

5. Flusso Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla Decontribuzione Sud

Come già indicato nelle circolari n. 122/2020 e n. 33/2021, i datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, fino al mese dicembre 2021, i lavoratori marittimi per i quali spetta l’agevolazione, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

– nell’elemento <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;

– nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

– nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo ai mesi da ottobre 2020 al mese precedente l’esposizione dell’importo del mese corrente.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <ImportoCorrIncentivo> può essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza fino a dicembre 2021, mentre l’elemento <ImportoArrIncentivo> può essere effettuata nei flussi Uniemens con periodo competenza giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con i codici in uso “L540” e “L543”.

Per la fruizione del beneficio in oggetto relativo alle annualità dal 2022 al 2029 saranno fornite le relative istruzioni operative con un successivo messaggio, all’esito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

6. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili dell’esonero in argomento, esteso anche alle imprese armatoriali, si fa rinvio alle istruzioni fornite con le circolari n. 122/2020 e n. 33/2021, con le quali è stato istituito il conto GAW37158.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

Premessa

L’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (c.d. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura (cfr. la circolare n. 33/2021) ed escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162, della medesima legge di bilancio 2021.

La Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Ai fini dell’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 – su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – con il messaggio n. 72/2021 e con la successiva circolare n. 33/2021, ai fini dell’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, è stato chiarito che tale agevolazione è riconosciuta alle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati su navi che risultano iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 (cfr. il successivo par. 3.1).

In particolare, al paragrafo 3 del citato messaggio n. 72/2021, è stato rilevato che le imprese armatoriali possono beneficiare per i marittimi imbarcati delle seguenti agevolazioni contributive:

1. esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali dovuti per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (cfr. l’art. 6 del D.L. n. 457/1997 e successive modificazioni);

2. esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali per gli equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (cfr. l’art. 6-bis del D.L. n. 457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998);

3. esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2021, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nei Registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché attività adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (cfr. l’art. 88 del D.L. n. 104/2020).

Tenuto conto che tali agevolazioni prevedono l’esonero totale dal versamento dei contributi dovuti, è stato previsto che le stesse non possano essere cumulate con la riduzione contributiva disciplinata dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020.

1. Esonero contributivo disciplinato dall’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020

L’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020 come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 664, della legge n. 178/2020, nonché dall’articolo 73, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che “i benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali”.

Il comma 2 dell’articolo 88 in esame demanda a un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili), da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità attuative dell’esonero in argomento.

2. Fruizione della Decontribuzione Sud per le imprese armatoriali individuate dall’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020

Nelle more dell’attuazione dell’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, le imprese armatoriali, anche laddove iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono quindi tenute al versamento della contribuzione obbligatoria, alla luce del predetto messaggio n. 72/2021.

Tuttavia, tenuto conto che il decreto interministeriale sopra richiamato, finalizzato a dare attuazione all’esonero di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, non è ancora stato emanato, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, è autorizzato per le imprese armatoriali sopra indicate – in attesa dell’attuazione dell’esonero di cui al citato articolo 88 – l’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020.

Con il presente messaggio vengono, quindi, forniti chiarimenti nonché indicazioni operative per la fruizione dell’esonero in trattazione da parte delle imprese armatoriali interessate.

Si precisa, che il beneficio contributivo in argomento dovrà essere successivamente oggetto di compensazione con l’esonero contributivo (pari al 100% della contribuzione dovuta) di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, una volta operativo.

3. Aspetti di carattere generale. Chiarimenti

Per quanto attiene alla misura e all’assetto dell’esonero disciplinato dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 e dall’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nonché alle condizioni di spettanza, alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, al coordinamento con altri incentivi – tenuta ferma la incumulabilità della Decontribuzione Sud con gli esoneri totali dal versamento dei contributi obbligatori disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge n. 457/1997 – si rinvia a quanto illustrato in materia dalle circolari n. 122/2020 e n. 33/2021.

Tuttavia, tenuto conto delle specificità del regime previdenziale dei lavoratori marittimi, recato dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, si forniscono le indicazioni di seguito illustrate.

3.1 Imprese armatoriali

Possono accedere alla riduzione contributiva di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 e all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021 le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei Registri nazionali (quindi battenti bandiera italiana) che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle predette imprese armatoriali e trova applicazione sulle contribuzioni dovute per i marittimi imbarcati esclusivamente su navi che risultino iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all’esonero di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, e alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento all’esonero di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate individuate dal medesimo articolo 27 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Come indicato nelle circolari n. 122/2020 e n. 33/2021, la Decontribuzione Sud è riconosciuta per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.

3.2 Posizioni contributive

Le predette imprese armatoriali assolvono agli obblighi informativi e contributivi su posizioni contributive accese per ciascuna nave in armamento, come disposto dall’articolo 10 della legge n. 413/1984.

Tali posizioni contributive sono caratterizzate dal c.s.c. 1.15.02, senza c.a. 2N o 2S.

Tenuto conto dell’incumulabilità della Decontribuzione Sud con l’esonero totale disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 si rammenta che non è possibile operare la riduzione contributiva ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 sulle matricole contributive caratterizzate dal c.a. 9F.

4. Riconoscimento della Decontribuzione Sud anche per la tredicesima mensilità

Al paragrafo 4 del messaggio n. 72/2001 sono state date indicazioni sull’applicazione della Decontribuzione Sud alla tredicesima mensilità dell’anno 2020, limitatamente ai ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

Tuttavia, gli effetti prodotti dalle predette indicazioni sono attualmente sospesi, alla luce del decreto n. 876/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) fino all’esito del giudizio attualmente pendente presso il predetto TAR (cfr. il messaggio n. 728/2021).

5. Flusso Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla Decontribuzione Sud

Come già indicato nelle circolari n. 122/2020 e n. 33/2021, i datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, fino al mese dicembre 2021, i lavoratori marittimi per i quali spetta l’agevolazione, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

– nell’elemento <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;

– nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

– nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo ai mesi da ottobre 2020 al mese precedente l’esposizione dell’importo del mese corrente.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <ImportoCorrIncentivo> può essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza fino a dicembre 2021, mentre l’elemento <ImportoArrIncentivo> può essere effettuata nei flussi Uniemens con periodo competenza giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con i codici in uso “L540” e “L543”.

Per la fruizione del beneficio in oggetto relativo alle annualità dal 2022 al 2029 saranno fornite le relative istruzioni operative con un successivo messaggio, all’esito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

6. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili dell’esonero in argomento, esteso anche alle imprese armatoriali, si fa rinvio alle istruzioni fornite con le circolari n. 122/2020 e n. 33/2021, con le quali è stato istituito il conto GAW37158.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele



Fonte: Inps

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