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Messaggio numero 311 del 21-01-2022


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali

Rifinanziamento, per l’anno 2021, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dall’articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020. Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Premessa

L’articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell’area della Provincia di Savona, al comma 1, ha previsto, per l’anno 2020, un’indennità in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della citata Provincia, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. Tale indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare (ANF), può essere erogata, nel rispetto del limite di spesa pari a 1,5 milioni di euro, per una durata massima di dodici mesi.

Il comma 2-bis dell’articolo 49 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha modificato il citato comma 1 dell’articolo 94-bis, prevedendo il rifinanziamento, per l’anno 2021, delle misure per il sostegno al reddito dal medesimo introdotte, per un importo pari a 1,5 milioni di euro.

Pertanto, la Regione Liguria può concedere anche nel 2021 l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale con le medesime modalità illustrate nella circolare n. 121 del 20 ottobre 2020, con cui l’Istituto ha recepito la normativa di cui al citato articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, e alla quale si rinvia. Si fa presente che il decreto convenzionale “19001”, di cui alle istruzioni fornite nella citata circolare n. 121/2020, è stato sostituito con il decreto convenzionale “30001”.

Tanto premesso, la prestazione in argomento può essere autorizzata nell’anno 2021 con decreto della Regione Liguria, per la durata massima di dodici mesi, e può riguardare sospensioni derivanti dalla frana verificatasi nel mese di novembre 2019 e decorrenti dalla stessa data.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, in presenza di un trattamento con domanda e inizio sospensioni avvenute nel corso del 2020, è possibile concedere il trattamento della durata massima di dodici mesi anche per periodi che terminano nel 2021, fermo restando l’obbligo per la Regione Liguria di emanare il decreto di concessione entro il 31 dicembre 2020, non rinvenendo nella norma una voluntas legis contraria. In virtù di tale parere ministeriale, anche per le concessioni afferenti al 2021, la Regione Liguria potrà emettere provvedimenti che terminano nel 2022, sempre per un massimo di dodici mesi, purché concessi entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda, infine, che la misura in esame è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale. Ne deriva che la medesima è incompatibile, per la stessa Unità Produttiva, con i trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli autorizzati dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e i trattamenti di cassa integrazione in deroga, anche se richiesti con causale “COVID-19”.

2. Risorse finanziarie

Lo stesso articolo 49 del decreto-legge n. 73/2021, al comma 2-ter, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 49, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile della misura prevista dall’articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall’articolo 49, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, che prevede il rifinanziamento della misura per l’anno 2021, si rinvia alla circolare n. 121/2020, con la quale sono stati istituiti i conti GAU30249, con riferimento agli oneri, e GAU24249 per la registrazione di eventuali recuperi per somme indebitamente erogate.

Gli stessi conti verranno opportunamente ridenominati.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

1. Premessa

L’articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell’area della Provincia di Savona, al comma 1, ha previsto, per l’anno 2020, un’indennità in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della citata Provincia, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. Tale indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare (ANF), può essere erogata, nel rispetto del limite di spesa pari a 1,5 milioni di euro, per una durata massima di dodici mesi.

Il comma 2-bis dell’articolo 49 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha modificato il citato comma 1 dell’articolo 94-bis, prevedendo il rifinanziamento, per l’anno 2021, delle misure per il sostegno al reddito dal medesimo introdotte, per un importo pari a 1,5 milioni di euro.

Pertanto, la Regione Liguria può concedere anche nel 2021 l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale con le medesime modalità illustrate nella circolare n. 121 del 20 ottobre 2020, con cui l’Istituto ha recepito la normativa di cui al citato articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, e alla quale si rinvia. Si fa presente che il decreto convenzionale “19001”, di cui alle istruzioni fornite nella citata circolare n. 121/2020, è stato sostituito con il decreto convenzionale “30001”.

Tanto premesso, la prestazione in argomento può essere autorizzata nell’anno 2021 con decreto della Regione Liguria, per la durata massima di dodici mesi, e può riguardare sospensioni derivanti dalla frana verificatasi nel mese di novembre 2019 e decorrenti dalla stessa data.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, in presenza di un trattamento con domanda e inizio sospensioni avvenute nel corso del 2020, è possibile concedere il trattamento della durata massima di dodici mesi anche per periodi che terminano nel 2021, fermo restando l’obbligo per la Regione Liguria di emanare il decreto di concessione entro il 31 dicembre 2020, non rinvenendo nella norma una voluntas legis contraria. In virtù di tale parere ministeriale, anche per le concessioni afferenti al 2021, la Regione Liguria potrà emettere provvedimenti che terminano nel 2022, sempre per un massimo di dodici mesi, purché concessi entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda, infine, che la misura in esame è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale. Ne deriva che la medesima è incompatibile, per la stessa Unità Produttiva, con i trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli autorizzati dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e i trattamenti di cassa integrazione in deroga, anche se richiesti con causale “COVID-19”.

2. Risorse finanziarie

Lo stesso articolo 49 del decreto-legge n. 73/2021, al comma 2-ter, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 49, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile della misura prevista dall’articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall’articolo 49, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, che prevede il rifinanziamento della misura per l’anno 2021, si rinvia alla circolare n. 121/2020, con la quale sono stati istituiti i conti GAU30249, con riferimento agli oneri, e GAU24249 per la registrazione di eventuali recuperi per somme indebitamente erogate.

Gli stessi conti verranno opportunamente ridenominati.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Fonte: Inps

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