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Messaggio numero 3109 del 08-08-2022


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali

Indennità IMA di cui all’articolo 1, comma 998, della legge n. 234 del 2021, a favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti della Regione Sardegna

L’articolo 40-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito decreto Sostegni), che ha previsto, a domanda degli interessati, il riconoscimento di un’indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori, operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020. Detta indennità, secondo la richiamata disposizione normativa, è stata riconosciuta in alternativa alla prestazione di disoccupazione NASpI per il periodo dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui alla circolare n. 171 del 2021, attuativa del citato articolo 9-bis.

L’articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) prevede che l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna possa istituire, entro la data del 30 giugno 2022, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l’80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.


Il successivo comma 998 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022prevede che fino alla data di istituzione della citata Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al richiamato comma 997 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto Sostegni, con conseguente riconoscimento, a domanda e in alternativa alla prestazione NASpI, dell’indennità di mancato avviamento al lavoro, c.d. IMA, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.

Per quanto concerne gli aspetti relativi al regime di alternatività tra l’indennità NASpI e l’indennità IMA, alla modalità di calcolo delle stesse, nonché allo svolgimento di attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma in costanza di percezione dell’indennità IMA, si rinvia a quanto previsto dall’Istituto con la citata circolare n. 171 del 2021.

Ai lavoratori che hanno già beneficiato dell’indennità IMA per l’anno 2021 e che sono stati altresì titolari della prestazione NASpI nell’arco temporale 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022, l’indennità IMA relativa all’anno 2022 verrà riconosciuta d’ufficio, in alternativa alla NASpI, per il relativo periodo di spettanza senza necessità di presentare un’ulteriore domanda da parte dei lavoratori interessati.

Viceversa, i lavoratori interessati che non hanno beneficiato dell’indennità IMA nell’anno 2021 e che siano stati titolari dell’indennità NASpI nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, possono optare – in presenza dei requisiti di cui all’articolo 9-bis del decreto Sostegni – per l’indennità IMA in luogo dell’indennità NASpI, relativamente al predetto periodo (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022).

A tale fine, la richiesta di opzione per l’indennità IMA per l’anno 2022 dovrà essere presentata dagli interessati tramite PEC da inviare al seguente indirizzo: direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it. Nell’invio si dovrà indicare nell’oggetto “Opzione Indennità ex art. 9-bis, comma 2-bis, DL 41/2021 lavoratori portuali Regione Sardegna”, e utilizzare il fac-simile allegato (Allegato n. 1), debitamente compilato in ogni sua parte, avendo cura di allegare la copia di un proprio documento d’identità in corso di validità.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi

L’articolo 40-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito decreto Sostegni), che ha previsto, a domanda degli interessati, il riconoscimento di un’indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori, operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020. Detta indennità, secondo la richiamata disposizione normativa, è stata riconosciuta in alternativa alla prestazione di disoccupazione NASpI per il periodo dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui alla circolare n. 171 del 2021, attuativa del citato articolo 9-bis.

L’articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) prevede che l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna possa istituire, entro la data del 30 giugno 2022, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l’80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.


Il successivo comma 998 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022prevede che fino alla data di istituzione della citata Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al richiamato comma 997 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto Sostegni, con conseguente riconoscimento, a domanda e in alternativa alla prestazione NASpI, dell’indennità di mancato avviamento al lavoro, c.d. IMA, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.

Per quanto concerne gli aspetti relativi al regime di alternatività tra l’indennità NASpI e l’indennità IMA, alla modalità di calcolo delle stesse, nonché allo svolgimento di attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma in costanza di percezione dell’indennità IMA, si rinvia a quanto previsto dall’Istituto con la citata circolare n. 171 del 2021.

Ai lavoratori che hanno già beneficiato dell’indennità IMA per l’anno 2021 e che sono stati altresì titolari della prestazione NASpI nell’arco temporale 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022, l’indennità IMA relativa all’anno 2022 verrà riconosciuta d’ufficio, in alternativa alla NASpI, per il relativo periodo di spettanza senza necessità di presentare un’ulteriore domanda da parte dei lavoratori interessati.

Viceversa, i lavoratori interessati che non hanno beneficiato dell’indennità IMA nell’anno 2021 e che siano stati titolari dell’indennità NASpI nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, possono optare – in presenza dei requisiti di cui all’articolo 9-bis del decreto Sostegni – per l’indennità IMA in luogo dell’indennità NASpI, relativamente al predetto periodo (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022).

A tale fine, la richiesta di opzione per l’indennità IMA per l’anno 2022 dovrà essere presentata dagli interessati tramite PEC da inviare al seguente indirizzo: direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it. Nell’invio si dovrà indicare nell’oggetto “Opzione Indennità ex art. 9-bis, comma 2-bis, DL 41/2021 lavoratori portuali Regione Sardegna”, e utilizzare il fac-simile allegato (Allegato n. 1), debitamente compilato in ogni sua parte, avendo cura di allegare la copia di un proprio documento d’identità in corso di validità.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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