Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo n. 148/2015. Chiarimenti in merito alla gestione delle note di rettifica per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022 (circolare n. 76/2022 e messaggio n. 2637/2022)
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 191 a 220, ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Con il messaggio n. 637/2022 è stato fornito un quadro riepilogativo relativo al nuovo assetto contributivo ed è stato altresì precisato che, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati dovevano continuare ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021 (cfr. il paragrafo 8 del citato messaggio).
Successivamente, ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare n. 76/2022 e con il messaggio n. 2637/2022, ai quali si rinvia per quanto attiene alle disposizioni di prassi afferenti agli aspetti contributivi e operativi.
In particolare, per quanto qui di rilevanza, con il messaggio n. 2637/2022, l’Istituto ha precisato che le procedure di calcolo sono state adeguate al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022, con decorrenza dal mese di luglio 2022.
Con il presente messaggio, pertanto, si forniscono le prime indicazioni utili per la successiva gestione delle note di rettifica afferenti alle contribuzioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015, emesse nei confronti dei datori di lavoro che hanno operato, nei periodi contributivi dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, in difformità alle istruzioni fornite con il richiamato messaggio n. 637/2022.
2. Istruzioni operative
I datori di lavoro interessati – come individuati al precedente paragrafo – provvederanno a inviare, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, una richiesta di attribuzione del Codice di autorizzazione (CA) “4K”, che assume il nuovo significato di “Azienda con NdR per contribuzione D.Lgs 148/2015 in difformità al messaggio n. 637/2022”.
La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando uno dei due seguenti oggetti appositamente istituiti:
a) “Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022”;
b) “Richiesta CA 4K periodi parziali”.
I datori di lavoro, che non si sono attenuti alle indicazioni di cui al paragrafo 8 del messaggio n. 637/2022 per i periodi contributivi da gennaio 2022 a giugno 2022, opteranno per l’ipotesi a) e l’assegnazione del CA “4K” avverrà centralmente (per l’intero periodo da gennaio 2022 a giugno 2022).
Nell’ipotesi b), invece, il datore di lavoro dovrà indicare i periodi contributivi nei quali ha operato in difformità al messaggio n. 637/2022 e per i quali, quindi, chiede l’assegnazione del CA “4K”, che avverrà a cura della Struttura territoriale INPS di competenza. La richiesta dovrà comunque essere relativa solamente al periodo compreso tra gennaio 2022 e giugno 2022.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 191 a 220, ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Con il messaggio n. 637/2022 è stato fornito un quadro riepilogativo relativo al nuovo assetto contributivo ed è stato altresì precisato che, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati dovevano continuare ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021 (cfr. il paragrafo 8 del citato messaggio).
Successivamente, ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare n. 76/2022 e con il messaggio n. 2637/2022, ai quali si rinvia per quanto attiene alle disposizioni di prassi afferenti agli aspetti contributivi e operativi.
In particolare, per quanto qui di rilevanza, con il messaggio n. 2637/2022, l’Istituto ha precisato che le procedure di calcolo sono state adeguate al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022, con decorrenza dal mese di luglio 2022.
Con il presente messaggio, pertanto, si forniscono le prime indicazioni utili per la successiva gestione delle note di rettifica afferenti alle contribuzioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015, emesse nei confronti dei datori di lavoro che hanno operato, nei periodi contributivi dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, in difformità alle istruzioni fornite con il richiamato messaggio n. 637/2022.
2. Istruzioni operative
I datori di lavoro interessati – come individuati al precedente paragrafo – provvederanno a inviare, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, una richiesta di attribuzione del Codice di autorizzazione (CA) “4K”, che assume il nuovo significato di “Azienda con NdR per contribuzione D.Lgs 148/2015 in difformità al messaggio n. 637/2022”.
La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando uno dei due seguenti oggetti appositamente istituiti:
a) “Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022”;
b) “Richiesta CA 4K periodi parziali”.
I datori di lavoro, che non si sono attenuti alle indicazioni di cui al paragrafo 8 del messaggio n. 637/2022 per i periodi contributivi da gennaio 2022 a giugno 2022, opteranno per l’ipotesi a) e l’assegnazione del CA “4K” avverrà centralmente (per l’intero periodo da gennaio 2022 a giugno 2022).
Nell’ipotesi b), invece, il datore di lavoro dovrà indicare i periodi contributivi nei quali ha operato in difformità al messaggio n. 637/2022 e per i quali, quindi, chiede l’assegnazione del CA “4K”, che avverrà a cura della Struttura territoriale INPS di competenza. La richiesta dovrà comunque essere relativa solamente al periodo compreso tra gennaio 2022 e giugno 2022.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |