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Messaggio numero 3106 del 08-08-2022


Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Sportello telematico per la presentazione della domanda del “Bonus lavoratori fragili”. Indennità una tantum di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021

1.Premessa

Con l’articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata prevista un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante l’anno 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L’indennità è riconosciuta a condizione che l’interessato abbia presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2 articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Inoltre, il lavoratore deve avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia, disciplinato dalla specifica normativa prevista per il soggetto che presenta la domanda, e non deve avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali ha presentato i certificati di malattia (cfr. la circolare n. 96/2022).

Il legislatore ha stabilito che il bonus in argomento venga erogato dall’INPS previa domanda, con l’autocertificazione del possesso dei requisiti. L’indennità, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuta per essa accredito di contribuzione figurativa. Il limite di spesa previsto dalla norma è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Presentazione domanda per i lavoratori dipendenti

La domanda per il bonus ai lavoratori fragili di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021 deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022.
La domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
•tramite il portale web dell’Istituto, www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus lavoratori fragili – Indennità una tantum”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
•tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
•tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

All’interno del servizio per la presentazione della domanda, sono disponibili le seguenti funzionalità:

Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
Inserimento domanda: la funzione consente la compilazione delle informazioni necessarie per l’invio della domanda. Il sistema consente di effettuare l’acquisizione parziale della domanda dando la possibilità all’utente di modificarla e completarla in tempi diversi prima di confermarla definitivamente;
Annullamento domande: la funzione consente l’annullamento della domanda già inviata/protocollata;
Consultazione domande: la funzione consente la consultazione delle domande presentate all’Istituto;
Manuale utente.

Per l’inserimento della domanda, il richiedente dovrà, inoltre, fornire le informazioni presenti nelle seguenti sezioni:

“Dati anagrafici”, “Residenza”, “Contatti personali”
I dati anagrafici e la residenza visualizzati sono quelli già in possesso dell’Istituto. È possibile specificare un domicilio diverso dalla residenza per le comunicazioni della Struttura territoriale INPS competente.
I contatti personali utilizzati saranno quelli presenti nella sezione “Anagrafica” di “MyInps”.

“Dichiarazioni”
In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, quelle relative alla posizione lavorativa prevalente nel 2021.

“Informazioni per l’accredito del pagamento”
Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente. Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia) il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria se non già prodotto all’INPS in occasione di precedenti richieste di pagamento. Il modulo di identificazione finanziaria, codice “MV70”, è disponibile sul portale web www.inps.it.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi

1.Premessa

Con l’articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata prevista un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante l’anno 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L’indennità è riconosciuta a condizione che l’interessato abbia presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2 articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Inoltre, il lavoratore deve avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia, disciplinato dalla specifica normativa prevista per il soggetto che presenta la domanda, e non deve avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali ha presentato i certificati di malattia (cfr. la circolare n. 96/2022).

Il legislatore ha stabilito che il bonus in argomento venga erogato dall’INPS previa domanda, con l’autocertificazione del possesso dei requisiti. L’indennità, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuta per essa accredito di contribuzione figurativa. Il limite di spesa previsto dalla norma è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Presentazione domanda per i lavoratori dipendenti

La domanda per il bonus ai lavoratori fragili di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021 deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022.
La domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
•tramite il portale web dell’Istituto, www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus lavoratori fragili – Indennità una tantum”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
•tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
•tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

All’interno del servizio per la presentazione della domanda, sono disponibili le seguenti funzionalità:

Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
Inserimento domanda: la funzione consente la compilazione delle informazioni necessarie per l’invio della domanda. Il sistema consente di effettuare l’acquisizione parziale della domanda dando la possibilità all’utente di modificarla e completarla in tempi diversi prima di confermarla definitivamente;
Annullamento domande: la funzione consente l’annullamento della domanda già inviata/protocollata;
Consultazione domande: la funzione consente la consultazione delle domande presentate all’Istituto;
Manuale utente.

Per l’inserimento della domanda, il richiedente dovrà, inoltre, fornire le informazioni presenti nelle seguenti sezioni:

“Dati anagrafici”, “Residenza”, “Contatti personali”
I dati anagrafici e la residenza visualizzati sono quelli già in possesso dell’Istituto. È possibile specificare un domicilio diverso dalla residenza per le comunicazioni della Struttura territoriale INPS competente.
I contatti personali utilizzati saranno quelli presenti nella sezione “Anagrafica” di “MyInps”.

“Dichiarazioni”
In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, quelle relative alla posizione lavorativa prevalente nel 2021.

“Informazioni per l’accredito del pagamento”
Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente. Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia) il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria se non già prodotto all’INPS in occasione di precedenti richieste di pagamento. Il modulo di identificazione finanziaria, codice “MV70”, è disponibile sul portale web www.inps.it.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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