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Messaggio numero 3125 del 17-09-2021


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Convenzione tra l’INPS e il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale della Sicilia per l’accesso al servizio estratto conto integrato del Casellario dei lavoratori attivi e per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione e di cumulo. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 30 giugno 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Premessa

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 30 giugno 2021 è stata adottata la convenzione in oggetto tra l’INPS e il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale (di seguitoFondo Pensioni Sicilia o Fondo), successivamente sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle Parti (Allegato n. 1).

Il comma 23 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, prevede l’istituzione presso l’INPS del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti ai regimi obbligatori e facoltativi gestiti dagli Enti previdenziali. Il comma 26 del medesimo articolo 1 attribuisce al Casellario la funzione di anagrafe generale delle posizioni assicurative, condivisa tra tutte le Amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi conseguibile a domanda dell’interessato nel rispetto del principio del pro quota tra le singole gestioni previdenziali presso le quali sono maturati i relativi periodi contributivi. L’articolo 5 del citato decreto stabilisce che l’onere dei trattamenti pensionistici è a carico delle singole gestioni – ciascuna in relazione alla propria quota – e che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’INPS il quale, al fine di provvedere all’erogazione delle diverse quote, stipula con gli Enti interessati apposite convenzioni.

Inoltre, l’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riconosce la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per il conseguimento di un’unica pensione ai soggetti iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L’articolo 1, comma 244, della citata legge n. 228/2012, per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239 del medesimo articolo 1, fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42/2006.

Premesso quanto sopra, si è reso necessario disciplinare convenzionalmente le modalità procedurali sia per l’accesso del Fondo Pensioni Sicilia al servizio Estratto Conto Integrato del Casellario dei lavoratori attivi (c.d. ECI), sia per il pagamento delle pensioni in totalizzazione e in cumulo in favore dei lavoratori assicurati presso il Fondo in argomento.

Di seguito si rappresentano sinteticamente alcuni aspetti della convenzione in argomento.

1. Oggetto e finalità

Per poter accedere alle modalità procedurali di erogazione dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione e di cumulo ai sensi delle vigenti disposizioni occorre che sia preventivamente implementato l’ECI, nel quale è rappresentata la storia contributiva dell’assicurato riferita a tutti i periodi previdenziali riconosciuti dagli Enti e dalle gestioni presso cui lo stesso, nel corso della vita lavorativa, è stato iscritto.

Pertanto, la convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, precisando le modalità di implementazione dell’ECI a cura del Fondo Pensioni Sicilia in conformità alla vigente normativa e secondo gli standard di sicurezza informatica definiti dalleregole tecniche e dai protocolli per la trasmissione al Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive dei flussi informativi già usualmente utilizzati dall’INPS e oggetto dell’allegato alla convenzione.

L’INPS mette a disposizione del Fondo coinvolto nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo l’apposita procedura (descritta nell’allegato alla convenzione e già in uso a seguito dell’adozione dello schema di convenzione quadro per gli Enti/Casse di cui alla determinazione presidenziale n. 32/2018) per consentire l’acquisizione e/o la validazione delle informazioni e dei dati contributivi e assicurativi, l’accertamento del diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.

2. Accesso ai servizi

L’accesso ai servizi online è consentito solo a operatori espressamente autorizzati da parte del Fondo. Gli operatori, per essere abilitati, dovranno preventivamente dotarsi di credenziali individuali valide per l’accesso ai servizi online INPS, il cui uso è strettamente personale e non cedibile a terzi.

L’assegnazione, la modifica e la rimozione delle abilitazioni di accesso da parte degli operatori dell’Amministrazione può essere effettuata dal legale rappresentante o dall’amministratore delle utenze da esso nominato. La richiesta può essere effettuata utilizzando l’apposita modulistica, da inviare dalla casella PEC del Fondo alla casella PEC areasicurezza@postacert.inps.gov.it.

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di potere risalire all’operatore che li ha effettuati.

3. Acquisizione della domanda di pensione in totalizzazione e in cumulo e validazione dei periodi assicurativi

Le richieste di prestazioni pensionistiche, sia in regime di totalizzazione sia di cumulo, sono presentate al Fondo/Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero a quella presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi di un evento inabilitante o del decesso, quale “Ente istruttore” che, in tale veste, si occupa dell’inserimento della domanda nella procedura automatizzata dedicata entro due giorni lavorativi dalla presentazione.

A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo il Fondo e ciascun Ente/Cassa coinvolto validano, con carattere certificativo nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e per la misura e i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi, relativi al soggetto richiedente. Le eventuali variazioni di detti ultimi dati, qualora necessarie, dovranno essere prodotte preliminarmente attraverso le ordinarie modalità di comunicazione verso il Casellario stesso.

L’Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da queste ultime determinate.

Lo stesso Ente istruttore, quindi, adotta il provvedimento di accoglimento o, nel caso in cui non sussistano i requisiti di legge, di reiezione della domanda, dandone comunicazione all’interessato e alle altre Amministrazioni coinvolte.

4. Creazione della provvista e pagamenti

Affinché l’INPS (in qualità di “Ente pagatore”) possa procedere nei pagamenti è necessaria la costituzione di un’apposita provvista finanziaria per il pagamento agli assicurati delle quote di pensione di pertinenza di ciascuna delle Amministrazioni interessate. Pertanto, è stabilito che l’INPS proceda a comunicare attraverso la procedura automatizzata l’importo della provvista di ciascuna Amministrazione, la quale deve provvedere per tempo a precostituire, in favore dell’INPS, i fondi necessari alla copertura delle somme utili a corrispondere l’importo in pagamento risultante dalla procedura.

Il Fondo/Ente/Cassa interessati precostituiscono, in favore dell’INPS, i fondi necessari alla copertura della provvista nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione e con data di esecuzione non oltre il penultimo giorno bancabile del mese precedente quello di pagamento del trattamento pensionistico mediante accredito sull’IBAN intestato alla Direzione generale.

L’INPS provvede a erogare la pensione con le medesime modalità, procedure e periodicità in uso per il pagamento della generalità dei trattamenti pensionistici. Sul trattamento pensionistico in pagamento sono applicate esclusivamente le trattenute previste dalla normativa, escludendo l’applicazione di ulteriori trattenute per conto delle Amministrazioni.

5. Ulteriori aspetti della collaborazione

Nel testo negoziale sono disciplinati anche ulteriori aspetti della collaborazione che, in via non esaustiva, di seguito si riportano.

È regolamentato il flusso di comunicazione tra le Parti inerente alle variazioni dell’importo di pensione, nonché le comunicazioni aventi lo stesso oggetto dirette al pensionato ed è, parimenti, disciplinata la gestione degli eventuali recuperi dei ratei indebiti, ossia le somme poste in pagamento successivamente alla data del decesso del pensionato, restituiti dall’INPS al Fondo/Ente/Cassa sulla base delle risultanze contabili dei riaccrediti pervenuti, con cadenza semestrale.

Inoltre, sono regolamentati gli aspetti legati alla gestione dei ricorsi amministrativi, che verranno esaminati e gestiti dall’Ente istruttore in base alle modalità dallo stesso previste, previa acquisizione del parere obbligatorio del Fondo/Ente/Cassa coinvolti nella materia del contendere.

È altresì previsto che l’INPS manlevi il Fondo/Ente/Cassa da ogni pretesa da parte dei pensionati in ordine al mancato o inesatto accredito della quota parte del trattamento pensionistico.

6. Rimborso degli oneri amministrativi e regime fiscale

Il Fondo Pensioni Sicilia corrisponde semestralmente all’INPS il rimborso degli oneri amministrativi e delle commissioni bancarie così determinati:

– per costi di gestione, nella misura forfettaria annua di 8,53 euro per ogni prestazione in cumulo/totalizzazione, da aggiornare annualmente sulla base delle risultanze della contabilità analitica;

– per commissioni bancarie, quelle risultanti dai contratti pro tempore vigenti, stipulati dall’INPS con Banche e Poste Italiane, da ripartire pro quota e riportate nella rendicontazione al Fondo.

Il Fondo corrisponde altresì all’INPS, entro trenta giorni dalla stipula, a titolo di rimborso degli oneri di sviluppo informatico, per l’aggiornamento e la manutenzione delle procedure, la somma una tantum pari a 2.500,00 euro.

Ai fini fiscali i rimborsi in questione sono fuori campo IVA ai sensi dell’artico 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

È cura della Direzione generale richiedere e riscuotere i rimborsi con emissione della documentazione fiscale.

7. Istruzioni contabili

In coerenza con quanto già vigente per la precostituzione dei fondi per la corresponsione delle pensioni in totalizzazione e cumulo, la provvista che mensilmente verrà disposta dal Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale della Sicilia, verrà rilevata in Direzione generale mediante assunzione del credito ai conti di nuova istituzione:

  • GPZ00293 – credito nei confronti del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita per personale regionale della Sicilia, per le rimesse a copertura delle quote di pensioni erogate per suo conto;

  • GPZ25293 – rimesse a copertura del credito nei confronti del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita per personale regionale della Sicilia, per le quote di pensioni erogate per suo conto.

L’assunzione dell’onere relativo ai pagamenti delle quote pensionistiche e degli eventuali interessi dovrà essere effettuata mediante imputazione in DARE del conto GPZ35293 e in AVERE del conto GPZ11293, entrambi di nuova istituzione.

Il saldo del conto GPZ35293 e il saldo del conto GPZ25293 dovranno essere costantemente concordanti tra loro.

La procedura automatizzata di ripartizione del pagamento delle pensioni provvederà ad imputare le quote a carico del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita per personale regionale della Sicilia al già citato conto GPZ11293 – Debito per le quote di pensione e relativi interessi passivi da erogare per conto del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita per il personale regionale della Sicilia, a seguito della totalizzazione e/o del cumulo dei periodi assicurativi di cui al D.Lgs. n. 42/2006 e alla Legge n. 228/2012.

Il rimborso delle spese, sia per l’aggiornamento e la manutenzione delle procedure in forma di una tantum, pari a 2.500,00 euro, sia per l’erogazione della prestazione pensionistica in totalizzazione e/o cumulo, nella misura unitaria di 8,53 euro per ogni prestazione, e il recupero delle spese bancarie e postali, come stabilito nella convenzione, verrà contabilizzato in Direzione generale ai conti in uso.

Nell’Allegato n. 2 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Premessa

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 30 giugno 2021 è stata adottata la convenzione in oggetto tra l’INPS e il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale (di seguitoFondo Pensioni Sicilia o Fondo), successivamente sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle Parti (Allegato n. 1).

Il comma 23 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, prevede l’istituzione presso l’INPS del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti ai regimi obbligatori e facoltativi gestiti dagli Enti previdenziali. Il comma 26 del medesimo articolo 1 attribuisce al Casellario la funzione di anagrafe generale delle posizioni assicurative, condivisa tra tutte le Amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi conseguibile a domanda dell’interessato nel rispetto del principio del pro quota tra le singole gestioni previdenziali presso le quali sono maturati i relativi periodi contributivi. L’articolo 5 del citato decreto stabilisce che l’onere dei trattamenti pensionistici è a carico delle singole gestioni – ciascuna in relazione alla propria quota – e che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’INPS il quale, al fine di provvedere all’erogazione delle diverse quote, stipula con gli Enti interessati apposite convenzioni.

Inoltre, l’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riconosce la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per il conseguimento di un’unica pensione ai soggetti iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L’articolo 1, comma 244, della citata legge n. 228/2012, per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239 del medesimo articolo 1, fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42/2006.

Premesso quanto sopra, si è reso necessario disciplinare convenzionalmente le modalità procedurali sia per l’accesso del Fondo Pensioni Sicilia al servizio Estratto Conto Integrato del Casellario dei lavoratori attivi (c.d. ECI), sia per il pagamento delle pensioni in totalizzazione e in cumulo in favore dei lavoratori assicurati presso il Fondo in argomento.

Di seguito si rappresentano sinteticamente alcuni aspetti della convenzione in argomento.

1. Oggetto e finalità

Per poter accedere alle modalità procedurali di erogazione dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione e di cumulo ai sensi delle vigenti disposizioni occorre che sia preventivamente implementato l’ECI, nel quale è rappresentata la storia contributiva dell’assicurato riferita a tutti i periodi previdenziali riconosciuti dagli Enti e dalle gestioni presso cui lo stesso, nel corso della vita lavorativa, è stato iscritto.

Pertanto, la convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, precisando le modalità di implementazione dell’ECI a cura del Fondo Pensioni Sicilia in conformità alla vigente normativa e secondo gli standard di sicurezza informatica definiti dalleregole tecniche e dai protocolli per la trasmissione al Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive dei flussi informativi già usualmente utilizzati dall’INPS e oggetto dell’allegato alla convenzione.

L’INPS mette a disposizione del Fondo coinvolto nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo l’apposita procedura (descritta nell’allegato alla convenzione e già in uso a seguito dell’adozione dello schema di convenzione quadro per gli Enti/Casse di cui alla determinazione presidenziale n. 32/2018) per consentire l’acquisizione e/o la validazione delle informazioni e dei dati contributivi e assicurativi, l’accertamento del diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.

2. Accesso ai servizi

L’accesso ai servizi online è consentito solo a operatori espressamente autorizzati da parte del Fondo. Gli operatori, per essere abilitati, dovranno preventivamente dotarsi di credenziali individuali valide per l’accesso ai servizi online INPS, il cui uso è strettamente personale e non cedibile a terzi.

L’assegnazione, la modifica e la rimozione delle abilitazioni di accesso da parte degli operatori dell’Amministrazione può essere effettuata dal legale rappresentante o dall’amministratore delle utenze da esso nominato. La richiesta può essere effettuata utilizzando l’apposita modulistica, da inviare dalla casella PEC del Fondo alla casella PEC areasicurezza@postacert.inps.gov.it.

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di potere risalire all’operatore che li ha effettuati.

3. Acquisizione della domanda di pensione in totalizzazione e in cumulo e validazione dei periodi assicurativi

Le richieste di prestazioni pensionistiche, sia in regime di totalizzazione sia di cumulo, sono presentate al Fondo/Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero a quella presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi di un evento inabilitante o del decesso, quale “Ente istruttore” che, in tale veste, si occupa dell’inserimento della domanda nella procedura automatizzata dedicata entro due giorni lavorativi dalla presentazione.

A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo il Fondo e ciascun Ente/Cassa coinvolto validano, con carattere certificativo nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e per la misura e i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi, relativi al soggetto richiedente. Le eventuali variazioni di detti ultimi dati, qualora necessarie, dovranno essere prodotte preliminarmente attraverso le ordinarie modalità di comunicazione verso il Casellario stesso.

L’Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da queste ultime determinate.

Lo stesso Ente istruttore, quindi, adotta il provvedimento di accoglimento o, nel caso in cui non sussistano i requisiti di legge, di reiezione della domanda, dandone comunicazione all’interessato e alle altre Amministrazioni coinvolte.

4. Creazione della provvista e pagamenti

Affinché l’INPS (in qualità di “Ente pagatore”) possa procedere nei pagamenti è necessaria la costituzione di un’apposita provvista finanziaria per il pagamento agli assicurati delle quote di pensione di pertinenza di ciascuna delle Amministrazioni interessate. Pertanto, è stabilito che l’INPS proceda a comunicare attraverso la procedura automatizzata l’importo della provvista di ciascuna Amministrazione, la quale deve provvedere per tempo a precostituire, in favore dell’INPS, i fondi necessari alla copertura delle somme utili a corrispondere l’importo in pagamento risultante dalla procedura.

Il Fondo/Ente/Cassa interessati precostituiscono, in favore dell’INPS, i fondi necessari alla copertura della provvista nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione e con data di esecuzione non oltre il penultimo giorno bancabile del mese precedente quello di pagamento del trattamento pensionistico mediante accredito sull’IBAN intestato alla Direzione generale.

L’INPS provvede a erogare la pensione con le medesime modalità, procedure e periodicità in uso per il pagamento della generalità dei trattamenti pensionistici. Sul trattamento pensionistico in pagamento sono applicate esclusivamente le trattenute previste dalla normativa, escludendo l’applicazione di ulteriori trattenute per conto delle Amministrazioni.

5. Ulteriori aspetti della collaborazione

Nel testo negoziale sono disciplinati anche ulteriori aspetti della collaborazione che, in via non esaustiva, di seguito si riportano.

È regolamentato il flusso di comunicazione tra le Parti inerente alle variazioni dell’importo di pensione, nonché le comunicazioni aventi lo stesso oggetto dirette al pensionato ed è, parimenti, disciplinata la gestione degli eventuali recuperi dei ratei indebiti, ossia le somme poste in pagamento successivamente alla data del decesso del pensionato, restituiti dall’INPS al Fondo/Ente/Cassa sulla base delle risultanze contabili dei riaccrediti pervenuti, con cadenza semestrale.

Inoltre, sono regolamentati gli aspetti legati alla gestione dei ricorsi amministrativi, che verranno esaminati e gestiti dall’Ente istruttore in base alle modalità dallo stesso previste, previa acquisizione del parere obbligatorio del Fondo/Ente/Cassa coinvolti nella materia del contendere.

È altresì previsto che l’INPS manlevi il Fondo/Ente/Cassa da ogni pretesa da parte dei pensionati in ordine al mancato o inesatto accredito della quota parte del trattamento pensionistico.

6. Rimborso degli oneri amministrativi e regime fiscale

Il Fondo Pensioni Sicilia corrisponde semestralmente all’INPS il rimborso degli oneri amministrativi e delle commissioni bancarie così determinati:

– per costi di gestione, nella misura forfettaria annua di 8,53 euro per ogni prestazione in cumulo/totalizzazione, da aggiornare annualmente sulla base delle risultanze della contabilità analitica;

– per commissioni bancarie, quelle risultanti dai contratti pro tempore vigenti, stipulati dall’INPS con Banche e Poste Italiane, da ripartire pro quota e riportate nella rendicontazione al Fondo.

Il Fondo corrisponde altresì all’INPS, entro trenta giorni dalla stipula, a titolo di rimborso degli oneri di sviluppo informatico, per l’aggiornamento e la manutenzione delle procedure, la somma una tantum pari a 2.500,00 euro.

Ai fini fiscali i rimborsi in questione sono fuori campo IVA ai sensi dell’artico 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

È cura della Direzione generale richiedere e riscuotere i rimborsi con emissione della documentazione fiscale.

7. Istruzioni contabili

In coerenza con quanto già vigente per la precostituzione dei fondi per la corresponsione delle pensioni in totalizzazione e cumulo, la provvista che mensilmente verrà disposta dal Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale della Sicilia, verrà rilevata in Direzione generale mediante assunzione del credito ai conti di nuova istituzione:

  • GPZ00293 – credito nei confronti del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita per personale regionale della Sicilia, per le rimesse a copertura delle quote di pensioni erogate per suo conto;

  • GPZ25293 – rimesse a copertura del credito nei confronti del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita per personale regionale della Sicilia, per le quote di pensioni erogate per suo conto.

L’assunzione dell’onere relativo ai pagamenti delle quote pensionistiche e degli eventuali interessi dovrà essere effettuata mediante imputazione in DARE del conto GPZ35293 e in AVERE del conto GPZ11293, entrambi di nuova istituzione.

Il saldo del conto GPZ35293 e il saldo del conto GPZ25293 dovranno essere costantemente concordanti tra loro.

La procedura automatizzata di ripartizione del pagamento delle pensioni provvederà ad imputare le quote a carico del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita per personale regionale della Sicilia al già citato conto GPZ11293 – Debito per le quote di pensione e relativi interessi passivi da erogare per conto del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita per il personale regionale della Sicilia, a seguito della totalizzazione e/o del cumulo dei periodi assicurativi di cui al D.Lgs. n. 42/2006 e alla Legge n. 228/2012.

Il rimborso delle spese, sia per l’aggiornamento e la manutenzione delle procedure in forma di una tantum, pari a 2.500,00 euro, sia per l’erogazione della prestazione pensionistica in totalizzazione e/o cumulo, nella misura unitaria di 8,53 euro per ogni prestazione, e il recupero delle spese bancarie e postali, come stabilito nella convenzione, verrà contabilizzato in Direzione generale ai conti in uso.

Nell’Allegato n. 2 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Fonte: Inps

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